TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-11-14, n. 201801063

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-11-14, n. 201801063
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201801063
Data del deposito : 14 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2018

N. 01063/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02411/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2411 del 2015, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dagli avv. F P e F B, con domicilio fisico presso il secondo in Brescia, via Diaz 9, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

COMUNE DI MARONE, non costituitosi in giudizio;
G S, in qualità di segretario generale, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio fisico presso il medesimo legale in Breno, piazza Vittoria 1, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- dell’ordinanza del segretario generale n. 35 del 4 settembre 2015, con la quale è stato ingiunto al ricorrente e ad altri soggetti di rimettere in pristino le opere eseguite senza titolo nell’edificio di via S. Pietro (mappale n. 468);

- dei tre verbali di sopralluogo richiamati nel suddetto provvedimento (datati rispettivamente 2 aprile 2015, 9 aprile 2015, 29 luglio 2015);

- degli atti connessi, tra cui l’ordinanza del segretario generale n. 30 del 30 luglio 2015, con la quale è stata ingiunta la sospensione dei lavori relativi alla SCIA del 28 ottobre 2014 e alla SCIA del 2 luglio 2015;

- con domanda di risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del segretario generale dott. Giovanni Stanzione;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è proprietario di un edificio residenziale situato nel Comune di Marone, in via S. Pietro (mappale n. 468).

2. L’edificio è classificato in zona A ( Nuclei antichi ), categoria A4 ( Fabbricati di interesse ambientale ), comparto P, ed è identificato come edificio 20 (v. relazione tecnica dell’ing. Antonino Mario Alesci – doc. 7 del ricorrente). La disciplina urbanistica è contenuta nell’art. 13 delle NTA, che ammette gli interventi di ristrutturazione (con divieto di rimuovere gli elementi strutturali significativi) e la trasposizione dei volumi finalizzata al miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali dell’edificio.

3. Il Comune, con ordinanza del segretario generale (responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva) n. 35 del 4 settembre 2015, ha ingiunto al ricorrente, in qualità di proprietario, nonché al progettista e alle imprese di costruzioni coinvolte, di rimettere in pristino numerose opere abusive individuate nell’edificio sopra indicato. Si tratta di opere eseguite nel corso dei lavori di completamento di un piano di recupero del 7 settembre 2006 (v. da ultimo la SCIA del 28 ottobre 2014, e la SCIA del 2 luglio 2015).

4. Nell’immediatezza della scoperta delle opere non autorizzate, il segretario generale, con ordinanza n. 30 del 30 luglio 2015, aveva ingiunto la sospensione dei lavori.

5. Tanto la sospensione dei lavori quanto l’ordine di demolizione si basano sugli accertamenti svolti dalla Polizia Locale e dall’Ufficio Tecnico (v. verbali di sopralluogo datati rispettivamente 2 aprile 2015, 9 aprile 2015, 29 luglio 2015).

6. Gli abusi contestati coprono un’ampia serie di opere, che si possono raggruppare nelle seguenti categorie:

(a) traslazione planivolumetrica di parte dell’edificio (punto 22);

(b) modifica delle altezze esterne e interne (punti 9-10-16-17-18-19-20-21);

(c) realizzazione di nuovi locali nel piano interrato, con modifica della destinazione d’uso (punti 11-12-13);

(d) modifiche della superficie del portico e della larghezza dei locali al piano terra (punti 4-14-15);

(e) spostamento o eliminazione di tramezze al piano terra, al primo piano, e nel sottotetto (punti 6-7-8);

(f) difformità nell’intonaco sul prospetto nord e sul prospetto ovest (punti 1-2);

(g) difformità dei parapetti dei balconi (con aggiunta di un pilastro di sostegno) e del disegno del cancello in ferro (punti 3-5).

7. Contro l’ordinanza di rimessione in pristino, e contro gli atti connessi, il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando diverse censure così sintetizzabili:

(i) violazione delle garanzie procedimentali;

(ii) travisamento, in quanto quasi tutte le opere asseritamente abusive sarebbero in realtà già autorizzate da specifici titoli edilizi, oppure irrilevanti (punti 1-2-3-4-10-13), o comunque da qualificare come variazioni non essenziali ai sensi dell’art. 54 della LR 11 marzo 2005 n. 12 (v. anche gli art. 32 e 34 comma 2- ter del DPR 6 giugno 2001 n. 380);

(iii) ancora travisamento con riguardo alla sagoma dell’edificio (punto 22), in quanto le difformità sarebbero solo cartacee, ossia da imputare all’errore dei progettisti, che hanno ripreso lo stato di fatto dalle pratiche edilizie precedenti anziché effettuare una verifica sul posto;

(iv) in subordine, inapplicabilità della misura ripristinatoria, in quanto le opere abusive dovrebbero essere qualificate come semplici pertinenze, e comunque ricadrebbero nella fattispecie sanzionatoria dell’art. 37 del DPR 380/2001.

8. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno, nei confronti sia del Comune sia del segretario generale.

9. Il Comune non si è costituito in giudizio. Si è invece costituito il segretario generale, chiedendo la reiezione del ricorso.

10. Questo TAR, con ordinanza cautelare n. 59 del 20 gennaio 2016, ha disposto un riesame delle singole contestazioni di abuso, formulando un primo quadro interpretativo per orientare gli uffici comunali.

11. Con memoria depositata in data 1 settembre 2017 il ricorrente ha però evidenziato che il Comune non aveva effettuato il riesame prescritto in sede cautelare.

12. Visto il fallimento della procedura di riesame, questo TAR, con ordinanza n. 8 del 3 gennaio 2018, ha disposto CTU, nominando come consulente tecnico l’arch. G G di Brescia. Nei quesiti è stato chiesto di chiarire i seguenti profili tecnici:

(i) se le opere indicate come abusive dal Comune siano state effettivamente autorizzate da specifici titoli edilizi, e se la realizzazione sia conforme a quanto autorizzato. Per ogni opera contestata dovrà essere predisposta una scheda con l’indicazione dell’eventuale titolo edilizio e la descrizione dell’intervento, calcolando e mettendo a confronto quanto autorizzato e il risultato dei lavori;

(ii) se le opere eseguite senza titolo, oppure eseguite in difformità, superino la soglia quantitativa delle variazioni essenziali ex art. 54 della LR 12/2005, nonché ex art. 32 e 34 comma 2- ter del DPR 380/2001;

(iii) se la maggiore altezza interna dei locali, lo spostamento delle tramezze o il cambio di destinazione abbiano reso abitabili spazi in origine privi dei requisiti igienico-sanitari, provocando un sostanziale aumento dei volumi e delle superfici residenziali;

(iv) se le maggiori altezze interne ed esterne siano riconducibili a esigenze di recupero del sottotetto o di efficientamento energetico dell’edificio;

(v) se sia possibile individuare la sagoma originaria dell’edificio, e se rispetto alla stessa possano essere individuate modifiche collegabili ai lavori eseguiti dal ricorrente. In caso affermativo, occorre chiarire se la traslazione planivolumetrica consista in una rettifica compensativa delle linee perimetrali, con sostanziale mantenimento della superficie iniziale, o se al

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