TAR Aosta, sez. I, sentenza 2018-12-19, n. 201800062
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2018
N. 00062/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Condominio Villa MO Marsan, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché CO IA e ED BR, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Venturi, Andrea Mozzati e Roberto Jorioz, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Aosta, avenue Du Conseil Des Commis, 8;
contro
Comune di Valtournenche, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianni Maria Saracco, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Valle D'Aosta, in Aosta, via Cesare Battisti, 1;
Regione Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Jans e Francesco Pastorino, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale - Dipartimento Legislativo e legale, in Aosta, piazza Deffeyes, 1;
nei confronti
Cristallo S.p.A. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione del consiglio comunale di Valtournenche n. 12 del 19/04/2016 di approvazione definitiva della variante sostanziale generale al prg e accoglimento delle proposte di modificazione da parte della giunta regionale;
- degli atti del procedimento di approvazione della suddetta variante e, segnatamente:
- delle valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 5, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 29.5.2013 e 5.6.2013, sulla bozza di variante al P.R.G. comunale;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche 29.5.2014, n. 21, di “adozione testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della legge regionale 6.4.1998, n. 11”;
- della deliberazione del Consiglio di Valtournenche 24.10.2014, n. 37, recante “analisi delle osservazioni al testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della l. r. 11/98 e approvazione di modificazioni;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche 25.3.2013, n. 13, con la quale era stato adottato il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.;
- delle valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 19 e 27.1.2016, 2,11,22 e 29.2.2016, 4 e 10/3/2016;
- della nota 14.5.2016, prot. n. 3900/TA, con la quale la struttura Pianificazione territoriale regionale ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata dal Comune di Valtournanche;
- delle integrazioni trasmesse dallo stesso Comune alla Regione in data 8.9.2015;
- della nota 31.3.2016 con la quale la Regione ha trasmesso al Comune di Valtournenche la valutazione, completa di tutti gli allegati, del testo definitivo della variante sostanziale generale al P.R.G., come sopra espressa dalla Conferenza di pianificazione;
- della deliberazione della Giunta Regionale 7.4.2016, n. 460, avente ad oggetto: “Comune di Valtournenche: variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 25.3.2015. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6.4.1998, n. 11;
- di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto o comunque connesso;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valtournenche e di Regione Valle D'Aosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2018 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Condominio Villa MO Marsan, sito in Valtournenche, strada Piolet Cielo Alto, e i condomini CO IA e ED BR, con ricorso depositato in data 30.6.2016, impugnavano, chiedendone l’annullamento, i seguenti provvedimenti:
1. la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 19.4.2016, n. 12, recante “approvazione sostanziale generale al PRG, ai sensi dell’art. 15, comma 13, l. r. 6 aprile 1998, n. 11 e accoglimento delle proposte di modificazione da parte della Giunta Regionale”;
2. gli atti del procedimento di approvazione della suddetta variante e, segnatamente:
- le valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 5, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 29.5.2013 e 5.6.2013, sulla bozza di variante al P.R.G. comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 29.5.2014, n. 21, di “adozione testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della legge regionale 6.4.1998, n. 11”;
- la deliberazione del Consiglio di Valtournenche, datata 24.10.2014, n. 37, recante “analisi delle osservazioni al testo preliminare della variante sostanziale generale al PRG ai sensi della l. r. 11/98 e approvazione di modificazioni”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale di Valtournenche, datata 25.3.2013, n. 13, con la quale era stato adottato il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.;
- le valutazioni espresse dalla Conferenza di pianificazione, di cui all’art. 15, l. r. n. 11/98, nelle sedute del 19 e 27.1.2016, 2,11,22 e 29.2.2016, 4 e 10.3.2016;
- la nota, datata 14.5.2016, prot. n. 3900/TA, con la quale la struttura Pianificazione territoriale regionale aveva richiesto integrazioni alla documentazione presentata dal Comune di Valtournenche;
- le integrazioni trasmesse dallo stesso Comune alla Regione in data 8.9.2015;
- la nota datata 31.3.2016 con la quale la Regione aveva trasmesso al Comune di Valtournenche la valutazione, completa di tutti gli allegati, del testo definitivo della variante sostanziale generale al P.R.G., come sopra espressa dalla Conferenza di pianificazione;
- la delibera della Giunta Regionale, datata 7.4.2016, n. 460, avente ad oggetto “Comune di Valtournenche: variante sostanziale generale al piano regolatore generale comunale vigente, adottata con deliberazione consiliare n. 13 del 25.3.2015. Proposta al Comune di modificazioni ai sensi dell’art. 15, comma 12, della l.r. 6.4.1998, n. 11”.
A sostegno dell’impugnazione parte ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 33, l. r. 6.4.1998, n. 11; capitolo V dell’allegato A alla D.G.R. 15.2.1999, n. 422 – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, difetto dei presupposti, contraddittorietà: secondo parte ricorrente è illegittimo il fatto che, da un lato, la variante abbia previsto che <<le potenzialità edificatorie sono state limitate (limitazioni indicate con la sigla “LM” sulla tavola P4), pur con la possibilità di trasferire la relativa capacità edificatoria su altro lotto della sottozona, come per esempio nel caso di aree interessate da ambiti inedificabili per esondazione, frana o aree disboscate o per l’interferenza con piste di sci di discesa” e, dall’altro lato, abbia ammesso la possibilità di trasferire la capacità edificatoria riconosciuta alle aree boscate su altri terreni della medesima sottozona; ciò in quanto le aree boscate sarebbero inedificabili in senso assoluto essendo funzionali alla cura di un interesse pubblico estraneo alla materia urbanistica;
2) violazione e/o mancata applicazione della