TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202301159

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202301159
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202301159
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2023

N. 01159/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00684/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 684 del -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC risultante da Pubblici Registri e domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta, 10;

contro

Croce Rossa Italiana - Corpo Militare- Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

alla sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo della Toscana depositata in segreteria il -OMISSIS- -OMISSIS-;


a seguito dei motivi aggiunti presentati il 19/7/2018, per l'annullamento

- del parere n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

-con conseguente condanna, considerata l'elusione del giudicato ed i pieni poteri sostitutivi del TAR nella fase di ottemperanza, delle resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo di 8^ categoria oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell'insorgenza della patologia fino al soddisfo;


e dei motivi aggiunti presentati il 6/6/2019:

per la condanna delle resistenti Amministrazioni ad ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali e quindi biologici, morali ed esistenziali subiti dall'attore a causa della malattia “-OMISSIS-” ed il connesso “-OMISSIS-”, dal medesimo contratta a seguito del servizio prestato alle dipendenze della Croce Rossa Italiana – Corpo Militare, per l'importo complessivo di Euro cinquecentomila o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino a quella dell'effettivo soddisfo;


per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2019, per l’annullamento:

- della determinazione della Prefettura di Firenze – Commissario ad acta , prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con la quale si determina la conclusione del procedimento non rilevando alcun rapporto di causa ad effetto fra il servizio prestato dal ricorrente e l’insorgenza della patologia “-OMISSIS--OMISSIS-” negando l’iscrizione della stessa alla 1^ categoria della tabella A e la conseguente corresponsione dell’equo indennizzo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente è un -OMISSIS- del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana;
dal -OMISSIS- ha partecipato alla missione internazionale di pace in Iraq, prestando servizio presso l’Ospedale da campo italiano di Bagdad, con mansioni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, permanendo in siti caratterizzati da elevati fattori di rischio per contatto con ambienti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni (contenenti anche uranio impoverito) utilizzate.

Nel novembre 2007, gli veniva diagnosticato un “-OMISSIS-” e pertanto, in data 10 luglio 2012, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS--OMISSIS-” e la concessione del relativo equo indennizzo.

L’istanza era rigettata dall'ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana che recepiva il parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza del -OMISSIS- ,che genericamente negava la sussistenza di un qualche nesso di causalità o concausalità “non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti …o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso” causale.

Con sentenza -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso presentato dal ricorrente ed annullava gli atti sopra richiamati, sostanzialmente rilevando l’”omessa, considerazione di circostanze di fatto potenzialmente decisive, (il) difetto di istruttoria e di motivazione … tanto più inspiegabile non solo (alla luce) dei chiari indirizzi giurisprudenziali … riportati, ma anche alla luce della puntuale perizia” depositata in giudizio da parte ricorrente, condannando altresì l’Amministrazione resistente alla corresponsione allo stesso delle spese di giudizio.

2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la sentenza passava in giudicato, ma non era eseguita dalla Croce Rossa Italiana.

Con il ricorso, il ricorrente chiedeva pertanto l’adozione di tutte misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta.

Si costituiva in giudizio la Croce Rossa Italiana, Corpo Militare, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, con comparsa di pura forma.

Con sentenza 17 ottobre -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso ed assegnava all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni per la rinnovazione del procedimento, nominando altresì un Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Firenze o in un funzionario delegato (poi concretamente individuato nel dott. R G).

Con relazione depositata in data 12 aprile 2018, il Commissario ad acta documentava le attività attuative del giudicato svolte (essenzialmente costituite da uno scambio di corrispondenza documentante la trasmissione della pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio e l’inserimento del credito del ricorrente per le spese legali al passivo dell’Ente, posto in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018) e richiedeva la liquidazione del proprio compenso, rimettendosi, al proposito, alle valutazioni della Sezione.

Con la successiva ordinanza -OMISSIS-, la Sezione rilevava come l’attività esecutiva del giudicato non potesse considerarsi conclusa (non essendo stato rinnovato il procedimento di concessione dell’equo indennizzo) ed assegnava al Commissario ad acta un nuovo termine di 90 giorni per l’intervento di un nuovo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio e di un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento.

