TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-03-15, n. 202400071
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Pubblicato il 15/03/2024
N. 00071/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00248/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
E S di I M S &Co., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato L H, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione n. 5;
contro
Comune di Selva di Val Gardena, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall‘Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto presso di essa, in Trento, largo Porta Nuova, 9;
per l’annullamento
- del provvedimento di “ Rigetto della domanda di permesso di costruire ” dd. 07.08.2023, pratica edilizia n. 172/0/2022, riguardante la “ trasformazione della p.ed. 1396 in abitazioni riservate ai residenti a norma dell’art. 36, comma 4 della L.P. 9/2018, sulla p.ed. 1396 C.C. Selva di Val Gardena, in Str. La Selva 58, con destinazione urbanistica d) attività di esercizio pubblico L.P. 9/2018 art. 23” e, per quanto occorrer possa,
- della nota a firma del Sindaco del Comune di Selva di Val Gardena, pervenuta in data 30.06.2023 avente ad oggetto la “Comunicazione relativa ai motivi ostativi all'accoglimento della domanda (articolo 11-bis comma 1 della legge provinciale n. 17/1993) - articolo 8 comma 1 del MRO in merito alla richiesta di permesso di costruire con codice pratica SUE 01609380215-16082022-1102 ”;
nonché di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto, tra cui
- i pareri della Commissione comunale sezione edilizia della CCTP del 27.06.2023 nonché, in quanto richiamato, del 25.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Selva di Val Gardena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto di ricorso sono i provvedimenti del Comune di Selva di Val Gardena, meglio identificati in epigrafe, aventi ad oggetto il rigetto della domanda di permesso di costruire per la trasformazione della p.ed. 1396 C.C. Selva di Val Gardena avente destinazione d’uso di attività di pubblico esercizio, in abitazioni riservate ai residenti.
1.1 La società ricorrente espone di essere proprietaria della citata p.ed. 1396 situata al di fuori dell’area insediabile e realizzata nel 1996 nell’ambito di un intervento di ampliamento qualitativo dell’esercizio ricettivo “ Garni Martlhof ”, di proprietà di terzi.
Successivamente alla cancellazione del vincolo di destinazione ad esercizio ricettivo, la ricorrente ha presentato al Comune un progetto per la trasformazione dell’esercizio ricettivo, ai sensi dell’art. 36, comma 4, L.P. n. 9/2018, in abitazione riservate ai residenti.
1.2 L’amministrazione comunale ha dapprima richiesto all’Ufficio amministrativo territorio e paesaggio della Provincia un parere legale sulla chiesta trasformazione parziale dell’esercizio ricettivo e poi, con provvedimento di diniego del 26.10.2022, ha respinto per manifesta inammissibilità la domanda della ricorrente.
1.3 Il provvedimento è stato fatto oggetto di impugnazione giurisdizionale innanzi a questo TRGA, il quale con sentenza n. 217/2023 lo ha annullato per omessa comunicazione del preavviso di rigetto.
L’amministrazione comunale ha riassunto il procedimento, sottoponendo la richiesta della ricorrente al riesame della Commissione comunale per il territorio e paesaggio, la quale con parere negativo di data 27.06.2023 ha confermato la situazione di fatto e di diritto ostativa all’accoglimento della richiesta di permesso di costruire, già rilevata nel precedente parere di data 25.10.2022.
Il sindaco ha, quindi, comunicato i motivi, di natura prettamente giuridica, che ostavano all’accoglimento dell’istanza.
1.4 Con nota del proprio legale del 24.07.2023 la ricorrente ha fatto pervenire le proprie osservazioni, le quali sostanzialmente coincidevano con le deduzioni già formulate nel precedente ricorso giurisdizionale e che la sentenza, ritenendole assorbite, non aveva fatto oggetto di scrutinio.
1.5 Involgendo le osservazioni presentate fondamentalmente questioni prettamente giuridiche, il Comune le ha sottoposte all’esame dell’Avvocatura dello Stato, la quale nel precedente giudizio aveva assunto il patrocinio legale.
