TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-15, n. 202301616
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 01616/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2018, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Mancia e Corrado Sinatra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Aldo Mancia in Palermo, via Benedetto Civiletti n. 3;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Palesano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di ingiunzione a demolire n.-OMISSIS- del 09.11.2017 prot. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Palermo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Francesco Mulieri e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti – premesso di essere proprietari di distinte porzioni di terreno site in Palermo, in via -OMISSIS- – hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comune di Palermo ha ingiunto la demolizione di quattro corpi bassi ivi realizzati in assenza di concessione edilizia.
A sostegno della domanda caducatoria parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR 380/2001 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti per mancanza della qualità di committente di -OMISSIS-” .
Secondo i ricorrenti il Comune di Palermo non avrebbe potuto notificare il provvedimento in esame a -OMISSIS-, in quanto lo stesso è proprietario di una porzione di terreno (part. -OMISSIS-) non è stata interessata da alcuna attività edilizia, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 del 06.06.2001; art. 21 septies l. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria – Illegittimità derivata” .
Parte ricorrente ha dedotto la carenza di elementi essenziali del provvedimento sul rilievo che, come emergerebbe dal rapporto di inadempienza n. -OMISSIS-, la sottoposizione a sequestro dell’immobile avrebbe reso impossibile l’esecuzione dell’ordine demolitorio imposto.
3) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, D.P.R. 380/200 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti per mancata