TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-06-21, n. 201603124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-06-21, n. 201603124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201603124
Data del deposito : 21 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05384/2010 REG.RIC.

N. 03124/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05384/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5384 del 2010, proposto da:
SILVIA POLETTINI, rappresentata e difesa dall’Avv. D S, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Vannella Gaetani n. 27 presso lo studio dell’Avv. V N;

contro

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è domiciliata per legge in Napoli alla Via Diaz n. 11;
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della nota del Decano dell’Università degli Studi di Napoli (d’ora in seguito per brevità anche “Unina”) prot. n. 0078153 del 21 giugno 2010, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente di riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto in qualità di ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dal 2 ottobre 2000 al 17 gennaio 2005;

b) degli atti presupposti e conseguenti;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera mediante l’inclusione del predetto servizio pre-ruolo, con conseguente condanna dell’Unina al pagamento delle maggiori retribuzioni maturate per effetto della maggiore anzianità a far data dall’assunzione in servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame in trattazione, la ricorrente espone di aver prestato servizio presso l’ISTAT come ricercatore a tempo indeterminato dal 2 ottobre 2000 al 17 gennaio 2005, di essere stata assunta quale ricercatore universitario presso l’Unina con decorrenza 18 gennaio 2005 (e successiva conferma in ruolo dal 28 ottobre 2008) e di aver quindi chiesto, con istanza presentata il 3 settembre 2009, il riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera del servizio pre-ruolo svolto dal 2000 al 2005.

La medesima, lamentando di aver ottenuto sull’istanza un diniego definitivo con nota del Decano dell’Unina prot. n. 0078153 del 21 giugno 2010, impugna la predetta nota e domanda l’accertamento del diritto alla ricostruzione di carriera mediante l’inclusione degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di ricercatore ISTAT, nonché la condanna dell’Unina al pagamento delle maggiori retribuzioni maturate per effetto della maggiore anzianità a far data dall’assunzione in servizio.

L’Unina, costituitasi in giudizio, eccepisce nella propria memoria difensiva l’infondatezza delle pretese avversarie.

Parte ricorrente insiste nelle proprie tesi con ulteriore memoria.

Il Ministero intimato non si è costituito.

All’udienza pubblica del 17 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nella presente controversia la ricorrente, ricercatore universitario presso l’Unina, contesta il diniego di riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre-ruolo svolto in qualità di ricercatore ISTAT dal 2 ottobre 2000 al 17 gennaio 2005. In virtù di tale contestazione, formula altresì le domande di accertamento e condanna di cui in narrativa.

Il diniego è essenzialmente fondato sul rilievo che l’attività di ricercatore ISTAT non è valorizzabile come servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, giacché l’ISTAT non sarebbe ricompreso nel novero degli “istituti pubblici di ricerca” di cui alla tabella VI allegata alla legge n. 70/1975. In sostanza, l’Unina ritiene che alla ricorrente non sia applicabile, attesa la non riconducibilità dell’ISTAT alla suddetta categoria, il particolare beneficio contemplato dall’art. 103, comma 11, del d.P.R. n. 382/1980, a termini del quale: “I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.”.

2. La tesi dell’amministrazione universitaria è suscettibile di condivisione e non riesce ad essere scalfita dalle censure di parte ricorrente, che di seguito si riassumono per comodità di esposizione:

a) l’ISTAT, pur non menzionato espressamente, deve intendersi implicitamente ricompreso nella tabella VI allegata alla legge n. 70/1975, dal momento che è perfettamente equiparabile ad un istituto pubblico di ricerca, come si evince dall’ultima legge di riordino dell’ente, il d.lgs. n. 322/1989, il quale all’art. 14 precisa che “L’Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico” ed al successivo art. 15 ne delinea i compiti di ricerca;

b) non è “ragionevole che il riconoscimento del servizio pregresso sia effettuato solo in favore di coloro che hanno svolto il servizio presso gli istituti di ricerca indicati nella tabella VI redatta nel 1975, e non anche in favore di coloro che pur hanno ricoperto l’identico ruolo di ricercatore presso altri istituti di ricerca pubblici”;

c) una diversa interpretazione dell’art. 103, comma 11, del d.P.R. n. 382/1980, incline ad una valorizzazione dei servizi in base al mero dato formale dell’inserimento del singolo ente all’interno della tabella VI, non può non far propendere per l’incostituzionalità di tale comma – per contrasto con i parametri di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità a parità di trattamento dei pubblici dipendenti di cui agli artt. 3, 36, 36 e 97 della Costituzione – nella parte in cui non include gli altri istituti pubblici di ricerca come l’ISTAT tra gli enti presso i quali è stata espletata l’attività di ricerca nel periodo antecedente alla nomina quale ricercatore universitario;

d) l’ISTAT deve comunque ritenersi implicitamente inserito nella tabella VI in forza della legge di riordino del 1989, la quale, avendo qualificato, successivamente alla legge n. 70/1975, l’istituto come ente pubblico autonomo avente compiti di ricerca, ha tacitamente integrato l’elenco di cui alla tabella in parola;

e) l’appartenenza dell’ISTAT al settore della ricerca pubblica trova ulteriore conferma nell’art. 7 del d.P.R. n. 68/1986, che espressamente menziona l’istituto tra quelli afferenti al comparto di contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, insieme a tutti gli altri istituti di ricerca pubblici;

f) l’Unina ha operato il riconoscimento richiesto dalla ricorrente in favore di altre due ricercatori universitari provenienti dall’ISTAT (D.ssa F D I e D.ssa G S): ne consegue che l’atto di diniego è anche viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento.

