TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-06-03, n. 201907063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-06-03, n. 201907063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907063
Data del deposito : 3 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2019

N. 07063/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13447/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13447 del 2018, proposto da:
SMIA S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC e, fisicamente, presso la Segreteria del TAR Lazio, Roma;

contro

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, REGIONE FRIULI– VENEZIA GIULIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
GAETANO STRAZZULLO;

nei confronti

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DELLA ZONA DI TRIESTE in liquidazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Lettera e Valeria Lettera, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via dell’Orso, 84;

per l'ottemperanza

- della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. III- ter , pubblicata il 15 gennaio 2018, n. 439/2018, non appellata e passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. RG n. 9095/2017 proposto da SMIA S.p.A.;

e per la conseguente dichiarazione di nullità

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali prot. 0376643-29-10-2018 del 29 ottobre 2018;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e della Regione Friuli– Venezia Giulia e del Consorzio Agrario Provinciale della Zona di Trieste;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, con il ricorso in decisione, la SMIA s.p.a. ha domandato l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., della sentenza n. 439 del 15 gennaio 2018 di questa Sezione III- ter del TAR Lazio, Roma, passata in giudicato, nella parte in cui tale sentenza – nell’accogliere in parte qua un ricorso presentato dalla stessa società avverso gli atti del Ministero dello Sviluppo Economico che, nel 2017, le avevano negato l’accesso amministrativo ad una serie di documenti inerenti alla posizione creditoria da lei vantata nei confronti del Consorzio Agrario della Zona di Trieste (sottoposto a procedura di liquidazione coatta amministrativa) – ha ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , ed al commissario liquidatore, ognuno per quanto di propria competenza, di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti richiesti, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o (se anteriore) dalla comunicazione della sentenza;

che, inoltre, la ricorrente ha domandato a questo TAR di dichiarare nulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114 cod. proc. amm., la nota della Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali del medesimo Ministero, prot. n. U.0376643, del 29 ottobre 2018, con cui, nonostante la sentenza n. 439 del 2018 di questo TAR, è stato ribadito il diniego di accesso in quanto, come si legge in detta nota, “ la vigilanza sul Consorzio Agrario della zona di Trieste esula dalla competenza territoriale e per materia della scrivente Direzione Generale e che, quindi, essendo la relativa documentazione non esistente presso questa Amministrazione, la stessa si trova nell’impossibilità materiale di fornirla a codesta Società ”;

che, in diritto, la ricorrente ha dedotto l’avvenuta violazione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 439 del 2018, la quale avrebbe accertato che “il MISE [...] è responsabile della procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio e, conseguentemente, è l’autorità cui compete l’adozione dei provvedimenti e delle iniziative necessarie per consentire l’accesso”;

che si sono costituiti in giudizio, con atto collettivo di mero stile, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Friuli– Venezia Giulia, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, depositando una relazione sui fatti di causa predisposta dalla menzionata Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali;

che si è altresì costituito in giudizio, “per resistere al ricorso” in ottemperanza, il Consorzio Agrario di Trieste in liquidazione, in persona del Commissario liquidatore pro tempore , depositando documenti;

che alla camera di consiglio del 13 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che la presente causa deve essere decisa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, cod. proc. amm.;

che il ricorso è fondato;

che è acclarato, in base a quanto statuito dalla sentenza n. 439 del 2018, non impugnata e passata in giudicato, che “la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio debitore, relativamente alla quale è stata avanzata la domanda di accesso, è radicata presso il Ministero dello Sviluppo Economico in quanto autorità vigilante “ su tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f) , legge 3 ottobre 2001, n. 366, società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole società cooperative ” (art. 1 del d.lgs. n. 220 del 2002)”;

che, del resto, è pacifico – in base agli atti versati in giudizio – che la procedura fu originariamente incardinata, nel 1994, presso il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, come risulta dal certificato camerale del Consorzio Agrario della Zona di Trieste (doc. n. 3 del Consorzio) nel quale è indicato che l’ente è stato sottoposto a “ liquidazione coatta amministrativa ” con atto del Ministero delle Risorse Agricole del 30 novembre 1994, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 1994;

