TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-01-09, n. 202300096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-01-09, n. 202300096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300096
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00096/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00505/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 505 del 2020, proposto da
A D, rappresentato e difeso dall'avvocato B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Parco Lombardo della Valle del Ticino, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento datato 10 gennaio 2020, Prot. n. 275/2020 CP/OL/cg, notificato il giorno 20 gennaio 2020, con cui veniva ordinato al Sig. D A di provvedere, in relazione all’area di proprietà ubicata in Casorate Sempione (VA), località Bozzana, censita ai mappali 1117 e 1241, “ all’eliminazione delle opere edilizie abusive, ponendo in essere il ripristino/recupero dello stato dei luoghi, con le seguenti modalità: - ripristino dello stato dei luoghi sui quali è stata realizzata la recinzione: demolizione della recinzione … - Rimozione delle 3 piante da frutto e 5 arbusti di specie ornamentale presenti. – Ripristino dell’area a bosco …”;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Parco Lombardo della Valle del Ticino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa S B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente è proprietario di un’area nel Comune di Casorate Sempione (identificata ai mappali nn. 1117, 1118, 1119 e 1241), ricompresa nel Parco Lombardo della Valle del Ticino (da ora anche solo Parco Lombardo).

Il provvedimento gravato con il ricorso in esame è stato adottato a seguito di fatti occorsi anni prima e rispetto ai quali l’Amministrazione convenuta ha già adottato provvedimenti sanzionatori.

Si riportano in sintesi le fasi procedimentali rilevanti.

In data 21.09.2009 il ricorrente presentava istanza al Parco Lombardo per il taglio bosco;
veniva quindi rilasciata l’autorizzazione al taglio colturale n. 2421 del 21.10.2009.

Nel marzo del 2011 agenti del Corpo Forestale rilevavano che sui mapp. 1117 e 1241 era stata trasformata una parte dell’area boscata ed era stata rifatta la recinzione sul mapp. 1241 e realizzata una nuova recinzione per delimitare il mapp. 1117.

Con il verbale di trasgressione del 7.5.2011 Agenti del Parco Lombardo contestavano la violazione dell’art. 43, comma 2, L.R. n. 31/08, nonché l’infrazione dell’art.

9.G.10 della D.G.R. n. 7/5983 del 02 agosto 2001 per la realizzazione della predetta recinzione su fondi ricadenti in zona “G1” – Zone di pianura asciutta a preminente vocazione forestale”.

Medio tempore il proprietario otteneva la certificazione di compatibilità paesaggistica prot. 176/5022/11 del 6.10.2011 e il titolo edilizio in sanatoria per la recinzione sui mapp. 1117, 1118 e 1119.

Quindi con atto del 19.12.2013 veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.912,76, per la trasformazione del bosco, per la violazione all’art. 43 comma 2 L.R. 31/2008.

L’impugnazione avverso l’ordinanza ingiunzione veniva respinta (cfr. ordinanza della Corte di Cassazione n. 10891/2018).

A conclusione della causa civile, il Parco Lombardo notificava al ricorrente l’ordinanza qui impugnata, con cui disponeva l’eliminazione delle opere edilizie abusive, con ordine di porre in essere il ripristino/recupero dello stato dei luoghi, con le seguenti modalità: - “ripristino dello stato dei luoghi sui quali è stata realizzata la recinzione: demolizione della recinzione … - rimozione delle 3 piante da frutto e 5 arbusti di specie ornamentale presenti;
ripristino dell’area a bosco pari a mq. 1410…”.

Nel provvedimento si indicava come Autorità a cui presentare ricorso il Tribunale Ordinario civile.

Il ricorrente ha presentato ricorso avanti il Tar, tempestivamente notificato e depositato, chiedendo, dopo ampia premessa sulla giurisdizione del Giudice amministrativo, l’annullamento dell’ordinanza in epigrafe, per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 13, della Legge Regionale n. 31/08 e dell’art. 28.2 della Legge Regionale n. 86/83. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta. Erroneità. Eccesso di potere per sviamento. Travisamento dei presupposti di fatto: l’ordinanza ha ingiunto la demolizione di opere edilizie abusive, senza considerare il permesso di costruire in sanatoria del 9.2.2012 relativo alla recinzione;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 13, della 10 Legge Regionale n. 31/08 e dell’art. 28.2 della Legge Regionale n. 86/83. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Manifesta ingiustizia. Eccesso di potere per carenza di motivazione: rispetto all’ordine di ripristino dell’area boschiva e delle piante, il ricorrente rileva che il taglio è stato effettuato in forza di autorizzazione e l’attività è necessaria per la conservazione del terreno. L’art. 61 comma 13 L.R. n. 31/08 prevede l’intimazione al ripristino solo in caso di distruzione o danneggiamento, mentre nel caso in esame non vi è stato un danneggiamento, ma è stato eseguito il taglio colturale in forza di autorizzazione.

Lamenta altresì il ricorrente che l’Amministrazione oltre a non aver svolto una completa istruttoria, non ha considerato il lasso di tempo trascorso dai fatti.

Si è costituito in giudizio il Parco Lombardo, sollevando in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 30 novembre il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) In via preliminare va esaminata l’eccezione di giurisdizione sollevata dalla difesa del Parco Lombardo della Valle del Ticino, secondo cui l’opposizione andava presentata avanti il Tribunale Civile, come indicato nel provvedimento stesso.

Sostiene infatti la difesa dell’Amministrazione che l’ordinanza è stata adottata ai sensi della L.R. 31/08 e 86/83, che prevedono sanzioni sia pecuniarie sia di ripristino applicate secondo la procedura della L. n. 689/81, la cui opposizione andrebbe presentata al Giudice Ordinario, in forza dell’art. 22 L. 689/1981.

A sostegno di detta tesi la difesa del Parco evidenzia che il ricorso non può ricadere nell’ambito dell’art. 133 comma 1 c.p.a. in quanto l’ordinanza non è stata emessa per violazione di norme edilizie urbanistiche, ma di carattere forestale.

L’eccezione è infondata.

Il provvedimento impugnato contiene l’ordine di eliminare opere edilizie abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi.

Si tratta quindi di una sanzione di tipo ripristinatorio, espressione della potestà amministrativa a tutela indiretta di interessi pubblici, a fronte dei quali le posizioni soggettive del privato hanno consistenza di meri interessi legittimi. Ne consegue che la controversia rivolta a contestare la validità e l'efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione rientra nella cognizione del G.A.

Non è condivisibile la tesi dell’Amministrazione, secondo cui la giurisdizione del Giudice ordinario si radica in forza dell’art. 27 comma 2 della L.R. n. 8/1983, che disciplina le sanzioni amministrative per la violazione ai divieti ed alle prescrizioni stabiliti dalla Legge Regionale per le aree protette. Il comma 2 della sopra citata disposizione regionale stabilisce che “Le suddette sanzioni sono fissate entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689”, limitandosi quindi a richiamare l’applicazione del criterio fissato dall’articolo 11 della L. n. 689/1981 nella determinazione della sanzione pecuniaria.

La giurisdizione del Giudice amministrativo in questo giudizio va affermata anche in forza dell’art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., che demanda alla giurisdizione esclusiva di questo giudicante la materia urbanistica ed edilizia, "concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio".

La materia “uso del territorio” è comprensiva di tutti gli aspetti normativi e gestionali riguardanti le operazioni di razionalizzazione, salvaguardia e trasformazione del suolo, della tutela dei beni involti nella materia del governo del territorio, nonché delle sanzioni conseguenti alle violazioni delle relative disposizioni.

Nella materia va quindi ricondotta anche ogni controversia relativi a beni agrosilvopastorali, a boschi o alpeggi e quindi alla materia forestale.

