TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201301901
Data del deposito : 12 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00720/2013 REG.RIC.

N. 01901/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00720/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 720 del 2013, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dall’avv.to G B,domiciliato, ai sensi dell’art. 25 comma 1 lett. a) del c.p.a., presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via Rubichi n. 23;

contro

Comune di Manduria, n.c.;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sulle istanze presentate dal ricorrente all'Ufficio Tecnico del Comune di Manduria e dirette ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento dell'antenna radiofonica posta sul fabbricato in Piazza Garibaldi n. 20 alla via Giovanni Falcone s.n.c. pal. C nel Comune di Manduria;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il dott. P M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con istanza presentata in data 30 novembre 2011 (prot. n. 27650), l’Associazione culturale “Radio Rama” chiedeva al Comune di Manduria di provvedere ad inoltrare al Ministero dello Sviluppo economico delle infrastrutture e dei trasporti una richiesta di trasferimento dell’antenna radiofonica nel territorio del Comune di Manduria dall’attuale sede di Piazza Garibaldi n. 20 alla Via Giovanni Falcone s.n.c. (palazzina C).

A seguito di sollecito (pervenuto al protocollo del Comune in data 27 marzo 2012), il Comune di Manduria, con nota del 12 aprile 2012 (prot. n. 8604), comunicava l’impossibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione al trasferimento dell’antenna, in base a quanto disposto dall’art. 10 della legge regionale della Puglia n. 5/2002 e dal paragrafo F del regolamento regionale n. 14/2006, ricadendo la sede scelta dalla Associazione culturale Radio Rama (in via G. Falcone) nelle fasce di rispetto delle scuole ivi esistenti.

Con istanza del 9 maggio 2012, la predetta Associazione, dopo aver rappresentato che il proprietario dell’immobile presso cui è attualmente installata l’antenna radiofonica aveva comunicato la disdetta del contratto di locazione e l’atto di sfratto per finita locazione era stato convalidato dal Tribunale di Taranto, chiedeva al Ministero dello Sviluppo economico Comunicazioni – I.T. Puglia e Basilicata (Via Amendola 116 70126 Bari) il rilascio della autorizzazione alla delocalizzazione del diffusore, richiamando l’art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 177/2005 e s.m.i. (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), a norma del quale “Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990 n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge”.

Con istanze del 31 luglio 2012, analoga richiesta di autorizzazione al trasferimento della antenna, ai sensi dell’art. 28 comma 3 del d.lgs. n. 177/2005, veniva presentata sia alla A.R.P.A. Puglia che al Comune di Manduria.

Con nota del 17 settembre 2012 l’A.R.P.A. Puglia esprimeva “parere positivo” all’installazione dell’impianto, pur evidenziando che ai fini del rilascio del certificato di conformità post-attivazione l’Associazione culturale Radio Rama avrebbe dovuto presentare una perizia giurata, sottoscritta da tecnico abilitato, ai sensi del R.R. n. 14/2006.

La predetta istanza è stata invece riscontrata dal Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento delle Comunicazioni -Ispettorato territoriale Puglia e Basilicata, con nota del 24 settembre 2012 (prot. ITBA/1584/DAL/8191) (il collegio rileva tuttavia che nella documentazione allegata al ricorso figura solo la prima pagina del provvedimento e, conseguentemente, non è stato possibile verificare il contenuto dispositivo del provvedimento).

2. Con nota del 18 settembre 2012 (prot. 19734) il Comune di Manduria sospendeva l’iter istruttorio relativo alla istanza del 31 luglio 2012, rappresentando che il sito proposto dall’Associazione Radio Rama “non rientra nei siti di proprietà pubblica”, “la posizione è sicuramente da considerarsi all’interno del centro abitato”. La richiesta del ricorrente non sarebbe, dunque, in linea con quanto disposto dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 del 2 febbraio 2012 e non sarebbe conforme a quanto previsto dal regolamento regionale della Puglia 14 settembre 2006 n. 14, che alla paragrafo B (Obiettivi di qualità) comma quinto dispone testualmente: “L’insediamento di nuovi impianti radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo comprovate e documentate esigenze di servizio”. Il Comune di Manduria evidenziava, altresì, alcune carenze nella documentazione tecnica prodotta dall’Associazione Radio Rama.

