TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201602244

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201602244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201602244
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 02244/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02776/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S T, con il quale è domiciliato in Milano, presso la segreteria di questo Tribunale

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1

per l'annullamento

del provvedimento n. 10885/2015 Imm., emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 26.8.2015 e notificato all'interessato in data 17.9.2015, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 2.11.2016, con la quale la Questura comunica di aver revocato in autotutela il provvedimento impugnato;

Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, con decreto n. 45/2016 Imm. Cont., depositato in giudizio in data 4.11.2016;

Ritenuto che di ciò il Collegio debba prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del giudizio, tenuto conto, per un verso, dell’esito della fase cautelare e, per altro verso, del fatto che le condizioni favorevoli al riesame della posizione dell’interessato (relative ai gravi problemi di salute che ne hanno determinato la prolungata assenza dal territorio nazionale) sono emerse soltanto successivamente all’instaurazione del giudizio;

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