TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2009-04-24, n. 200900849

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza breve 2009-04-24, n. 200900849
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 200900849
Data del deposito : 24 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00139/2009 REG.RIC.

N. 00849/2009 REG.SEN.

N. 00139/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 139 del 2009, proposto dalla signora A B D P, rappresentata e difesa dall’avvocato M Z, con lei elettivamente domiciliata a Genova in via xx settembre 14/12A presso l’avvocato A G;

contro

Comune di Ameglia, in persona del sindaco in carica;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della ordinanza di demolizione n. 27 del 19.12.2008 del comune di Ameglia..


Visto il ricorso con i relativi allegati;

vista la propria ordinanza 26 febbraio 2009, n. 67

visti gli atti prevenuti dall’amministrazione comunale

vista la memoria depositata dalla ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23/04/2009 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;


L’avvocato A B D P espone di essere proprietaria di un fondo ubicato ad Ameglia in località Chiappara Punta Bianca, e si ritiene lesa dal provvedimento 19.12.2008, n. 27 con cui il comune ha disposto la rimessione dei luoghi nel pristino stato, relativamente all’apposizione di una rete confinaria ed alla denunciata realizzazione di un percorso pedonale, per cui ha notificato l’atto 30.1.2009, depositato il 11.2.2009, con cui denuncia:

violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 21 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16, violazione dei principi fondamentali in materia di atti sanzionatori sul governo del territorio, eccesso di potere per difetto dell’istruttoria e del presupposto.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380 sotto distinto profilo, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 17, 23 e 43 della legge regione Liguria 6.6.2001, n. 2008, violazione dei principi fondamentali in materia di sanzioni per abusi edilizi, eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del dpr 6.6.2001, n. 380, violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della legge regione Liguria 6.6.2008, n. 16.

E’ chiesta la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Con ordinanza 26 febbraio 2009, n. 67 il tribunale ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale, ed il comune di Ameglia ha fatto pervenire una relazione il 18.3.2009.

L’interessata ha depositato un atto il 22.4.2009.


Il collegio ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova, resa nota alle parti la presente determinazione.

E’ impugnato un atto con cui l’amministrazione civica di Ameglia aveva disposto la rimessione nel pristino stato dei luoghi, dopo aver accertato l’indebita esecuzione di opere edili sul terreno dell’interessata.

E’ poi giunta la comunicazione dell’amministrazione, che dichiara che l’atto impugnato è stato annullato in autotutela, per cui va dichiarata la cessazione della materia del contendere, potendosi compensare le spese di lite, desunti giusti motivi per ciò dalla considerazione del valore dei beni oggetto della lite, e dal comportamento processuale della parte intimata.

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