TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-07-15, n. 202001017
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2020
N. 01017/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01029/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2012, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati V C Ihi e A Mgese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, alla via Abate Eustasio -OMISSIS-;
contro
Comune di Sannicandro di Bari e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Eurospin Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, alla via C.A. Mannarino n. 11/A;
per l'annullamento
-della deliberazione di C.C. 26.2.2008 -OMISSIS-;
-del permesso di costruire-OMISSIS-/2009 e la sua successiva volturazione;
-del permesso di costruire -OMISSIS-/2011;
-di ogni altro atto pressupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Giacinta Serlenga nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020, tenutasi telematicamente mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, proposto al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale, il sig. -OMISSIS-, nella qualità di proprietario di due suoli ricadenti in area tipizzata dal P.R.G. di Sannicandro -approvato nel 2005- come zona per attività direzionali e terziarie (DT1) nonché quale titolare dell’impresa individuale “-OMISSIS- metalmeccanica di -OMISSIS-”, corrente in Sannicandro di Bari ha impugnato: a) la deliberazione del Consiglio Comunale di Sannicandro di Bari -OMISSIS- del 26 febbraio 2008, recante “ Approvazione del Piano Particolareggiato del comparto terziario direzionale DT (direzionale terziario) compreso la tra la S.P. 90 e la S.P. 236 ”;b) nonché –per illegittimità derivata- sia il permesso di costruire-OMISSIS-/2009, originariamente rilasciato in favore della -OMISSIS- Stazione Carburanti s.p.a. (sulla base della convenzione urbanistica sottoscritta in data 4 febbraio 2009) e poi volturato in favore della Eurospin Puglia S.p.A. con atto in data 18 giugno 2010;sia il successivo permesso di costruire in variante -OMISSIS-/2011 rilasciato –in data 11.4.2011- direttamente alla società subentrata, quale acquirente del compendio immobiliare interessato (in virtù di atto per Notaio -OMISSIS- del 22 aprile 2010).
Si è costituita in giudizio –con atto prodotto in data 26 aprile 2013- la menzionata società “Eurospin Puglia s.p.a.” per resistere al gravame, preliminarmente eccependone la tardività e chiedendone, in ogni caso, la reiezione.
Dichiarato interrotto il giudizio per intervenuto decesso del signor -OMISSIS-, giusta ordinanza di questa Sezione-OMISSIS-/2019, il giudizio stesso è stato riassunto –con atto in data 3.12.2019- dalla signora -OMISSIS-, in qualità di coniuge e unica erede dell’originario ricorrente.
All’udienza del 17 giugno 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di irricevibilità formulata dalla società controinteressata è fondata e va accolta.
Va premesso che l’impugnativa proposta dal ricorrente è incentrata sulla censura di presunta violazione (con la deliberazione consiliare -OMISSIS-/2008) dei principi generali di diritto urbanistico in materia di formazione dei piani attuativi, con particolare riguardo alla relativa estensione a tutte le aree ricomprese nella stessa maglia territoriale. Nel caso in esame, invero, il piano interessato avrebbe riguardato una superficie minore rispetto alla maglia urbanistica di riferimento, con esclusione delle aree di proprietà di parte ricorrente;esclusione ritenuta illegittima anche per violazione del principio perequativo.
Parte ricorrente ha dichiaratamente assunto come dies a quo per la proposizione del ricorso la data di ultimazione dei lavori (16 novembre 2011), sostenendo che “ tutti gli atti, compresa la deliberazione di approvazione del piano planivolumetrico, non pubblicata, sono stati conosciuti dal ricorrente soltanto con l’accesso agli atti attuato il 20 dicembre 2011 e il 17 febbraio 2012 (docc. 13-14) ” (cfr. ricorso, pag. 4, punti “L” e “M”). Tuttavia, come detto, l’annullamento è stato nel caso di specie richiesto contestando, alla luce della normativa tecnica (art. 40 NTA del PRG), l’illegittimità dei titoli edilizi per la pretesa illegittimità (in ragione della presunta limitazione territoriale e quindi della mancanza parziale) del Piano Particolareggiato, previsto dal PRG di Sannicandro di Bari, quale presupposto necessario ed indefettibile per l’edificazione dell’area interessata;deducendo, pertanto, una violazione legata all’attitudine edificatoria dell’area in questione, in assenza di un piano attuativo esteso all’intera maglia.
