TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-05, n. 202200616

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-05, n. 202200616
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200616
Data del deposito : 5 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/05/2022

N. 00616/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01061/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2016, proposto da
Vigilanza Garganica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore ;

- Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia prot. n. 0022732 del 30.6.2016, notificato alla ricorrente in data 1.7.2016, con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza, rilasciata alla ricorrente in data 07.08.2000;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e, in particolare, della nota prot. n. 24590/2014/Area I bis del 27.1.2015 con cui la Provincia di Foggia comunicava l’avvio del procedimento teso all’adozione del provvedimento di revoca della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni statali intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 novembre 2021 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art.13- quater disp. att. c.p.a.

Nessun atto è stato depositato dalle parti ai fini della presenza a verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con decreto prefettizio n. 136 del 7 agosto 2000, il Prefetto di Foggia ha rilasciato alla società ricorrente l’autorizzazione ex art. 134 del T.U.L.P.S. allo svolgimento di servizi di vigilanza generica su beni mobili e immobili di privati ed enti siti nel territorio dei comuni di Carpino, Sannicandro Garganico, Ischitella e Frazione di Foce Varano, Apricena, Cagnano Varano, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi Gargano, Vico del Gargano e Vieste.

All’esito di un procedimento svoltosi in costante contraddittorio con la parte ricorrente per circa due anni (cfr. primo preavviso di rigetto della conferma triennale dell’autorizzazione prot. n. 24590 del 14 luglio 2014, cui hanno fatto seguito, man mano che l’istruttoria andava avanti, le comunicazioni d’integrazione dei motivi ostativi del 27 gennaio, 12 novembre e 28 novembre 2015), con decreto n. 22732 del 30 giugno 2016, il Prefetto di Foggia ha revocato la licenza ritenendo “integrate le circostanze di cui all’art. 257 quater , comma 3, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 635/1940, in quanto l’istituto… non è più in possesso dei requisiti richiesti per il rilascio delle licenze ex art. 134 TULPS sotto il profilo della capacità tecnica in relazione alla capacità economico - finanziaria ed è stata accertata, altresì, inadeguatezza di uomini e mezzi in relazione ai servizi resi in aderenza ai dettami del Decreto del Ministero dell’Interno n. 269/2010…”.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sub specie di deficit motivazionale, errore di fatto e difetto d’istruttoria nonché per violazione della normativa di settore.

Le Amministrazioni statali intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.

L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 470 del 5 ottobre 2016, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 192 del 20 gennaio 2017.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2021.

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