TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202301159
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 01159/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00684/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 684 del -OMISSIS-, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC risultante da Pubblici Registri e domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via Duca D'Aosta, 10;
contro
Croce Rossa Italiana - Corpo Militare- Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
alla sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo della Toscana depositata in segreteria il -OMISSIS- -OMISSIS-;
a seguito dei motivi aggiunti presentati il 19/7/2018, per l'annullamento
- del parere n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-) del Comitato di Verifica per le Cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
-con conseguente condanna, considerata l'elusione del giudicato ed i pieni poteri sostitutivi del TAR nella fase di ottemperanza, delle resistenti Amministrazioni al pagamento in favore del ricorrente dell'equo indennizzo di 8^ categoria oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell'insorgenza della patologia fino al soddisfo;
e dei motivi aggiunti presentati il 6/6/2019:
per la condanna delle resistenti Amministrazioni ad ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali e quindi biologici, morali ed esistenziali subiti dall'attore a causa della malattia “-OMISSIS-” ed il connesso “-OMISSIS-”, dal medesimo contratta a seguito del servizio prestato alle dipendenze della Croce Rossa Italiana – Corpo Militare, per l'importo complessivo di Euro cinquecentomila o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino a quella dell'effettivo soddisfo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/10/2019, per l’annullamento:
- della determinazione della Prefettura di Firenze – Commissario ad acta , prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con la quale si determina la conclusione del procedimento non rilevando alcun rapporto di causa ad effetto fra il servizio prestato dal ricorrente e l’insorgenza della patologia “-OMISSIS--OMISSIS-” negando l’iscrizione della stessa alla 1^ categoria della tabella A e la conseguente corresponsione dell’equo indennizzo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Croce Rossa Italiana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è un -OMISSIS- del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana; dal -OMISSIS- ha partecipato alla missione internazionale di pace in Iraq, prestando servizio presso l’Ospedale da campo italiano di Bagdad, con mansioni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, permanendo in siti caratterizzati da elevati fattori di rischio per contatto con ambienti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni (contenenti anche uranio impoverito) utilizzate.
Nel novembre 2007, gli veniva diagnosticato un “-OMISSIS-” e pertanto, in data 10 luglio 2012, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS--OMISSIS-” e la concessione del relativo equo indennizzo.
L’istanza era rigettata dall'ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS- del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana che recepiva il parere negativo reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza del -OMISSIS- ,che genericamente negava la sussistenza di un qualche nesso di causalità o concausalità “non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti …o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso” causale.
Con sentenza -OMISSIS- -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso presentato dal ricorrente ed annullava gli atti sopra richiamati, sostanzialmente rilevando l’”omessa, considerazione di circostanze di fatto potenzialmente decisive, (il) difetto di istruttoria e di motivazione … tanto più inspiegabile non solo (alla luce) dei chiari indirizzi giurisprudenziali … riportati, ma anche alla luce della puntuale perizia” depositata in giudizio da parte ricorrente, condannando altresì l’Amministrazione resistente alla corresponsione allo stesso delle spese di giudizio.
2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la sentenza passava in giudicato, ma non era eseguita dalla Croce Rossa Italiana.
Con il ricorso, il ricorrente chiedeva pertanto l’adozione di tutte misure attuative del giudicato, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
Si costituiva in giudizio la Croce Rossa Italiana, Corpo Militare, Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, con comparsa di pura forma.
Con sentenza 17 ottobre -OMISSIS-, la Sezione accoglieva il ricorso ed assegnava all’Amministrazione resistente il termine di 60 giorni per la rinnovazione del procedimento, nominando altresì un Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Firenze o in un funzionario delegato (poi concretamente individuato nel dott. R G).
Con relazione depositata in data 12 aprile 2018, il Commissario ad acta documentava le attività attuative del giudicato svolte (essenzialmente costituite da uno scambio di corrispondenza documentante la trasmissione della pratica al Comitato di verifica per le cause di servizio e l’inserimento del credito del ricorrente per le spese legali al passivo dell’Ente, posto in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018) e richiedeva la liquidazione del proprio compenso, rimettendosi, al proposito, alle valutazioni della Sezione.
Con la successiva ordinanza -OMISSIS-, la Sezione rilevava come l’attività esecutiva del giudicato non potesse considerarsi conclusa (non essendo stato rinnovato il procedimento di concessione dell’equo indennizzo) ed assegnava al Commissario ad acta un nuovo termine di 90 giorni per l’intervento di un nuovo parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio e di un nuovo provvedimento conclusivo del procedimento.
Nel frattempo, con il nuovo parere 14 marzo 2018 n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (posizione n. -OMISSIS-/-OMISSIS-), il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva nuovamente concluso per la non dipendenza dell’infermità patita dal ricorrente da causa di servizio, sulla base di una serie argomentativa più articolata che sostanzialmente valorizzava il breve periodo di servizio in Iraq (35 giorni), l’assenza nelle analisi istologiche del ricorrente di nanoparticelle di uranio impoverito e due studi medici evidenzianti la mancanza di evidenze scientifiche in ordine ad un sostanziale aumento dell’incidenza della patologia tumorale patita dal ricorrente nel contingente di militari utilizzati in missioni all’estero.
Il nuovo parere (non citato nella prima relazione del Commissario ad acta e solo successivamente conosciuto) era impugnato dal ricorrente, unitamente alla nota di trasmissione nota -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- della Croce Rossa Italiana – Corpo Militare Volontario – Ispettorato Nazionale Ufficio Sanità, con la prima serie di motivi aggiunti depositata in data 19 luglio 2018, che risulta affidata a censure di illegittimità per violazione dell’art. 21- septies della legge n. 241/1990, violazione e/o elusione del giudicato per disapplicazione della sentenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS- del T.A.R. per la Toscana, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto ed insufficienza, illogicità ed apoditticità della motivazione, erroneità della diagnosi, eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, illegittimità per violazione dell’art. 2, comma 78, della l. n. 244/2007 e dei d.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato, violazione del principio del riparto dell’onere probatorio, illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: carenza e/o difetto di motivazione; con i motivi aggiunti era altresì richiesta la condanna delle resistenti Amministrazioni al riconoscimento al ricorrente dell’equo indennizzo nella misura di legge, con interessi e rivalutazione dalla data dell’insorgenza della patologia fino al soddisfo.
Con nuova ordinanza -OMISSIS-, la Sezione rilevava, ancora una volta, come la rinnovazione del procedimento non fosse ancora conclusa, non essendo intervenuto un nuovo provvedimento del Commissario ad acta destinato a definire l’istanza del ricorrente ed assegnava allo stesso un nuovo termine di 60 giorni per la definizione del procedimento.
4. Con la seconda serie di motivi aggiunti depositata in data 6 giugno 2019, il ricorrente rilevava come, nel frattempo, fosse intervenuta, a seguito dell’insorgere di disturbi d’ansia ed agorafobia, una nuova infermità, diagnosticata in termini di “-OMISSIS-” e che aveva indotto la Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni