TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-05-29, n. 202301783
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 01783/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02117/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato G N, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della comunicazione ex art. 11-bis L.R. 10/91 di cui al -OMISSIS-, notificato in data 28.6.2017, emessa nell’ambito della pratica di condono edilizio -OMISSIS-, con la quale si comunicava la sospensione della perizia giurata -OMISSIS-, relativamente all’immobile sito in Palermo nella via -OMISSIS-, identificato al NCEU foglio di mappa -OMISSIS-;
- del provvedimento di diniego -OMISSIS-, con il quale si dichiarava l’annullamento del titolo abilitativo in sanatoria tacitamente assentito ex art. 17, co. 3 L.R. 4/2003, relativo all’istanza di condono -OMISSIS-, in ordine all’immobile sito in Palermo nella via -OMISSIS-, identificato al NCEU foglio di mappa -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 aprile 2023 la dott.ssa R S R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 17 ottobre 2018 e depositato il successivo 5 novembre, il ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe meglio indicati, con cui il Comune di Palermo ha, prima, sospeso gli effetti della perizia giurata del 29 ottobre 2013, resa ai sensi dell’art. 17 l.r. 4/2003 nell’interesse del ricorrente e, poi, annullato il titolo abilitativo in sanatoria tacitamente assentito, relativo all’istanza di condono -OMISSIS-.
Gli impugnati provvedimenti sono stati adottati in considerazione della mancanza dei requisiti igienico-sanitari (attestati nella detta perizia giurata), emersa alla luce del plurimotivato parere negativo reso dalla competente ASP in data 18 ottobre 2016.
Avverso tali provvedimenti, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure.
A) Violazione di Legge ed in particolare dell’art. 17 della L.R 04/2003.
Ai sensi della menzionata disposizione, a seguito del decorso del termine di legge, dovrebbe ritenersi tacitamente accolta l’istanza di concessione in sanatoria, cosicchè dovrebbero ritenersi assorbite altre eventuali contestazioni da parte dell’amministrazione.
Sotto altro profilo, ad avviso della ricorrente, l’asseverazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari resa nella perizia giurata sarebbe conforme a quanto previsto dalla l. 47/85, che all’art. 35 comma 19 stabilisce: “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni” .
Infine, i rilievi mossi nel parere ASP non sarebbero corretti, dovendosi tener conto delle deroghe operanti in ambito di condono edilizio.
B) Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta della motivazione e della
disparità di trattamento.
Secondo parte ricorrente i provvedimenti adottati sarebbero viziati da contraddittorietà manifesta e da disparità di trattamento rispetto alle altre istanze ex l.r. 4/2003 pendenti innanzi al Comune, atteso che l’amministrazione non avrebbe esaminato tutte le possibili alternative all’annullamento della concessione assentita, quali, in ipotesi, la modifica o l’integrazione di quanto asseverato.
All’udienza straordinaria del 14 aprile 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, co.