TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-30, n. 202208934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-30, n. 202208934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208934
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2022

N. 08934/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10036/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10036 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C Z B, M Z B, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Zhara Buda in Roma, via Orti della Farnesina, 155;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione,

A) del decreto del Capo della Polizia datato 6 maggio 2016 di ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente medico della Polizia di Stato con decorrenza 1 1.2016, sulla base della graduatoria finale predisposta dalla Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, trasmesso all'interessato in data 27 giugno 2016, nella parte in cui non include il ricorrente in posto in graduatoria utile per l'ammissione al corso;

B) del quaderno di scrutinio compilato dalla predetta Commissione per la progressione in carriera del personale nell'ambito della sopra detta procedura di scrutinio nella parte in cui ha attribuito un punteggio eccessivamente basso al ricorrente nella categoria V;

C) della scheda individuale di valutazione del ricorrente nella parte in cui ha attribuito una valutazione ingiustificatamente bassa alla categoria V, ed in particolare alla sottocategoria V/B - attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire;

D) di tutti gli eventuali altri atti, non noti e non comunicati, presupposti, connessi e consequenziali della Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato o del Ministero dell'Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

nonché per il riconoscimento del diritto

ad ottenere un maggiore punteggio relativamente alla categoria attitudinale congruo alle effettive capacità e professionalità e coerente con i giudizi espressi nei rapporti informativi annuali ed utile ai fini dell’ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo dirigente medico della Polizia di Stato con decorrenza degli effetti giuridici ed economici della

nomina dal 1° gennaio 2016, in caso di superamento del detto corso di formazione dirigenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati e ne ha chiesto l’annullamento nelle parti in cui non lo hanno incluso in posizione utile ai fini dell’inclusione al corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente medico della Polizia di Stato.

Il ricorrente ha dedotto che in base alla professionalità, ai titoli e soprattutto all’esperienza acquisiti, avrebbe dovuto ottenere un punteggio superiore, visti i molteplici profili superiori che presenta rispetto a quelli dei controinteressati risultati vincitori. Il discrimine con i vincitori sarebbe costituito dal punteggio attitudinale assegnato, ingiustificatamente più basso rispetto a colleghi meno titolati.

Anzitutto, il ricorrente occupa la posizione in ruolo di anzianità n. 55, più elevata di quella di tutti i candidati risultati vincitori; in secondo luogo, egli sarebbe dotato di un maggior numero di specializzazioni (in Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia e in Medicina legale e delle Assicurazioni), particolarmente attinenti ed utili ai fini del servizio nei ruoli sanitari della Polizia di Stato; inoltre, avrebbe svolto, per ciascun anno del quinquennio oggetto di valutazione, l’incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali (ai sensi della legge n. 196 del 2003) per la Questura di -OMISSIS-. Ma, soprattutto, si distinguerebbe da tutti i candidati ammessi al corso di formazione per il fatto che, dall’1.3.2006 in poi, avrebbe ricoperto sempre ed esclusivamente l’incarico di Responsabile di ufficio sanitario, nel caso specifico, dell’Ufficio Sanitario Provinciale di -OMISSIS-.

Evidenzia, inoltre, come nessuno dei controinteressati possa vantare un’esperienza paragonabile nella direzione di uffici; ed anzi, con la sola eccezione della Dott.ssa Spingola Pina, odierna controinteressata, - l’unica ad aver svolto il ruolo di responsabile di Ufficio Sanitario, sia pure per minor tempo - i candidati risultati vincitori avrebbero ricoperto, alla data dello scrutinio, solo funzioni di addetti in uffici sanitari con palese minore assunzione di oneri e responsabilità.

Con un unico motivo di diritto ha

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