TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2021-11-22, n. 202101265

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2021-11-22, n. 202101265
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101265
Data del deposito : 22 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2021

N. 01905/2021 REG.RIC.

N. 01265/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01905/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Gino Nicola Pandolfi in Milano, via Vitruvio n. 5;


contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A M, I M, A P e M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, ai sensi del Regolamento regionale n. 4/2017, deliberazione effettuata con provvedimento dell’8.7.2021, notificato al ricorrente a mani in data 12.7.2021, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto, ad un sommario esame:

- che il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a confutare le valutazioni espresse dal Comune circa la sua condizione di occupante senza titolo di un alloggio altrui;

- che al momento il nucleo familiare del ricorrente risulta essere ospite della cooperativa -OMISSIS-dal 15.3.2021, nell’ambito del progetto RIT (Residenzialità Sociale temporanea);

- che, pertanto, non ricorrono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

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