TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-05-29, n. 202300518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300518
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 00518/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01593/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2019, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via de' Rondinelli 2;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

della sanzione disciplinare del “rimprovero” inflittagli del Comandante della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- con provvedimento n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e della determina del -OMISSIS- con la quale il Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. -OMISSIS- Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è un Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio in Comandi siti nella Regione Toscana ed in particolare, nei periodi oggetto di contenzioso, presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, con funzioni di Comandante.

In data 22 giugno 2019, gli veniva notificato il provvedimento -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS- del Comandante la Compagnia di -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, avente ad oggetto l’applicazione della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero e che risulta assistito dalla seguente motivazione: “nell’ambito di accertamenti delegati da A.G. militare, emergeva che la SV non comunicava al proprio superiore circostanze rilevanti relative ad atteggiamento ripetutamente irriguardoso tenuto, alla sua presenza, da graduato nei confronti di militare inferiore di grado, entrambi addetti alla medesima Stazione. Il tutto in violazione degli artt.715 comma 1 lett. B, nr.748 comma 5 lett. B del D.P.R. 15.03.2010 N.90 e art.626 del Codice Ordinamento Militare” (mancanza commessa il 18.12.2018 nel grado di Luogotenente C.S.)”;
in particolare, il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare di corpo non attribuiva alcun seguito ad una precedente contestazione operata in data 21 maggio 2019 (relativa all’aver impartito “a Ispettore in sottordine chiare disposizioni finalizzate a fornire al Comandante della Compagnia false indicazioni sullo stato di attività di pg condotta dal reparto”) e sanzionava solamente il presunto comportamento inerte tenuto dal ricorrente (che, all’epoca, svolgeva le funzioni di Comandante della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- e che, nella prospettazione dell’Amministrazione militare, non avrebbe denunciato il fatto all’Autorità superiore, per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali) innanzi al comportamento aggressivo tenuto dall’App. -OMISSIS- nei confronti della Car. -OMISSIS- in un diverbio seguito all’interruzione, ad opera della stessa, di un colloquio con il ricorrente.

L’atto irrogativo della sanzione disciplinare costituiva oggetto di ricorso gerarchico, che era respinto dalla determinazione -OMISSIS- del Comandante Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, sulla base di generiche considerazioni relative alla completezza dell’istruttoria ed al rispetto della “tempistica …. (e delle) fasi del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione disciplinare”.

I due atti sopra richiamati erano impugnati dal ricorrente, sulla base di censure di: 1) violazione dell’art. 5 del d.P.R. n.1199/1971 sotto il profilo del difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010;
2) violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare;
3) violazione dei principi sulla congruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio, violazione art.3 Legge n.241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010;
4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 715, comma 1, lett. B e 748, comma 5, lett. B, d.P.R. n.90/2010 e art. 626 del codice Ordinamento militare;
5) eccesso di potere per insufficienza della istruttoria;
6) eccesso di potere per travisamento dei fatti;
7) eccesso di potere per sviamento.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, la Sezione disponeva incombenti istruttori, costituiti dal deposito di una relazione di servizio del 6 giugno 2019 (“che risulterebbe assolutamente rilevante per la ricostruzione del comportamento che ha dato origine alla sanzione disciplinare impugnata e che porterebbe a concludere per la forte contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla militare presuntamente destinataria del comportamento irriguardoso di un collega non denunciato dal ricorrente ai Comandi superiori”) e di “tutti gli atti istruttori del procedimento disciplinare impugnato e, comunque, finalizzati all’approfondimento dell’episodio del 18 dicembre 2018 che ha originato la sanzione disciplinare impugnata”.

Dopo il deposito della detta documentazione (e di ulteriore documentazione da parte del Ministero della Difesa), il ricorso era quindi trattenuto in decisione all’udienza del 24 maggio 2023.

Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.

La problematica risulta essere già stata affrontata dalla Sezione, con la sentenza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- proposto dal militare (l’App. -OMISSIS-) che avrebbe tenuto il comportamento “ripetutamente irriguardoso” nei confronti della Car. -OMISSIS- che ha portato all’applicazione anche della sanzione impugnata in questa sede.

Trattandosi di censure assolutamente identiche (e che valorizzano la relazione di servizio del 6 giugno 2019, oggetto di approfondimento istruttorio), risulta del tutto sufficiente il richiamo di quanto sostenuto in quella sede in ordine all’evidente difetto di istruttoria che caratterizza l’applicazione della sanzione, in un contesto evidentemente caratterizzato da almeno due divergenti ricostruzioni dell’accaduto, rese dalla Carabiniera presuntamente destinataria del comportamento “irriguardoso”: “l’appuntato …, infatti, riconosce che vi sia stato un alterco con la collega inferiore in grado durante un colloquio da egli intrattenuto con il comandante della Stazione ma nega di averla minacciata e, segnatamente, nega di aver palesato nell’occasione l’intenzione di lanciarle addosso un oggetto.

