TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-01-19, n. 201000465
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00465/2010 REG.SEN.
N. 02195/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2195 del 2005, proposto da:
B P B, rappresentata e difesa dall'avv. L M, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Fabio Massimo, 45;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 23.12.2004 n. 1793RAO4 con il quale il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disponeva la revisione della patente di guida della ricorrente, per la perdita totale del punteggio di cui all’art. 126-bis del codice della strada;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 il I ref. Rosa Perna, nessuno era presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21-22 febbraio 2005 e depositato il successivo 9 marzo, la sig.ra B P B impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento n. 1793RAO4 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 23 dicembre 2004 che - sulla base della comunicazione dell’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida del 21 dicembre 2004, dalla quale risultava esaurito il punteggio di 20 punti alla stessa attribuito - disponeva la revisione della patente di guida categoria B n. RM6001918U.
Questi i motivi dedotti:
1) eccesso di potere per errore nei presupposti;
2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione, a seguito del disposto della sent. Corte Cost. n. 27/2005, dell’art. 126-bis, comma 2, del DLgs 30.4.1992 n. 285.
Si costituiva il Ministero intimato chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato nel merito.
Con ordinanza collegiale n. 1833/2005 del 7 aprile 2005 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato.
Alla Pubblica Udienza del 28 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo mezzo la ricorrente lamenta la mancata notifica dei verbali delle violazioni del codice della strada, determinanti la decurtazione del punteggio, ad eccezione del verbale del 3 ottobre 2003, redatto dalla Polizia Municipale di Roma e riferentesi alla violazione degli artt. 43, comma 3, e 146 c.d.s., comportante la decurtazione di n. 6 punti della patente di guida.
La censura è priva di pregio.
Osserva in proposito il Collegio che, come si evince dalla documentazione depositata in data 3 novembre 2009 dalla difesa erariale, alla ricorrente risultano regolarmente contestate le infrazioni di cui ai verbali n. 20030100301977648 del 3.10.2003 della Polizia municipale di Roma, n. V 0088018 del 22.5.2004 e n. V 008197 del 23.5.2004 della Polizia municipale di Tarquinia.
Alla stessa ricorrente l’Anagrafe aveva poi inviato le comunicazioni di variazione di punteggio nelle seguenti date: 21.6.2004, 22.12.2004 e 22.12.2004.
È pertanto evidente che le affermazioni della deducente appaiono palesemente smentite dalle acquisizioni documentali agli atti.
Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione alla violazione rilevata con verbale del 3 ottobre 2003, senza la identificazione del trasgressore, deduce che la decurtazione di punteggio che ne è conseguita dovrebbe essere annullata in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone che “nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
Tale doglianza, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, va dichiarata inammissibile non potendo la ricorrente contestare in questa sede, per la prima volta, le violazioni accertate e contestatele con il predetto verbale, che determinavano la decurtazione del punteggio relativo alla sua patente. La deducente non dimostra, infatti, di aver previamente impugnato, innanzi al competente Giudice di Pace, la contravvenzione di cui al ripetuto verbale, per contestarne la legittimità;ed essendo tale contravvenzione atto presupposto, rispetto al provvedimento di revisione della patente di guida oggetto dell’odierno gravame, ogni contestazione in merito ad esso è in questa sede preclusa.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e restano liquidate come in dispositivo.