Nel frattempo, con il nuovo parere 14 marzo 2018 n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-), il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva nuovamente concluso per la non dipendenza dell’infermità patita dal ricorrente da causa di servizio, sulla base di una serie argomentativa più articolata che sostanzialmente valorizzava il breve periodo di servizio in Iraq (35 giorni), l’assenza nelle analisi istologiche del ricorrente di nanoparticelle di uranio impoverito e due studi medici evidenzianti la mancanza di evidenze scientifiche in ordine ad un sostanziale aumento dell’incidenza della patologia tumorale patita dal ricorrente nel contingente di militari utilizzati in missioni all’estero.

Il nuovo parere (non citato nella prima relazione del Commissario ad acta e solo successivamente conosciuto) era impugnato dal ricorrente, unitamente alla nota di trasmissione nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Croce Rossa Italiana – Corpo Militare Volontario – Ispettorato Nazionale Ufficio Sanità, con la prima serie di motivi aggiunti depositata in data 19 luglio 2018, che risulta affidata a censure di illegittimità per violazione dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990, violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione della sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del T.A.R. per la Toscana, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto ed insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione, erroneità della diagnosi, eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 78, della l. n. 244/2007 e dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, violazione del principio del riparto dell’onere probatorio, illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: carenza e/o difetto di motivazione;
con i motivi aggiunti era altresì richiesta la condanna delle resistenti Amministrazioni al riconoscimento al ricorrente dell’equo indennizzo nella misura di legge, con interessi e rivalutazione dalla data dell’insorgenza della patologia fino al soddisfo.

Con nuova ordinanza -OMISSIS-, la Sezione rilevava, ancora una volta, come la rinnovazione del procedimento non fosse ancora conclusa, non essendo intervenuto un nuovo provvedimento del Commissario ad acta destinato a definire l’istanza del ricorrente ed assegnava allo stesso un nuovo termine di 60 giorni per la definizione del procedimento.

4. Con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 6 giugno 2019, il ricorrente rilevava come, nel frattempo, fosse intervenuta, a seguito dell’insorgere di disturbi d’ansia ed agorafobia, una nuova infermità, diagnosticata in termini di “-OMISSIS-” e che aveva indotto la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Pistoia a riconoscere al ricorrente un’invalidità del 67%;
chiedeva pertanto il risarcimento, ex art. 2087 e 2050 c.c., del danno derivante da tutte e due le patologie patite (vale a dire degli “-OMISSIS--OMISSIS-” e del “-OMISSIS-” di più recente diagnosi), quantificato nella capital somma di 500.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta equa dal Giudicante, con rivalutazione ed interessi dalla data di insorgenza delle malattie all’effettivo soddisfo.

5. Nel frattempo, con determinazione -OMISSIS-, il Commissario ad acta dott. R G aveva preso atto del nuovo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, annullando l'ordinanza presidenziale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (ovvero l’atto già annullato da T.A.R. Toscana, sez. I, -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

Con ordinanza -OMISSIS-, la Sezione doveva rilevare come l’attività attuativa del giudicato non potesse esaurirsi nell’annullamento dell’atto già annullato in sede giurisdizionale e nominava pertanto un nuovo Commissario ad acta (poi individuato, dal Prefetto di Firenze, nel dott. C R) destinato ad emanare un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento, assegnandogli un nuovo termine di 60 giorni.

Con la determinazione 22 luglio 2019 prot. n. -OMISSIS-, il Commissario ad acta recepiva il nuovo parere 14 marzo 2018 n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le cause di servizio e respingeva nuovamente l’istanza di dipendenza da causa di servizio e concessione dell’equo indennizzo presentata dal ricorrente in data 10 luglio 2012.

Con la terza serie di motivi aggiunti depositata in data 31 ottobre 2019, il ricorrente impugnava pertanto anche il secondo provvedimento di diniego, articolando motivi analoghi a quelli già proposti con la prima serie di motivi aggiunti e chiedendo la condanna delle resistenti Amministrazioni al riconoscimento al ricorrente dell’equo indennizzo nella misura di legge, con interessi e rivalutazione dalla data dell’insorgenza della patologia fino al soddisfo e reiterando la richiesta risarcitoria.

Alla camera di consiglio del 6 novembre 2019, la Sezione prendeva atto della proposizione congiunta delle azioni di ottemperanza e di annullamento ed ai sensi dell’art. 32, 1° comma c.p.a., disponeva la cancellazione del ricorso dal ruolo camerale e l'iscrizione al ruolo ordinario.

