TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-08-28, n. 201307981
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Testo completo
N. 07981/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03745/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3745/2006, proposto da:
S C, A P, A P, A F, B S, B L, B M, B F, B P, B C, B P, B M, B G, B E, C G, C G, C E, C P, C C, C C, C L, C G, C F, C M, C A, C G, C L, D'Angelo Paolo, D A R, D T B, D B R, D M, D M G, D S G, D G, F U, F R, F F, F A, G A, G P, Gi Simone, Gilone Alfredo, Guerra Marco, Iampieri Carmine, Jerman Fabio, La Porta Antonino, Lafratta Michele, Lattanzi Claudio, Lo Piccolo Vincenzo, Loberto Giuseppe Antonio, Maccagli Gcarlo, Magretti Francesco, Magrin Franco, Mangione Giuseppe, Manno Giacomo, Marchione Alessandro, Mauri Cesare Alberto, Mazza Luca, Messina Filippo, Miconi Gabriele, Monni Riccardo, Montano Silvano, Moreschi Gcarlo, Napolione Ferdinando, Negrini Andrea, Nugnes Isidoro, Olivieri Nicola, Orlini Salvatore, Palladino Roberto, Palmiero Angelo, Pareglio Primino, Pennelli Oreste, Perugini Camillo, Petaccia Umberto, Pirri Antonio, Pirruccio Massimo, Pisaneschi Ernesto, Pizzolanti Antonio Salvatore, Porcarelli Nicola, Purini Stefano, Ridolfi Rodolfo, Romolini Simone, Salciccia Roberto, Salzano Antonio, Santella Luciano, Santucci Francesco, Saporito Michelangelo, Scozzari Ignazio Mario, Scuderi Angelo, Sesselego Mario, Seu Giorgio, Sgherri Giorgio, Sgro Antonio, Silvano Pietro, Sirchia Francesco, Soffritti Andrea, Sommella Salvatore, Sorbo Mariano, Stilo Romolo Antonio, Strazzullo Giovanni, Tomaselli Stefano, Trapassi Roberto, Tricarico Silvio, Vallino Antonio, Ventura Eugenio, Verini Mario, Vespasiani Alessandro, Vestrucci Fabrizio, rappresentati e difesi dagli avv. Ferruccio De Lorenzo, Carmela Festa, con domicilio eletto presso Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani, 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliato ex lege, in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori ai sensi dell'art.153 del d. lv.n.217/05;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame i funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricorrenti premettono:
-di appartenere al profilo professionale “Collaboratore tecnico antincendi” dell’area C (Direttiva) del CCNL Comparto Aziende e Amministrazioni Autonome 1998/2001 sottoscritto il 24.5.2000 – essendo inquadrati come “Collaboratore tecnico antincendi Capo” (C3), “Collaboratore tecnico antincendi esperto” (C2); “Collaboratore tecnico antincendi” (C1);
- che per l’accesso alla predetta qualifica (VII) era prescritto il diploma di scuola secondaria, di perito tecnico industriale o geometra ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 335/1990;
- il profilo prevedeva lo svolgimento di mansioni direttive, che, nella fattispecie, sono state effettivamente svolte come dimostrato da documentazione e ordine di servizio allegate;
- che il CCNL 98/2000 nell’unica area C direttiva includeva tutto il personale con funzioni direttive sia diplomato che laureato, ugualmente subordinato esclusivamente al personale dirigente;
-che il decreto legislativo n. 217/2005, nel disciplinare l'ordinamento del personale del Corpo in attuazione della legge delega n. 252/2004, ha introdotto una distinzione nell’ambito del personale in parola sulla base del titolo di studio, creando due ruoli separati ed inquadrando nel ruolo dei funzionari direttivi corrispondenti all’attuale Area C solo il personale in possesso del diploma di laurea, relegando il personale diplomato - con cui in precedenza condividevano le medesime qualifiche mansioni e compiti – nel ruolo “inferiore e subordinato a quello direttivo precedentemente occupato” di Ispettori e Sostituti direttori antincendi;
Tanto premesso, i ricorrenti:
- impugnano il decreto del Ministero dell’Interno del 24.11.2005 nonché tutti i provvedimenti applicativi della normativa di riordino del Corpo, in particolare quelli con cui è stato disposto il re-inquadramento ai sensi dell’art. 152 del d.lvo in contestazione dalla qualifica di “Collaboratore tecnico antincendi Capo” (C3), “Collaboratore tecnico antincendi esperto” (C2); “Collaboratore tecnico antincendi” (C1) nelle qualifiche rispettivamente di “Sostituto direttore antincendi Capo Esperto”, “Sostituto direttore antincendi Capo”, “Sostituto direttore antincendi Capo Esperto”in particolare Ispettori e Sostituti direttori antincendi;
- chiedono l’accertamento del diritto ad essere inquadrati, invece, nella nuova Area Direttivo nelle qualifiche di “Direttore” o “Direttore Vice-dirigente” di cui al successivo art. 154 o, in subordine, in un istituendo “ruolo direttivo speciale” come previsto per altri Corpi e Forze Armate – con conseguente condanna dell’Amministrazione alla ricostruzione di carriera ed al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria;
- previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 152 del d. lgs. 13.10.2005 n. 217 per violazione dei principi e criteri stabili dalla legge delega n. 252/2004 e dell’art. 76 Cost, nonchè per violazione degli artt. 3, 4, 35, 36 e 97 Cost. nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto sviluppo applicativo del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.; del principio di buon andamento e di imparzialità.