3. Tutte le riportate doglianze sono da disattendere per le seguenti dirimenti ragioni.

L’ISTAT, pur essendo qualificabile come istituto pubblico di ricerca in virtù dei compiti di studio e di ricerca ad esso attribuiti in materia statistica (cfr. art. 15 del d.lgs. n. 322/1989), non può intendersi implicitamente ricompreso nella tabella VI allegata alla legge n. 70/1975.

Invero, l’elenco degli istituti pubblici di ricerca, espressamente richiamato dall’art. 103, commi 2 e 11, del d.P.R. n. 382/1980, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva, atteso che altrimenti verrebbe ad essere elusa la portata precettiva della legge, desumibile dal suo chiaro tenore letterale. D’altra parte, la lettura congiunta delle suddette disposizioni, secondo cui l’attività nei predetti enti di ricerca (inseriti nella tabella VI) è equiparata a quella di ricercatore universitario, è imposta dall’inciso “alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi”, tale espressione non potendo che confermare l’irrilevanza, ai fini dei riconoscimenti di carriera contemplati dallo stesso complesso normativo, dell’attività di ricerca prestata in enti diversi quali l’ISTAT (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° dicembre 2010 n. 8378).

3.1 Alla luce di quanto esposto, è perfettamente ragionevole che sia valorizzabile, al fine della ricostruzione di carriera dei ricercatori universitari, solo l’attività di ricerca svolta presso gli istituti individuati nella tabella VI e non quella disimpegnata presso altri istituti pubblici di ricerca.

3.2 La prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 11, del d.P.R. n. 382/1980, sebbene rilevante, è manifestamente infondata: difatti, la ragionevolezza della disposizione riposa sull’assorbente considerazione che il legislatore ha inteso riconoscere uno specifico rilievo agli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI evidentemente perché tali enti, denominati per l’appunto “enti scientifici di ricerca e sperimentazione”, sono deputati a svolgere, analogamente alle università, attività di ricerca scientifica e non semplice attività di ricerca, laddove con il termine “scientifico” si vuole propriamente intendere l’attività di studio, analisi e sperimentazione finalizzata ad apportare contributi originali al progresso del sapere in una determinata disciplina.

Ne discende che l’equiparazione tra il ruolo di ricercatore universitario e quello di ricercatore presso i soli istituti elencati nella tabella VI, trova la sua logica spiegazione nella sostanziale assimilabilità delle attività di ricerca scientifica svolte nei due diversi contesti.

3.3 L’elenco di cui alla tabella VI, proprio per il suo carattere di tassatività, non può ritenersi implicitamente integrato da leggi successive alla legge n. 70/1975, soprattutto quando tali leggi, come nel caso di specie (d.lgs. n. 322/1989), non attribuiscono ad un determinato ente la qualifica di istituto pubblico di ricerca scientifica.

Infatti tale elenco può essere aggiornato, mediante l’inserimento di nuovi enti, solo in forza di una espressa previsione di legge, come peraltro avvenuto già in due occasioni, e precisamente nel 1976 e nel 1982 con riguardo (rispettivamente) all’inclusione in tabella dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” e della Stazione Zoologica “Antonio Dohrn”.

3.4 Né assume portata indicativa l’appartenenza dell’ISTAT al comparto di contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, in quanto la comunanza di comparto non rende uguali la natura giuridica e le funzioni degli enti pubblici coinvolti, ma ha valenza meramente classificatoria del trattamento giuridico-economico spettante al personale dipendente.

3.5 Infine, l’eccesso di potere per disparità di trattamento non è configurabile quando il termine di raffronto consista in precedenti atti non conformi a legge, come avvenuto nella fattispecie con riferimento alle posizioni degli altri due ricercatori, essendo evidente che colui che sia stato legittimamente escluso da un determinato beneficio non possa invocare l’eventuale illegittimità commessa a favore di altri al fine di ottenere che essa venga compiuta anche in proprio favore (orientamento consolidato: cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5980).

4. In conclusione, la gravata nota del Decano dell’Unina non riesce ad essere infirmata dalle doglianze attoree, con la conseguenza che sia l’impugnativa di quest’ultima sia le connesse domande di accertamento e di condanna meritano di essere rigettate per infondatezza.

Pertanto, l’intero ricorso deve essere respinto, mentre sussistono giusti e particolari motivi, attesa la relativa novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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