Alla pubblica udienza del 7 dicembre 2023, il ricorso e le tre serie di motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. L’azione di ottemperanza alla sentenza -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS- della Sezione deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Per quello che riguarda la condanna della Croce Rossa Italiana alla corresponsione al ricorrente delle spese di giudizio liquidate in sentenza, le azioni intraprese dai due Commissari ad acta nominati in corso di giudizio hanno dimostrato come, per effetto della sottoposizione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al titolo V del r.d. 16 marzo 1943 n. 267 (art. 8, 2° comma del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall’art. 16 del d.l. 16 ottobre -OMISSIS-, n. 148, conv. in l. 4 dicembre -OMISSIS-, n. 172), il relativo importo sia stato ammesso al passivo della gestione liquidatoria dell’Ente (adempimento reso necessario dall’applicazione ai crediti dell’ente delle previsioni di cui all’art. 207 e ss. della legge fallimentare: T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 27 settembre 2018, n. 9615);
risulta pertanto ormai esaurito ogni spazio di intervento del Giudice dell’ottemperanza.

Per quello che riguarda la pretesa relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo con riferimento all’infermità patita dal ricorrente, la Sezione deve preliminarmente richiamare l’ormai tradizionale orientamento giurisprudenziale che ha ravvisato la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato di cui all’art. 114, 4° comma lett. b) del c.p.a. “solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza;
in questi casi la verifica della sussistenza del vizio di violazione o elusione del giudicato implica il riscontro della difformità specifica dall'atto stesso rispetto all'obbligo processuale di attenersi esattamente all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire” (Cons. Stato, sez. V, 14 marzo -OMISSIS-, n. 984;
sez. VI, 3 maggio 2011, n. 2602;
sez. IV, 13 gennaio 2010, n. 70;
4 ottobre 2007, n. 5188).

Nel caso di specie, già il richiamo del punto finale di T.A.R. Toscana, sez. I, -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS- operato nella parte in fatto della sentenza evidenzia come l’annullamento disposto dalla Sezione sia stato determinato dalla rilevazione di un difetto di motivazione ed istruttoria radicato sull’omessa considerazione, da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio, del principio probabilistico in materia causale affermato dalla giurisprudenza e dai lavori scientifici più recenti che hanno affrontato la problematica delle patologie derivante dall’esposizione ad uranio impoverito;
sono pertanto del tutto assenti quegli obblighi puntuali e vincolanti in punto concessione dell’equo indennizzo che avrebbero potuto legittimare una trattazione della fattispecie attraverso i poteri del Giudice dell’ottemperanza, tramite, se del caso, declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato dei nuovi atti di diniego adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio e dal Commissario ad acta , in sostituzione della Croce Rossa Italiana.

In sostanziale accordo con l’impostazione dello stesso ricorrente (che ha contestato gli atti di rinnovazione del procedimento con prima e terza serie di motivi aggiunti), le censure proposte da parte ricorrente devono pertanto essere trattate nelle forme dell’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a. e deve essere dato atto della completa improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’azione di ottemperanza, che ha esaurito il proprio campo di intervento con l’intervento dei nuovi provvedimenti di diniego.

2. Come già rilevato, con la prima e terza serie di motivi aggiunti depositate, rispettivamente, in data 19 luglio 2018 e 31 ottobre 2019, parte ricorrente ha poi contestato il nuovo parere adottato dal Comitato di verifica per le cause di servizio ed il provvedimento finale di diniego adottato dal Commissario ad acta , in sostituzione della Croce Rossa Italiana.

L’impugnazione risulta evidentemente fondata e deve pertanto essere accolta.

La giurisprudenza della Sezione successiva alla sentenza -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS- (che, come già ricordato, ha interessato il ricorrente) ha, infatti, affrontato argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle oggi riproposte dal secondo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, così concludendo: “il giudizio reso dal comitato di verifica si basa su argomentazioni stereotipe che non tengono in alcun conto dei numerosi precedenti, nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare quella di cui soffre il ricorrente, e l'attività militare svolta in ambienti contaminati da uranio impoverito (in particolare Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano). Correlazione che si basa: 1) su indagini e studi commissionati da parte di organismi internazionali, sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l’ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di E relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78;
rapporto US Army Mobility Equipmente Research and Development Command del 1979;
Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno poi indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi ad assumere misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999);
2) sugli studi epidemiologici condotti in Italia che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza del linfoma (rapporto del 2001 della Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo che con riferimento al linfoma di Hodgkin evidenziano numeri triplicati rispetto a quelli attesi;
3) dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero.