In sostanza i ricorrenti denunciano l’illegittimità della discriminazione introdotta ex novo sulla base del titolo di studio che, a loro avviso, potrebbe operare solo nei confronti del personale da assumere, ma non di quello già dipendente ed inquadrato nell’area comune con i laureati con cui condivide qualifica, posizione professionali e mansioni. Diversamente disponendo, la norma in esame opererebbe un ingiustificato ed iniquo “demansionamento” dei funzionari diplomati, determinandone la retrocessione rispetto a posizioni dagli stessi già conseguite. E per giunta senza neppure prevedere alcuna forma di avanzamento o progressione di carriera al ruolo superiore riservato ai laureati. In tal modo si perpetrerebbe un’irragionevole disparità di trattamento in loro danno rispetto al personale laureato nei confronti dei quali fino ad oggi non sussisteva alcuna distinzione e quindi versante in posizione identica. I ricorrenti deducono altresì l’irragionevole disparità di trattamento rispetto agli Ispettori Antincendi, agli Ispettori medici e Ispettori Ginnico-sportivi. Inoltre essi lamentano l’illegittimità della discriminazione in parola e conseguente variazione in pejus della loro posizione per violazione della Convenzione generale OIL e del Patto di New York del 19.12.66.
L'Amministrazione resistente si è costituita con memoria formale.
La controversia all’esame del Collegio ripropone la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno introdotto l’inquadramento “discriminatorio” del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base del titolo posseduto che è già stata affrontata dal Giudice Costituzionale.
Con riferimento ai dipendenti diplomati già inquadrati nell'area C come direttori amministrativi e coordinatori amministrativi diplomati il T.A.R. Veneto con ordinanza n. 85 del 16/1/2007 ha ritenuto che l'art. 162 commi 2 e 3 e dell'art. 165 commi 2 e 3, d.lg. 13 ottobre 2005 n. 217 ("Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2, l. 30 settembre 2004 n. 252") nella parte in cui non prevede l' inquadramento nelle nuove qualifiche di "funzionario amministrativo-contabile direttore" e di "funzionario amministrativo-contabile direttore-vicedirigente", o comunque in un ruolo direttivo speciale, dei direttori amministrativi e dei coordinatori amministrativi privi di laurea si poneva in contrasto con gli artt. 3, 76 e e 97, Cost. (in quell’occasione si lamentava altresì la discriminazione rispetto ad altre categorie di personale non contrattualizzate, quali la Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Corpo della polizia penitenziaria). Inoltre ravvisava un ulteriore profilo di contrasto con il principio di ragionevolezza di tale norma in quanto valorizzava eccessivamente il diploma di laurea rispetto all’anzianità di servizio ed alla connessa professionalità acquisita sul campo dal personale, in contrasto con la normativa previgente (tant’è che diplomati e laureati erano inseriti in un’unica area ed accomunati da profili di professionalità equivalenti ed identità di funzioni svolte).
Con riferimento invece alla categoria dei collaboratori tecnici antincendi diplomati, il