TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-10-25, n. 202405649
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2024
N. 05649/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02118/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2024, proposto da
E B, P B, rappresentati e difesi dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Napoli del 25.2.2019 (R.G.13/2019, n. 457/2019).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2024 il dott. P C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli del 25.2.2019 (R.G.13/2019, n. 457/2019), a definizione di un giudizio per violazione del principio di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo - ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento in favore Brancaccio Elisabetta e Brancaccio Pasquale della somma di €4.800,00, per ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda.
In particolare lamenta parte ricorrente che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.
1.2 Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia.
Alla camera di consiglio del 24 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 19.4.2024, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta in data 18.3.2019) del decreto decisorio ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
Quanto alla necessità di notificare il decreto decisorio con formula esecutiva, nella specie non comprovata, questo Tribunale ha condivisibilmente