Infine il Sindaco ha rigettato definitivamente la domanda di permesso di costruire con il qui impugnato provvedimento, nel quale ha richiamato e fatto proprie anche le argomentazioni e conclusioni di cui al parere dell’Avvocatura di data 28.07.2023 nonché al parere della Provincia autonoma di data 12.10.2022, concludendo nel senso che “ la trasformazione parziale di esercizi ricettivi esistenti al di fuori dell’area insediabile non risulta ammissibile dalle disposizioni della vigente L.P. n. 9/2018 ”.
2. Con il ricorso all’esame la ricorrente impugna ora gli atti meglio identificati in epigrafe, facendo valere i seguenti due motivi di impugnazione:
I) “ Violazione e falsa applicazione degli articoli 35 e 36 L.P. n. 9/2018;eccesso di potere per travisamento e motivazione insufficiente. Violazione dell’articolo 7, L.P. n. 17/1993 ”, con il quale sostanzialmente afferma che le disposizioni legislative provinciali prevedrebbero la possibilità di una trasformazione parziale di un esercizio ricettivo anche all’esterno dell’area insediabile e che nel caso all’esame non si sarebbe, comunque, mai costituita un’indivisibilità funzionale del compendio immobiliare con l’esercizio ricettivo, in quanto la proprietà dell’azienda sarebbe sempre stata distinta dalla proprietà immobiliare;
II) ” Violazione e falsa applicazione dell’articolo 11/bis L.P. n. 17/1993, dell’articolo 76, comma 2, L.P. n. 9/2018 nonché del regolamento edilizio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 05.07.2021;violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art. 97 Costituzione”, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riesame della domanda da parte della Commissione comunale servizio edilizia a seguito della presentazione delle osservazioni e sulla base delle stesse.
3. L’amministrazione comunale si è costituita con comparsa di stile di data 30.10.2023 per poi contraddire in modo specifico, con memoria difensiva di data 09.01.2024, ai singoli motivi di impugnazione e chiederne il rigetto per infondatezza.
4. La ricorrente ha controdedotto con una breve memoria di replica alle deduzioni dell’amministrazione e successivamente il ricorso è stato introitato per la decisione all’udienza pubblica del 21 febbraio 2024.
5. Il ricorso è infondato e non può essere favorevolmente considerato.
6. A miglior inquadramento della questione giova ricostruire la fattispecie all’esame come emergente dalla documentazione versata in giudizio.
6.1 Nell’agosto 1995 il signor Soner F M ha presentato al Comune di Selva di Val Gardena domanda per un permesso di costruire ai fini dell’ampliamento qualitativo del proprio esercizio ricettivo “ Garni Martlhof” , esistente sulla p.ed. 1035 C.C. Selva situata nel verde agricolo.
Nell’aprile 1996 lo stesso Soner ha costituito con la propria figlia, Soner I M, la società in accomandita semplice “ Ega s.a.s. di F M Soner &C. ” conferendo nella stessa come propria quota sociale una porzione di terreno, ossia la neoformata p.f. 227/18 C.C. Selva direttamente adiacente alla propria struttura ricettiva.
Successivamente in data 16 maggio 1996 il Comune ha rilasciato la concessione edilizia ed il signor Soner ha realizzato l’ampliamento qualitativo del proprio garnì, costruendo nelle immediate vicinanze dello stesso, sulla particella fondiaria sopra citata un edificio con tre appartamenti, successivamente identificato catastalmente con p.ed. 1396 C.C. Selva, annesso e collegato tramite un passaggio coperto all’edificio principale, identificato, come supra già accennato, con p.ed. 1035 C.C. Selva.
In data 20 giugno 1996 il signor Soner ha donato la quasi totalità della propria quota societaria alla figlia, la quale, come socio di maggioranza, ha, quindi, assunto la carica di socio accomandatario e ha modificato la denominazione della società in “ Ega s.a.s. di I M S &C. ”