TAR Pescara, sez. I, sentenza 2014-04-10, n. 201400151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2014-04-10, n. 201400151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 201400151
Data del deposito : 10 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00526/2012 REG.RIC.

N. 00151/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2012, proposto da:
A G, rappresentato e difeso dall'avv. A G, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale in Pescara, via Lo Feudo 1;

contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo c/ S. Domenico;

per ottenere

- l’annullamento del provvedimento 14 settembre 2012, n. M_DGMIL1IV910313139, con il quale il Capo del IV Reparto – 9^ Divisione della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha respinto l’istanza del ricorrente volta ad ottenere l’attribuzione dell’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001;
nonchè degli atti presupposti e connessi;

- l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la predetta indennità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. A G per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Brunella Borgoni per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO


L’attuale ricorrente riferisce di essere stato promosso il 27 febbraio 2012 al grado di Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri due giorni prima la cessazione dal servizio, prevista per il 29 febbraio successivo, e di essere stato poi trattenuto in servizio fino al 29 aprile 2012. Riferisce, altresì, di aver chiesto il 28 aprile 2012 all’Amministrazione di appartenenza l’attribuzione dell’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001 nella misura corrispondente al grado di Generale di Brigata, ma che detta istanza era stata respinta con provvedimento del 14 settembre 2012 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa in ragione del fatto che aveva conseguito la posizione di Generale di brigata per effetto di beneficio pensionistico;
conseguentemente, gli è stata riconosciuta detta indennità perequativa nella misura corrispondente al grado di Colonnello.

Con il ricorso in esame ha impugnato tale provvedimento, chiedendo, altresì, l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’indennità nella misura richiesta.

Ha al riguardo dedotto le censure di violazione della predetta normativa e di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta e per carenza di motivazione, evidenziando di essere stato promosso al grado superiore due giorni prima la cessazione dal servizio (e non il giorno prima come previsto al punto 2 del predetto DPCM) e comunque prima del collocamento in ausiliaria.

Tali ragioni sono state ulteriormente illustrate con memoria depositata il 13 ottobre 2013.

Il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio, depositando oltre a tutti gli atti del procedimento anche un’analitica relazione dell’Amministrazione in ordine alle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO


Con il ricorso in esame - come sopra esposto - il ricorrente rivendica l’indennità perequativa di cui all’art. 19, comma 4, della L. 28 luglio 1999, n. 266, ed al D.P.C.M. 3 gennaio 2001, in quanto la promozione Generale di brigata era intervenuta due giorni (e non un giorno) prima della collocazione in ausiliaria. Tale richiesta è stata respinta dall’Amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che aveva conseguito la posizione di Generale di brigata per effetto di beneficio pensionistico.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Tale DPCM del 3 gennaio 2001 prevede, invero, testualmente al n. 2 l’irrilevanza ai fini dell’erogazione del beneficio richiesto delle “ promozioni e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio ”.

Il particolare meccanismo di attribuzione di cui si discute consiste in uno specifico beneficio che - come è stata già da tempo chiarito dal Giudice amministrativo (Cons. St. sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6352) - “ non rientra nella logica tradizionale di un trattamento economico meramente collegato alla posizione funzionale acquisita, ma, piuttosto, risulta riferito e limitato a chi, oltre ad essere specificamente indicato nella disposizione attributiva del beneficio (relativa esclusivamente ai gradi di colonnello, brigadiere generale ed equiparati), svolge in concreto le determinate funzioni dirigenziali proprie di quel grado, con impegno lavorativo e responsabilità connesse alla relativa professionalità ”. Di conseguenza, dato che il beneficio in questione è stato previsto relativamente al personale che “ effettivamente svolge determinate funzioni dirigenziali, con connesse responsabilità ”, si è già chiarito che detta previsione non poteva che razionalmente tradursi, come espressamente statuito dal legislatore, nella esclusione dell’attribuzione dell’indennità nei casi di promozione al grado richiesto per un giorno.

Avendo riferimento a tale ratio della previsione in questione, la giurisprudenza ha, conseguentemente, già escluso la spettanza del beneficio anche nelle ipotesi in cui la promozione sia avvenuta, come nel caso di specie, due giorni prima della cessazione dal servizio (TAR Calabria, sede Catanzaro, sez. II, 10 settembre 2013, n. 896) e ciò in quanto anche in tale ipotesi non sono state “ effettivamente ” svolte in modo significativo le funzioni dirigenziali “ con connesse responsabilità ”, e ciò anche ovi si consideri che si tratta di promozione - come meglio chiarito dall’Amministrazione nella sua relazione - “ riconosciuta solo quale diretta conseguenza del collocamento in congedo ” e che “ l’interessato non avrebbe conseguito se non in momento diverso ed in presenza di determinate condizioni di stato giuridico ”.

Nel caso di specie la promozione del ricorrente al grado di Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri è intervenuta il 27 febbraio 2012, cioè il giorno prima del compimento del sessantesimo anno di età, mentre la cessazione dal servizio è intervenuta due giorni dopo tale promozione (il 29 febbraio successivo), cioè il giorno successivo il compimento del sessantesimo anno di età.

Ciò posto, ritiene il Collegio che non competa al ricorrente la predetta indennità, considerato che alla promozione - come sembra evidente in relazione al brevissimo lasso di tempo intercorso dalla nomina al collocamento in congedo - non è seguito un conseguente e concreto impegno lavorativo, con la relativa responsabilità connessa alla nuova professionalità acquisita;
inoltre, la stessa idoneità del dipendente a svolgere detta mansioni non era stata adeguatamente accertata e valutata, dato che - come si legge nell’atto impugnato - il ricorrente aveva conseguito la posizione di Generale di brigata esclusivamente “ per effetto di beneficio pensionistico ”.

Né, infine, appare rilevante la circostanza che l’istante sia stato trattenuto in servizio per ulteriori sessanta giorni ai sensi dell’art. 879 del codice dell’ordinamento militare, in quanto ai fini dell’attribuzione del beneficio in parola la predetta normativa fa riferimento alla data di “ cessazione dal servizio ”, che nel caso di specie è avvenuta, come già detto, il 29 settembre 2012;
mentre, durante il periodo di trattenimento in servizio ai generali di brigata che hanno conseguito tale posizioni per effetto di beneficio pensionistico - come espressamente disciplinato (circolare del Ministero della Difesa 18 ottobre 2001, n. DGPM/II/4/6/2057, non impugnata) - “ compete l’indennità perequativa che veniva percepita per il grado di colonnello ”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

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