TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-07-09, n. 202102227
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Testo completo
Pubblicato il 09/07/2021
N. 02227/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03164/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3164 del 2007, proposto da P S, rappresentato e difeso dagli avv.ti A F V e G V ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Catania, Corso Italia, n. 226;
contro
l’Assessorato Regionale del lavoro e della previdenza sociale – Ufficio provinciale del lavoro e M.O. di Catania, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento:
- della graduatoria generale formata ai sensi dell’art. 57 lettera a) L.R. 16/1996 per il distretto 6, approvata dalla Commissione MOA di Catania in data 21.09.2007, nella parte in cui non comprendeva il nominativo del ricorrente nel contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative;
- della graduatoria generale formata ai sensi dell’art. 57, lett. a), L.R. 16/1996 per il distretto 6, approvata dalla Commissione MOA in data 21.09.2007, nella parte in cui comprendeva il nominativo del ricorrente nel contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centouno giornate lavorativa;
- di tutti i verbali e gli atti della Commissione provinciale MOA di Catania, sconosciuti al ricorrente, con i quali era stato illegittimamente deciso di non inserire il ricorrente nel contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative;
Visto il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato;
Viste le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2021, il Presidente, dott.ssa Federica Cabrini;
Visto l’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente espone di essere iscritto come addetto alle squadre di pronto intervento nelle liste dell’U.P.L.M.O. di Catania e di aver presentato domanda per l’inserimento nel contingente ad esaurimento ex l.r. n. 16/1996.
Assume di aver diritto di essere inserito nell’elenco dei lavoratori appartenenti alla garanzia occupazionale di 151 giornate lavorative, anziché di 101.
Impugna la graduatoria e deduce: violazione di legge, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che in base all’anzianità di lavoro maturata egli ha diritto all’inserimento nella fascia di garanzia occupazionale maggiore.
Conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale per resistere al ricorso.
Il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la stessa al giudice ordinario (salvi gli effetti di cui all’art. 11, c.p.a.).
Invero, il ricorrente si duole, in sostanza, della violazione del proprio diritto a essere inserito nel contingente antincendio per centocinquantuno giornate lavorative, ossia per essere stati avviato al lavoro per un numero di ore inferiore a quelle asseritamente spettanti, in esito alla procedura di formazione di elenchi, aggiornati con cadenza periodica, di personale in possesso di determinati requisiti, specificamente previsti dalla normativa regionale di riferimento (l.r. n. 16/1996 e l.r. 14/2006).
O, trattandosi di avviamento al lavoro presso p.a. tramite graduatorie, assimilabili quanto ai criteri di formazione alle liste di collocamento, la controversia rientra nella giurisdizione del g.o.
Infatti, l’art. 35, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche avvengano, tra l’altro, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e l’art. 63 dello stesso D. Lgs. stabilisce che le relative controversie, in quanto concernenti l’assunzione al lavoro, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. D’altra parte, nel caso di specie la formazione delle graduatorie non avviene attraverso nessuna comparazione degli aspiranti, ma solo attraverso l’applicazione dei criteri predeterminati dalla legge.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, il che è pregiudiziale rispetto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Tenuto conto dell’esito del giudizio le spese del giudizio possono compensarsi tra le parti.