TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-02-24, n. 201100556
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Testo completo
N. 00556/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01291/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 1997, proposto da:
M S, rappresentato e difeso dall'Avv. M R A, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, Via Sottocorno, n. 3
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Milano, Via Freguglia, n. 1;
Provveditorato agli Studi di Milano;
Direzione Didattica 1a di Segrate
nei confronti di
V A, non costituitasi in giudizio
per l'annullamento
della determinazione del Provveditore agli Studi di Milano, DIV. V, Sez. I, Ufficio Personale ATA, n. 1860 del 20 febbraio 1997, con cui è stato disposto il depennamento del nominativo del ricorrente dalla graduatoria del personale ATA avente diritto alla riserva di posto “N” compilata a norma dell’Ord. Min. n. 59/1994;
della risoluzione del contratto individuale stipulato in data 11 settembre 1996;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Udito il dott. M P, relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2011, e uditi per le parti i difensori presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con provvedimento della Commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile di Mondragone, adottato in data 1 giugno 1993, è stato riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa “ nella misura del 46%”.
Sulla base di detto esito, è stato inserito al n. 63 della graduatoria degli aventi diritto alla riserva “N” del Provveditorato agli Studi di Milano per il profilo di coordinatore amministrativo.
Sulla tale base, in data 11 settembre 1996, è stato chiamato a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di responsabile amministrativo presso la Direzione didattica di Segrate (riferito all’anno scolastico 1996/97, con scadenza il 31 agosto 1997, e successivamente risolto a far data dal 20 febbraio 1997).
In sede di accertamento della persistenza dello stato invalidante, la competente Commissione della USSL 38 di Milano, nella seduta del 7 ottobre 1996, aveva, infatti, rettificato il grado dell’invalidità riconosciuta al ricorrente riducendola al 40% e dunque a una soglia inferiore a quella minima richiesta ai fini dell’assunzione obbligatoria.
Con atto del 17 gennaio 1997, il ricorrente, ha impugnato detto giudizio innanzi il Ministero del Tesoro ex art. 1, comma 8, della