TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-04-12, n. 202400690

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-04-12, n. 202400690
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202400690
Data del deposito : 12 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2024

N. 00690/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00258/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D K, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero Interno - Questura di -OMISSIS- - Uff. Terr. Gov., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione ed ordine di riesame, del provvedimento amministrativo di irricevibilità dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato, emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 16.02.2024 Cat. -OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente, nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che, con ricorso depositato in data 1 marzo 2024 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale la Questura di -OMISSIS- ha dichiarato irricevibile l’istanza di “rinnovo/conversione” del permesso di soggiorno per protezione speciale, in titolarità dello straniero;

che la P.a. ha motivato il provvedimento in quanto la normativa italiana non prevederebbe la conversione del permesso in questione in permesso per motivi di lavoro subordinato come anche indicato dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015;

che, fronte della regolarità della notifica, l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio;

che all’esito dell’udienza del 10 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, previo avviso come da verbale di causa;

che la motivazione di cui al provvedimento impugnato non è condivisibile;

che, infatti, per un verso, l’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015 si riferisce al permesso di soggiorno per richiesta asilo e non al permesso per protezione speciale;

che, per altro verso, l’intestato Tar ha già avuto modo di sottolineare che ‹‹al ricorrere delle condizioni di cui ai punti 1 e 1.1. dell'art. 19 del TUI, cui il comma 3 dell'art. 32 del d.lgs. 25/2008 subordina il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, lo straniero può ottenere un titolo (per protezione speciale, per l'appunto) suscettibile di conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a prescindere dal procedimento seguito per ottenerlo, essendo irrilevante che tale permesso sia stato rilasciato in esito a una richiesta direttamente rivolta al Questore, così come previsto dal punto 1.2. dello stesso art. 19 ed essendo essenziale, al contrario, solo che non ricorrano le condizioni escludenti espressamente previste dall'art. 6, comma 1 bis del d.lgs. 286/98"›› (Tar Veneto, sez. III, 28 novembre 2022, n. 1812);

che, seppure non sia oggetto della motivazione della P.a., va altresì sottolineato come non potrebbe nemmeno venire in rilievo l’applicazione dell’art. 7 comma 2, d.l. n. 20 del 2023, in quanto in conformità al comma 3 della norma medesima, “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;

che, pertanto, la disciplina transitoria contenuta nel comma 3 che precede consente che i permessi di soggiorno già rilasciati prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione;

che nel caso di specie il permesso per protezione in titolarità della parte ricorrente era in corso di validità al momento dell’entrata in vigore della disciplina transitoria di cui al D.L. n. 20/2023;

che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato e l’Amministrazione dovrà procedere a rideterminarsi sull’istanza del ricorrente in conformità a quanto sopra indicato;

che le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia;

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