Con nota del 10 ottobre 2012 l’Associazione culturale Radio Rama contestava la sussistenza delle ragioni ritenute dal Comune di Manduria ostative al rilascio del titolo abilitativo richiesto, evidenziando che la deliberazione consiliare n. 3/2012 relativa alla delocalizzazione degli impianti su immobili di proprietà pubblica avrebbe avuto esclusivo riguardo agli “impianti di telefonia mobile” e che il divieto di cui al paragrafo B del regolamento regionale n. 14/2006 atterrebbe esclusivamente agli impianti radiotelevisivi e non sarebbe pertanto applicabile agli impianti radiofonici. Sussisterebbero, inoltre, le comprovate esigenze di servizio in relazione allo sfratto esecutivo per finita locazione. L’associazione contestava poi anche la sussistenza della carenza documentale rilevata dalla Amministrazione comunale.

3. Non avendo avuto alcun riscontro alla nota da ultimo richiamata, con il ricorso in esame il Sig. C A, nella dichiarata qualità di titolare (rectius, legale rappresentante) dell’Associazione culturale “Radio Rama”, ha chiesto a questo Tribunale: a) che venga autorizzato lo spostamento dell’antenna radiofonica da Piazza Garibaldi n. 20 alla Via G. Falcone;
b) che venga accertato l’obbligo della amministrazione di provvedere e, per l’effetto, dichiarare illegittimo il silenzio-rifiuto, c) accertare la fondatezza della richiesta di autorizzazione dell’antenna.

La parte ricorrente ha formulato anche istanza cautelare.

Il Comune di Manduria, ancorché formalmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. Alla Camera di Consiglio del 9 luglio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4.1 Preliminarmente, il collegio fa rilevare che il codice del processo amministrativo (artt. 31 e 117 c.p.a.) non prevede l’applicazione di misure cautelari nell’ambito del rito sul silenzio, che è un rito speciale diretto ad accertare l’illegittimità dell’inerzia della p.a. relativamente all’esercizio di poteri pubblicistici di natura autoritativa. Detto rito, sotto il profilo della disciplina processuale, si caratterizza per la dimidiazione dei termini processuali (art. 87 comma 3 c.p.a), la trattazione in Camera di Consiglio (e non in udienza pubblica) e la decisione con sentenza in forma semplificata.

5. Premesso ciò, il ricorso va accolto nei termini di seguito indicati.

Rileva il collegio che, con nota del 18 settembre 2012 (prot. 19734), il Comune di Manduria si è limitato a sospendere l’iter istruttorio e che nessuna determinazione ha assunto successivamente (né di accoglimento né di reiezione dell’istanza), pur a seguito dei chiarimenti forniti dalla Associazione Radio Rama con la nota del 10 ottobre 2012.

Come rilevato dalla parte ricorrente, tale modus operandi si pone in contrasto con l’obbligo della pp.aa., stabilito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., di concludere i procedimenti avviati d’ufficio o su istanza di parte con un provvedimento espresso nel termine di gg. 30 (trenta), salvo che non sia previsto un diverso termine da norme di rango primario ovvero da norme di rango sub-primario adottate dalla singola Amministrazione.

Stando così le cose, il ricorso va accolto nei limiti del silenzio, configurandosi come illegittimo il protrarsi dell’inerzia della amministrazione anche a seguito delle osservazioni formulate dalla Associazione Radio Rama.

6. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte ricorrente di valutazione, nel merito, della fondatezza della istanza presentata. Il rilascio dell’autorizzazione allo spostamento della antenna radiofonica dalla attuale sede di Via di Piazza Garibaldi n. 20 a quella di Via Giovanni Falcone non costituisce esercizio di attività vincolata, in quanto involge valutazioni di discrezionalità tecnica, in ordine all’adeguatezza della documentazione tecnica prodotta e alla compatibilità dell’impianto radiofonico con gli insediamenti residenziali del centro abitato.

Il collegio fa rilevare che, nel caso di specie, la domanda di accertamento della fondatezza dell’istanza autorizzatoria è manifestamente inammissibile, in quanto volta a sollecitare l’esercizio di un potere discrezionale della p.a., laddove, invece, l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 104/2010 attribuisce al giudice amministrativo il potere di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio esclusivamente quando la pretesa sia riferita ad attività vincolata della p.a. o quando non residuino ulteriori margini di discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori da compiersi dalla p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 21 novembre 2012 n. 863).

7. Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente.

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