TAR Milano, sez. III, sentenza 2017-12-27, n. 201702483

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2017-12-27, n. 201702483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201702483
Data del deposito : 27 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2017

N. 02483/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01393/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1393 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Virzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Foro Buonaparte, 70;



contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;



per l'annullamento

- del Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia n. 333- D/68114, adottato il 7.04.2015, notificato il 06.05.2015 con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione della sospensione dal servizio per mesi sei, a decorrere dal giorno successivo a quello di notifica del Decreto medesimo, ai sensi dell’art. 6, n. 1, del D.P.R. 737/1981, in relazione all’art. 4, n. 18;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato;

nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni prodotti al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con atto notificato in data 23.6.2015, l'assistente della Polizia di Stato -OMISSIS-ha proposto ricorso al T.A.R. per la Lombardia per l'annullamento del provvedimento del Capo della Polizia, in data 7 aprile 2015, notificato il 6 maggio 2015, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di mesi sei ai sensi dell'art. 6, n. 1 in relazione all' art. 4, n. 18 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737, per i seguenti motivi.

I) Falsa applicazione della legge; violazione dei termini perentori per la conclusione del procedimento disciplinare l. 19/1990.

Secondo il ricorrente dalla contestazione all’applicazione della sanzione, è trascorso quasi un anno complessivamente, mentre il termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare per il personale della polizia di Stato è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta), ex art. 9 comma 2 Legge 19/90.

II) Illegittimità per violazione dell’art.9 del D.P.R. 737/1981 e 653 c.p., violazione dell’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 103/2° c. del T.U. n. 3/57.

Secondo il ricorrente già con nota del 20.06.2011 l’Amministrazione era stata messa a conoscenza da parte della Squadra Mobile della Questura di Milano dei fatti avvenuti il 3.06.2011, così pure l’Amministrazione era ben a conoscenza dei fatti del 30.06.2011. Ciò nonostante non era stato avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti del Siesto. Pertanto il ricorrente deduce la tardività dell’apertura del procedimento disciplinare.

III) Illegittimità per violazione degli artt. 14 del d.p.r. 737/1981 – contraddittorietà ed illogicità - violazione del principio di correttezza – violazione del principio di autonomia della valutazione amministrativa – ingiustizia sostanziale manifesta.

Secondo il ricorrente egli, nelle proprie giustificazioni, aveva chiesto il prosieguo dell’istruttoria con l’audizione di testimoni. Poiché però a suo dire l’istruttoria non è stata espletata e nessun testimone indicato dal ricorrente è stato sentito, si sarebbe verificata la

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