TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201301258

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-08-27, n. 201301258
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201301258
Data del deposito : 27 agosto 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01318/2012 REG.RIC.

N. 01258/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01318/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2012, proposto da:
Condominio Edifici in Bisceglie via delle Repubbliche Marinare nn. 17, 20 e 23;
N B, rappresentati e difesi dagli avv. M B, M M, con domicilio eletto presso Nicola Putignano in Bari, via Melo n. 172;

contro

Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso G S in Bari, Piazza L. di Savoia 37;

nei confronti di

M D P, rappresentato e difeso dall'avv. V C I, con domicilio eletto presso V C I in Bari, via Abate Eustasio n. 5;

per l'annullamento

- del provvedimento prot. n.16664 del 19.4.2012;

- di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, non esclusa, per quanto di interesse, la nota prot. n. 23046 del 31.5.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie e di M D P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori M B, A C e Francesca Benedetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Condominio ricorrente – previa istanza di accesso agli atti, successivamente evasa dall’amministrazione – ha impugnato la nota in epigrafe, con cui il Comune di Bisceglie gli ha comunicato l’avvenuta cessione di fatto al Comune della strada denominata Via delle Repubbliche Marinare, che circoscrive tre palazzine poste ai civ. 17, 20 e 23, di cui detto Condominio si compone.

Il Condominio ha altresì impugnato la nota prot. n. 23046/12, con la quale il Comune ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento delle concessioni edilizie nn. 67/71 e 89/71.

A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 7 l. n. 241/90;
2) nullità della condizione apposta nella licenza edilizia n. 67/71;
violazione degli artt. 10 co. 5 e 18 l. n. 765/67;
violazione degli artt. 1175-1375 c.c;
violazione dei principi in materia di affidamento;
eccesso di potere per errore, contraddittorietà, ingiustizia manifesta;
violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.

All’udienza del 10.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



2. Il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile. Ciò esime il Collegio dall’esame delle questioni preliminari di ricevibilità del ricorso proposte dalla controinteressata.



3. Con il primo motivo di ricorso avverso la nota del Comune di Bisceglie n. 16664/12, deduce il Condominio ricorrente la violazione delle previsioni di cui all’art. 7 l. n. 241/90.

Il motivo è infondato.



3.1. Sotto un primo profilo, gli istituti di partecipazione procedimentale, per quanto ispirati a evidenti esigenze di trasparenza e democraticità dell’azione amministrativa – corollari, a loro volta, dei principi di buon andamento e imparzialità della stessa (art. 97 Cost.) – non godono di applicazione indiscriminata, potendo risultare recessivi rispetto ad altre esigenze, del pari dotate di analogo rilievo costituzionale. Così, sotto un primo profilo, la novella di cui alla l. n. 15/05 ha inciso, tra l’altro, sui c.d. vizi non invalidanti (art. 21 octies l. n. 241/90), sia escludendo l’annullabilità del provvedimento affetto da vizi formali, quante volte la sua natura vincolata sia tale da escludere che il contenuto del relativo provvedimento avrebbe potuto essere differente (art. 21 octies, 2° co, prima parte), e sia escludendo la natura invalidante del vizio nei casi in cui l’amministrazione dimostri che l’adottato provvedimento non avrebbe, comunque, potuto essere differente (art. 21 octies, 2° co, seconda parte).

Venendo ora al caso di specie, la totale infondatezza (per le ragioni che di qui a breve si andranno ad esporre), delle ragioni di doglianza espresse dal ricorrente in relazione alla suddetta nota n. 16664/12, rende evidente la natura non invalidante del dedotto vizio di partecipazione procedimentale, atteso che quand’anche il ricorrente fosse stato ritualmente compulsato nel procedimento, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico, non spettandogli la posizione giuridica sostanziale (id est: il bene della vita, rappresentato dal diritto di vedersi riconosciuta la natura privata della Via delle Repubbliche Marinare) azionata in sede giurisdizionale.

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