Si aggiunga altresì che il testo dell'articolo 22 della legge 689/81, così come modificato proprio a seguito dell'intervenuta novella codicistica del 2010, prevede l'opposizione avanti all'AGO contro l'ordinanza ingiunzione, facendo tuttavia espressamente salve le citate previsioni dell'articolo 133 del c.p.a.

2) Passando all’esame dei motivi di ricorso, osserva il Collegio che il provvedimento contiene tre distinti ordini: la demolizione della recinzione, la rimozione delle 3 piante da frutto e 5 arbusti di specie ornamentale presenti e il ripristino dell’area a bosco pari a mq. 1410.

Nel primo motivo il ricorrente contesta l’ordine di ripristino della recinzione, emesso senza considerare il precedente provvedimento a sanatoria per detta opera.

Il motivo è fondato.

Nel corso del 2011 il ricorrente ha ottenuto la sanatoria per il tratto di recinzione sui mapp. 1117, 1118 e 1119.

Nel provvedimento impugnato viene ordinata la rimozione della recinzione e il “ripristino dello stato dei luoghi sui quali è stata realizzata la recinzione”, senza indicare i mappali interessati, né richiamare la precedente autorizzazione, risultando in tal modo l’ordine di demolizione generico e indeterminato.

Se, come sostenuto dalla difesa del Parco Lombardo, l’ordine si riferisce solo alla recinzione del mapp. 1241, l’Amministrazione ha omesso di valutare la circostanza che fosse un rifacimento di un’opera preesistente, presumibilmente già assentita.

Il primo motivo va quindi accolto.

3) Il secondo motivo verte sull’ordine di ripristino dell’area boschiva e delle piante: secondo la prospettazione del ricorrente l’art. 61 comma 13 L.R. n. 31/08 prevede l’intimazione al ripristino solo in caso di distruzione o danneggiamento, mentre nel caso in esame non vi è stato un danneggiamento, ma è stato eseguito il taglio colturale in forza di autorizzazione n. 2421/2009.

Il motivo non è fondato.

L’art. 61 comma 13 L.R. 31/08 statuisce che “Gli enti di cui al comma 12, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate”.

Nell’autorizzazione n. 2421/2009 venivano assentite le attività di pulizia del sottobosco e il taglio delle piante martellate, morte e sradicate, ai sensi del comma 7 dell’art. 50 della L.R. n. 31/2008, che prevede per l'esecuzione di attività selvicolturali la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività all'ente competente per territorio. Prosegue la norma stabilendo che il taglio colturale dei boschi all'interno delle riserve naturali, dei parchi naturali e, in assenza di piani di indirizzo forestale, dei parchi regionali è autorizzato preventivamente dall'ente gestore dell'area protetta.

La sanzione de qua è conseguenza di una attività di trasformazione del bosco, attraverso l’eliminazione di alcune piante e la piantumazione di altri generi, al fine di ampliare il giardino dell’abitazione, attività non oggetto dell’autorizzazione rilasciata.

L’art. 50 sopra indicato include nell’attività selvicolturali tutti gli interventi, diversi dalla trasformazione del bosco, relativi alla gestione forestale, che possono essere eseguiti previa presentazione di scia.

L’attività di nuova piantumazione con generi alborei differenti rispetto a quelli preesistenti (come nel caso di specie), richiede una differente autorizzazione, prevista dall’art. 43 comma 2, della L.R. 31/2008.

Quanto al lasso di tempo tra l’accertamento e l’ordinanza, è sufficiente richiamare l’orientamento prevalente secondo cui le sanzioni demolitorie o ripristinatorie sono misure comunque vincolate, che non richiedono alcuna specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati;
né è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto.

Il secondo motivo va quindi respinto.

4) In conclusione il ricorso va accolto in parte e per l’effetto va annullato il provvedimento nella parte in cui ordina la demolizione della recinzione;
va respinto per il resto.

Le spese di giudizio possono essere compensate stante la reciproca soccombenza.

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