TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-07, n. 202303769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-03-07, n. 202303769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303769
Data del deposito : 7 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/03/2023

N. 03769/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14332/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14332 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Leonetti, 34;



contro

- Guardia di Finanza - Comando Generale;
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del verbale della Sottocommissione per gli accertamenti attitudinali del 07/08/2019 con il quale si dichiarava la ricorrente “non idonea” sotto il profilo attitudinale ai fini del concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2019/2020;

b) per quanto occorra, di ogni atto comunque richiamato nel verbale impugnato sub a;

c) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della sottocommissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale del 17/06/2019 con il quale venivano fissati i criteri da seguire negli accertamenti attitudinali nonché di ogni altro eventuale verbale, non conosciuto, con il quale vengono fissati ulteriormente i criteri di valutazione, nella sola parte lesiva degli interessi della ricorrente;

d) per quanto occorra, dei verbali delle operazioni compiute della sottocommissione per gli accertamenti attitudinali e, segnatamente, del verbale n. -OMISSIS- del 06/08/2019, del verbale n. -OMISSIS- del 07/08/2019 e di tutti i relativi allegati compresi i test, ulteriori verbali, referti, relazioni mediche e psicoattitudinali e rapporti nella sola parte lesiva per gli interessi della ricorrente;

e) per quanto occorra, della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-/06/2013 concernente lo svolgimento degli accertamenti attitudinali ove lesiva degli interessi della ricorrente;

f) per quanto occorra, della determinazione n. -OMISSIS- del 31/08/2015 e del relativo allegato, contenente il profilo ideale di riferimento previsto per gli aspiranti allievi marescialli della Guardia di Finanza;

g) per quanto occorra, del bando di concorso nella parte eventualmente lesiva degli interessi della ricorrente;

h) di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 3/3/2020:

i) della Determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanzia n. -OMISSIS-/2019 con la quale venivano approvate le graduatorie finali di merito dei candidati ritenuti idonei e nominati vincitori di concorso, pubblicata sul portale istituzionale della G.d.F. in data 13/12/2019;

l) delle graduatorie finali di merito approvate con la determinazione sub i) e facenti parte integrante della stessa; m) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Generale e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 24 febbraio 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stata giudicata non idonea - “ in quanto non in linea con le seguenti aree: (intellettivo-cognitiva, emotiva, dell’assunzione del ruolo), evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso ” - e, per l’effetto, esclusa dal concorso per l’ammissione di n. 830 allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno accademico 2019/2020, bandito in forza della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 6 marzo 2020, chiedendone l’annullamento sulla base di un unico e strutturato motivo: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e ss. della l. 241/1990 e s.m.i.. violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. illegittimità dell’esclusione. eccesso di potere per contraddittorietà e carenza di motivazione. difetto di istruttoria. violazione del bando di concorso e delle norme tecniche. violazione del giusto procedimento. errore sui presupposti. sviamento dell’azione amministrativa ”.

2. La ricorrente denuncia la carenza motivazionale del provvedimento sotto i seguenti profili:

- dalla “ motivazione non si è in grado di comprendere quali siano le effettive ragioni ostative al proficuo prosieguo del concorso da parte della ricorrente né, tantomeno, quali siano le problematiche dal punto di vista attitudinale che le impedirebbero di svolgere efficacemente il proprio servizio in Guardia di Finanza. Infatti, emerge che la Sottocommissione avrebbe giudicato la ricorrente inidonea in relazione a tutte le aree del profilo attitudinale ideale. Non è assolutamente possibile che la ricorrente risulti non idonea in relazione a tutte le “aree” quando poi, come si è detto, già in passato ha sostenuto dei test psico-attitudinali per altro concorso (ma relativo alla medesima posizione) ai quali è risultata perfettamente idonea ”;

- “ nel caso di specie non viene fissato alcun criterio di valutazione che permetta alla ricorrente di poter comprendere la motivazione così

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