Sulla scorta di tali evidenze la giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Piemonte n. 17/2018;
TAR Valle D’Aosta n. 56/-OMISSIS-;
TAR Lazio 4545/-OMISSIS-) ha elaborato l’orientamento in base al quale la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale posto che la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche sul una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Una siffatta dimostrazione nella specie non è stata offerta” (T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2019, n. 1496).

Del resto, si tratta di impostazione che risulta oggi recepita dalla giurisprudenza di primo grado (tra le tante, si vedano T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 92;
T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2020, n. 2513) e del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499) che ha confermato la necessità, per il Comitato di verifica per le cause di servizio, di “attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato ….nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia” (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496).

Nel caso di specie, anche in sede di rinnovazione del procedimento, il Comitato di verifica per le cause di servizio non è stato in grado di evidenziare “la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità” (T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2019, n. 1496) e si è limitato ad uno sterile tentativo di controbattere le argomentazioni del ricorrente;
con tutta evidenza, il nuovo parere si esaurisce, infatti, nella mera riproposizione delle argomentazioni “classiche” già utilizzate in altre sedi e tese a negare, in termini astratti, la possibile dipendenza da causa di servizio dell’infermità, senza individuare, nello specifico, una possibile diversa origine esogena dell’infermità che possa portare ad escludere la dipendenza da un servizio prestato in indubbia situazione di forte contaminazione ambientale da uranio impoverito, senza che possa essere attribuita efficacia di per sé scriminante all’argomentazione, in un certo senso, “più forte” dell’atto impugnato, relativa alla breve durata del servizio in Iraq (35 giorni).

In definitiva, il nuovo parere reso dal Comitato per la verifica per le cause di servizio non ha quindi fatto buon uso dei principi della materia emergenti dall’elaborazione giurisprudenziale della materia sopra richiamata e deve pertanto essere annullato, così come deve essere annullato anche il conseguenziale provvedimento di rigetto dell’istanza di equo indennizzo.

2.1. A differenza di quanto avvenuto nella prima parte della vicenda, l’annullamento dei nuovi provvedimenti di diniego dell’equo indennizzo non importa poi più la possibilità per l’Amministrazione di reiterare una terza volta il procedimento.

Con le precedenti sentenze 15 giugno 2021, n. 929 e 25 febbraio 2022, n. 238, la Sezione ha, infatti, già applicato alla materia il principio del cd. one shot temperato che ritiene sia “dovere della stessa P.A. riesaminare una seconda volta soltanto l'affare nella sua "interezza", sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l'avvenire di tornare ancora a decidere sfavorevolmente per il privato, sollevando questioni in precedenza trascurate: con ciò evitando che la P.A. possa riprovvedere più volte a sfavore del ricorrente, con successivi reiterati annullamenti in sede giurisdizionale delle determinazioni da quella assunte, eludendo in tal modo l'obbligo di soddisfare effettivamente l'interesse sostanziale del ricorrente. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 16 gennaio 2023, n. 47).

Del resto, nella fattispecie che ci occupa, quanto già rilevato in ordine alla sostanziale riproposizione di argomentazioni che non escludono in concreto l’esistenza del nesso causale evidenzia già, da un lato, come permettere all’Amministrazione una terza reiterazione della valutazione risulterebbe sostanzialmente inutile, risultando assai elevato il rischio di una sostanziale riproposizione delle argomentazioni già poste a base dei due precedenti dinieghi;
dall’altro, risulta di immediata evidenza come permettere una terza reiterazione del procedimento sarebbe gravemente (ed ingiustamente) penalizzante per il ricorrente, che ha già dovuto affrontare ben due giudizi molto articolati, per vedersi riconoscere un principio oggi affermato da una giurisprudenza praticamente incontroversa.

In accoglimento dell’azione di condanna proposta con la prima e la terza serie di motivi aggiunti, deve pertanto essere accertata la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS--OMISSIS-”, con conseguenziale condanna dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana a riconoscere al ricorrente l’equo indennizzo nella misura di legge e già riconosciuta nel procedimento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, con interessi e rivalutazione dalla data del primo provvedimento di diniego dell’equo indennizzo.

Del resto, l’accoglimento dell’azione di condanna non trova alcun ostacolo nella sottoposizione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del r.d. 16 marzo 1943 n. 267 (art. 8, 2° comma del d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dall’art. 16 del d.l. 16 ottobre -OMISSIS-, n. 148, conv. in l. 4 dicembre -OMISSIS-, n. 172) e nella conseguenziale applicazione dei principi della legge fallimentare.

Una pacifica giurisprudenza (relativa alle azioni ex art. 2932 c.c., ma sicuramente estensibile anche all’ipotesi che ci occupa) ha, infatti, rilevato che ”le materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva sono per definizione ascritte alla cognizione di un solo ordine giudiziario e pertanto escludono ogni potere concorrente di altri ordini”, con la conseguenza che “è la vis attrattiva della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a prevalere su quella del tribunale fallimentare” (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 novembre 2019, n. 1616;
sez. III, 20 dicembre 2012, n. 2102;
tra le più recenti, si veda anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 22 luglio 2022, n. -OMISSIS-).

3. Rimane, a questo punto, da decidere solo l’azione risarcitoria proposta da parte ricorrente con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 6 giugno 2019 e relativa ai danni “patrimoniali e non patrimoniali e quindi biologici, morali ed esistenziali” derivanti dall’aver contratto, a seguito del servizio prestato in Iraq le patologie costituite dagli “-OMISSIS--OMISSIS-” (vale a dire, dalla patologia che ha originato la vicenda contenziosa precedentemente esaminata) e dal “-OMISSIS-” (di più recente diagnosi, ma di rilevante gravità, visto che ha determinato la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Pistoia a riconoscere al ricorrente un’invalidità lavorativa del 67%).

Con riferimento all’azione risarcitoria vi è veramente ben poco da dire.

Il ricorrente radica, infatti, la propria pretesa risarcitoria sulla previsione di cui all’art. 2087 c.c., ovvero su una previsione che è oggi pacificamente applicata al personale militare (Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24180;
T.A.R. Valle d'Aosta, 20 settembre -OMISSIS-, n. 56;
T.A.R. Piemonte, sez. I, 10 luglio 2015, n. 1168) e che, quindi, risulta applicabile anche al personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana (per la ricomprensione di detto personale all’interno della definizione del “personale pubblico” militare, si veda T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 gennaio 2021, n. 32).

Risulta pertanto applicabile alla fattispecie il principio giurisprudenziale che addossa all’Amministrazione l’onere di dimostrare giudizialmente di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (Cons. Stato, sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6866;
24 maggio 2018, n. 3104;
sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282), compresa la stessa eventuale impossibilità di adottare cautele in considerazione delle “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle (sue) peculiarità organizzative” (come reso possibile dalle generiche clausole di compatibilità previste dall’art. 1496, 1° comma del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e dall’art. 3, 2° comma del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Nel caso di specie, il ricorrente ha certamente fornito la prova del fatto che la prima infermità derivi, sotto il profilo causale, dal servizio prestato in Iraq (e quanto rilevato al punto precedente della sentenza rende indiscutibile tale derivazione causale);
ha anche fornito un principio di prova in ordine al fatto che la più recente patologia costituita dal “-OMISSIS-” possa derivare sempre dal servizio comunque prestato in ambito fortemente problematico e fonte di traumi;
la prospettazione di parte ricorrente in ordine alla responsabilità della Croce Rossa Italiana ex art. 2087 c.c. non ha però costituito oggetto di una qualche confutazione o contrasto da parte della difesa dell’Amministrazione che si è limitata, fin dall’inizio, ad una difesa di pura forma.

Deve pertanto trovare applicazione alla fattispecie, il principio per cui, “con riferimento a una controversia relativa ai danni patiti da un lavoratore …. per causa di servizio, ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, opera a favore del lavoratore l'inversione dell'onere della prova prevista dall'art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. civ. sez. III, 22 agosto 2018, n. 20889);
l’azione risarcitoria, in assenza di qualsivoglia deduzione difensiva della resistente, deve pertanto trovare accoglimento con riferimento ad ambedue le patologie, risultando evidente come, anche con riferimento al “-OMISSIS-”, nulla abbia eccepito l’Amministrazione con riferimento alla derivazione dell’infermità dal servizio prestato nel corso della missione in Iraq.

A questo punto, risulta del tutto inutile l’esame della questione (sostanzialmente nuova) relativa alla possibilità di riportare la fattispecie risarcitoria alla previsione di cui all’art. 2050 c.c. in materia di attività pericolosa, comunque caratterizzata da un ruolo attivo del convenuto in materia di esclusione del nesso causale che non è assolutamente possibile ravvisare nell’atteggiamento assolutamente inerte della Croce Rossa Italiana.

Anche con riferimento all’accoglimento dell’azione risarcitoria deve poi valere quanto rilevato nella parte finale del punto 2.1 della sentenza in ordine all’impossibilità che l’intervento della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale della Croce Rossa Italiana possa paralizzare la potestà decisoria del Giudice amministrativo in sede di giurisdizione elusiva.

L’azione risarcitoria proposta con la seconda serie di motivi aggiunti depositati in data 6 giugno 2019 deve pertanto essere accolta e deve essere accertata la sussistenza della responsabilità della Croce Rossa Italiana (e per essa dell’Ente strumentale), nelle due patologie sopra richiamate e contratte a seguito del servizio in Iraq.

3.1. Per quello che riguarda la prova del danno, parte ricorrente non ha certamente fornito una prova, neanche presuntiva, del danno patrimoniale subito (per la necessità che la relativa prova sia fornita dal danneggiato, si vedano, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2023, n. 26641;
12 luglio 2023, n. 19922);
le generiche affermazioni contenute nella seconda serie di motivi aggiunti in ordine ad una maggiore difficoltà di trovare lavoro non risultano, infatti, corroborate da una qualche evidenza probatoria in ordine all’attuale stato lavorativo del ricorrente, all’interruzione del rapporto lavorativo con la Croce Rossa Italiana (o con gli Enti che le sono succeduti nel rapporto di impiego) o a una qualche difficoltà di inserimento lavorativo.

Discorso diverso per il danno non patrimoniale la cui esistenza risulta documentata, almeno nella sua dimensione biologica e nelle sue conseguenti proiezioni esistenziali, dalla documentazione relativa alle patologie sofferte dal ricorrente e non contestate dalla resistente.

Non rimane pertanto alla Sezione che disporre un approfondimento istruttorio in ordine al danno non patrimoniale, a carattere temporaneo o permanente patito dal ricorrente per effetto delle due patologie sopra richiamate.

Risulta pertanto necessario, al fine del decidere, disporre c.t.u., e per l'effetto, ai sensi dell'art. 67 cod. proc. amm., disporre quanto segue:

a) è nominato c.t.u. il dott. Giancarlo Maltoni, con studio in Firenze, via Pippo Spano n. 19, il cui nominativo risulta inserito e desunto dall’Albo dei c.t.u. del Tribunale di Firenze;

b) il quesito a cui il c.t.u. dovrà rispondere è il seguente:

“accerti il CTU se il ricorrente, in relazione alle vicende narrate nel ricorso, abbia subito un danno non patrimoniale, anche a carattere temporaneo, e ne quantifichi l’ammontare”;

c) delega per la recezione del giuramento del c.t.u. il giudice relatore consigliere L V;

d) fissa la data per la comparizione del c.t.u. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento al 25 gennaio 2024, ore 8:30;

e) fissa i seguenti termini:

e.1) il termine del 20 gennaio 2024, per la corresponsione al c.t.u. di un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), a carico del ricorrente;

e.2) il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, per la nomina, a cura delle parti, di propri consulenti tecnici;

e.3) il termine di 60 giorni dalla data del giuramento, per la trasmissione alle parti, a cura del c.t.u., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;

e.4) il termine di 20 giorni dalla scadenza di cui al punto precedente, per la trasmissione al c.t.u. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;”

e.5) il termine di 10 dalla scadenza di cui al punto precedente per il deposito in segreteria della relazione finale del c.t.u.

La liquidazione delle spese di giudizio deve poi essere rimessa al definitivo.

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