che la competenza dell’(allora) Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali derivava, all’epoca, da quanto prescriveva l’art. 35 del d.lgs. n. 1235 del 1948 (poi abrogato con legge n. 410 del 1999), recante “ Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ”, che riservava al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste le competenze previste dagli artt. 2542 e 2545 c.c. in materia di controlli dell’autorità governativa sulle società cooperative;

che, successivamente, la normativa ha previsto che, per i consorzi agrari, i provvedimenti di gestione commissariale e di liquidazione coatta amministrativa sono adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 220 del 2002), con disposizione evidentemente valida anche per le procedure in corso;

che, del resto, l’attuale incardinamento in capo alla Regione Friuli– Venezia Giulia delle “ funzioni di vigilanza ” sulle società cooperative e sui consorzi agrari aventi sede legale nel territorio di tale Regione a Statuto speciale (ai sensi del combinato disposto, invocato nella relazione ministeriale, tra l’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 220 del 2002 e l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Friuli– Venezia Giulia n. 27 del 2007) non esclude che le attribuzioni concernenti, nello specifico, i soli poteri di gestione delle procedure liquidatorie rimangano affidati agli enti statali indicati dall’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 220 del 2002;

che, inoltre, è destituito di fondamento anche l’ulteriore argomento addotto dalla relazione ministeriale, secondo cui il Consorzio Agrario di Trieste sarebbe comunque sottratto alla competenza ministeriale in quanto “ente morale”, posto che tutti i consorzi agrari, anche quelli già esistenti, ai sensi di quanto prescritto, da ultimo, dall’art. 9 della legge n. 99 del 2009, “ sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti ” del codice civile;

che, pertanto, allo stato attuale non può essere revocato in dubbio: a) che sulla procedura liquidatoria de qua l’originaria competenza esclusiva del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali sia ormai affiancata a quella, prevista espressamente dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 220 del 2002, del Ministero dello Sviluppo Economico; b) che è destituita di fondamento la possibilità, adombrata nella relazione ministeriale, che tale procedura possa essere incardinata presso la Regione Friuli– Venezia Giulia, la quale ultima, come si riferisce nella sentenza n. 439 del 2018 di questo TAR, ha espressamente dichiarato di non averne contezza;

che, conclusivamente, risulta confermata la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico sulla procedura liquidatoria de qua , quantomeno con il necessario concerto con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con conseguente nullità della nota ministeriale prot. n. U.376643, del 29 ottobre 2018, per violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 439 del 2018 di questo TAR;

che, sul punto, deve ribadirsi – con la giurisprudenza amministrativa prevalente – che, ai fini di escludere l'accesso, non è sufficiente l'indimostrata affermazione sulla materiale indisponibilità degli atti, quest’ultima essendo preclusiva dell'accoglimento della domanda di accesso unicamente nell'ipotesi nella quale la competenza, e la relativa disponibilità dei documenti oggetto dell'istanza di accesso, sia stata trasferita ad altro ente successivamente alla formazione degli atti, mentre – come nel caso di specie – il difetto di una cessione dei documenti ad altra autorità (ovvero, il difetto di prova circa tale cessione) impongono di ritenere tenuta all'ostensione la pubblica amministrazione che ha formato gli atti, ovvero che abbia l’obbligo giuridico di detenerli, senza che possa attribuirsi alcuna rilevanza alla sopravvenuta indisponibilità degli stessi (cfr., analogamente, di recente, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 5020 del 2017);

che, di conseguenza, deve ordinarsi al Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , di ottemperare alla sentenza n. 439 del 2018 di questo TAR e, per l’effetto, di consentire alla società ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi ivi indicati entro giorni sessanta dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;

che, in caso di inutile decorso del termine di adempimento, si nomina sin d'ora commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, con facoltà di delega ad un dirigente della medesima amministrazione, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, dovrà dare corso a tutti gli atti necessari per consentire l’accesso amministrativo, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente;

che le spese del presente giudizio di ottemperanza possono tuttavia essere compensate, attesa la peculiarità della fattispecie e la complessità del quadro normativo di riferimento;

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