Il Comandante della compagnia ha formato il proprio convincimento essenzialmente sulle ricostruzioni dell’accaduto fatte verbalizzare dalla presunta vittima in diverse sedi istituzionali (peraltro con descrizioni non sempre collimanti) e dalle relazioni testimoniali rese da altri colleghi che tuttavia riportano de relato solo conversazioni da essi intrattenute con la predetta.

Ciò premesso appare assorbente e fondato il sesto motivo di ricorso con il quale l’Appuntato …. si duole della carente istruttoria che ha condotto al provvedimento disciplinare e, in particolare del fatto che non sarebbero stati sentiti soggetti direttamente presenti all’evento che ha costituito oggetto della incolpazione.

La censura appare fondata non tanto in relazione alla possibile testimonianza del Comandante di Stazione che, essendo anche egli stato sottoposto a procedimento disciplinare per omessa iniziativa, potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, ma con riguardo ad altro militare (Mar. Ord. …la cui postazione, ubicata nell’ufficio attiguo a quello del Comandante, avrebbe potuto consentire la percezione (o mancata percezione) di elementi (come, ad esempio, urla minacce etc.) utili ad una ricostruzione più completa e imparziale del fatto” (T.A.R. Toscana, sez. I, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-).

La già citata relazione di servizio del 6 giugno 2019 reca, infatti, alcune dichiarazioni rese dal Mar. Ord. -OMISSIS- -OMISSIS- che permettono una ricostruzione dell’episodio del 18 dicembre 2018 (sulla base delle dichiarazioni rese, nell’immediatezza del fatti, dalla stessa interessata) che evidenzia importanti divergenze rispetto alle diversa ricostruzione contenuta nelle dichiarazioni della -OMISSIS- poste a base del procedimento disciplinare ed addirittura “rovesciano” la ricostruzione del fatti (sarebbe stato, infatti, il -OMISSIS- ad intromettersi in un colloquio tra la -OMISSIS- ed il Comandante della Stazione e non sarebbe stata la presunta vittima del comportamento irriguardoso ad interrompere il colloquio tra i due sanzionati).

Alla stessa radice della vicenda risulta essere quindi presente una sostanziale divergenza tra due diverse ricostruzioni di fatto che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad approfondire l’istruttoria, mediante audizione dei Militari presenti in quel momento in Stazione o ulteriore audizione della Car. -OMISSIS-, non potendo l’Amministrazione militare acriticamente “acquietarsi” di una dichiarazione della presunta vittima che risulta già in contrasto con altra ricostruzione presente agli atti del procedimento.

Con tutta evidenza, si tratta poi di una divergenza di ricostruzione fattuale che non può essere risolta dal Giudice amministrativo, ma deve trovare considerazione in una riedizione del procedimento e che, soprattutto, non può trovare risoluzione nel modo proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ovvero mediante il ricorso ad argomenti presuntivi che attribuiscano immotivatamente maggiore o minore fede ad una delle due ricostruzioni dell’episodio interessato.

Manifestamente irrilevanti risultano poi le dichiarazioni del Mar. Ord. -OMISSIS- depositate in giudizio in data 11 aprile 2023;
con tutta evidenza, si tratta, infatti, di dichiarazioni che devono costituire oggetto di approfondimento in sede procedimentale e che non possono essere direttamente vagliate dal Giudice amministrativo.

Per altro verso, si tratta poi di dichiarazioni che potrebbero risultare controproducenti per la tesi dell’Amministrazione;
la dichiarazione del Mar. Ord. -OMISSIS- (che avrebbe occupato una stanza attigua a quella del Comandante di Stazione) in ordine al non aver percepito o assistito ad episodi di criticità nel corso del pomeriggio del 18 dicembre 2018 potrebbe, infatti, costituire ulteriore elemento per escludere la stessa verificazione dell’episodio “irriguardoso”, piuttosto che costituire sicura prova (come prospettato dall’Avvocatura dello Stato) del fatto che il comportamento in questione fosse caratterizzato da modalità così “discrete e silenti” da essere irrilevabile al di fuori dei tre militari sicuramente presenti al fatto.

L’accoglimento della censura relativa al difetto di istruttoria permette poi di procedere all’assorbimento anche delle ulteriori censure proposte dal ricorrente e quindi anche del settimo motivo di ricorso (relativo alla presunta natura “punitiva” che assumerebbe il provvedimento impugnato, in un contesto che ha già visto il ricorrente proporre plurimi ricorsi nei confronti dell’Amministrazione militare).

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati;
sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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