TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2021-11-22, n. 202101265
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Pubblicato il 22/11/2021
N. 01265/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01905/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio n. 5;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, I M, A P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2017, deliberazione effettuata con provvedimento dell’8.7.2021, notificato al ricorrente a mani in data 12.7.2021, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un sommario esame:
- che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a confutare le valutazioni espresse dal Comune circa la sua condizione di occupante senza titolo di un alloggio altrui;
- che al momento il nucleo familiare del ricorrente risulta essere ospite della cooperativa -OMISSIS-dal 15.3.2021, nell’ambito del progetto RIT (Residenzialità Sociale temporanea);
- che, pertanto, non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della vicenda;