In altri termini, l’illegittimità dei titoli edificatori viene ricondotta al fatto genetico del loro rilascio;da questo non può che discendere –alla luce di acquisizioni giurisprudenziali consolidate- la necessaria “ identificazione del termine decadenziale a partire dalla data di inizio dei lavori ” (cfr., a contrario , C.d.S., Sez. IV, 1/2/2019).
Già la più risalente giurisprudenza aveva affermato in particolare che “ qualora si denunci l’illegittimità del titolo rilasciato sotto i profili della mancanza dell’approvazione di un previo strumento attuativo e della correlata verifica circa la sufficienza degli standards, il termine per l’impugnazione decorre ben prima dell’ultimazione dei lavori, posto che l’attività edilizia in corso è di per sé sufficiente ai fini della conoscenza dell’esistenza e dell’entità delle violazioni urbanistiche denunciate ” (C.d.S., Sez. V, 29.1.1999, n. 91);e l’impostazione è stata confermata nel tempo, sino alle più recenti pronunzie.
Proprio da ultimo il T.A.R. Campania, sede di Salerno, ha ribadito che “ Il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dalla piena conoscenza del provvedimento, che ordinariamente s'intende avvenuta al completamento dei lavori, a meno che sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso anche a mezzo di presunzioni semplici ”;precisando però che “ l'inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l'an dell'edificazione” (cfr. Sez. II, 20/3/2020, -OMISSIS-6;in termini, C.d.S., Sez. IV, 14/11/2017, -OMISSIS-232;idem 25/7/2016, n. 3319;idem 23/6/2017, n. 3067;idem 25/7/2016, n. 3319;T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 30/11/2017, n. 332);in tali casi invero, si ritiene che l’avvio dell’edificazione delinei in capo agli interessati la piena conoscenza ai fini del gravame.
Sul punto, si è espressa di recente anche questa Sezione, richiamando e ribadendo i consolidati principi giurisprudenziali: “ Nel caso in cui si contesti l'an dell'edificazione, l'inizio dei lavori segna il dies a quo per la tempestiva proposizione del ricorso, mentre, ove si contesti il quomodo dell'edificazione, la piena conoscenza del provvedimento si intende ordinariamente acquisita al completamento dei lavori, salvo che non sia data prova di una conoscenza anticipata da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso…” (cfr. Sez. III, 8/1/2020, n. 18).
Si ribadisce che, nella fattispecie, lo specifico interesse azionato dalla parte ricorrente, nella sua spiegata qualità, è diretto a far valere la subordinazione dell’esecuzione di qualsiasi nuova costruzione sull’area di proprietà della controinteressata alla previa approvazione di un Piano Particolareggiato esteso anche alle aree di proprietà della ricorrente stessa, essendo entrambe -asseritamente- ricomprese nella medesima “superficie minima di intervento” ex art. 40 NTA del PRG comunale vigente. Conseguentemente, il pregiudizio lamentato non può che essere derivato dal rilascio stesso del titolo edilizio e la presunta lesione non può che ricondursi all’avvio dei lavori, comportante un onere di informativa a carico del ricorrente per la tempestiva tutela del suddetto specifico interesse.
Non può dubitarsi che l’avvio dei lavori risale al 2010;la circostanza è comprovata sia dalla nota -OMISSIS-del 22 febbraio 2010 di comunicazione inizio lavori, espressamene richiamata nel verbale di consegna versato in atti da parte ricorrente (doc. 14 allegato al ricorso introduttivo), sia dalla segnalazione di inizio attività del 31 maggio 2011, a sua volta espressamente richiamata nelle premesse del documento allegato sub 12.
Parte ricorrente avrebbe, dunque, dovuto proporre il gravame sulla base della semplice conoscenza dell’intervenuto rilascio del permesso di costruire, non essendo necessaria la conoscenza piena e integrale del relativo contenuto, fondante, al più, il titolo per l’estensione dell’impugnativa mediante la proposizione di motivi aggiunti.
Da tutto quanto sopra consegue che il presente gravame, in quanto proposto con ricorso straordinario in data 15/3/2012 –dichiaratamente- considerando come dies a quo la data di ultimazione dei lavori (16/11/2011) e non quella del loro avvio (risalente all’inizio dell’anno precedente), è palesemente tardivo;fermo restando che “ la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali ” (C.d.S., Sez. II, 26.6.2019, n. 4390;in termini, C.d.S., Sez. IV, n. 3075/2018;id. -OMISSIS-675/2017 e nn. 4701 e 1135 del 2016).
Peraltro, la conferma della pregressa conoscenza in capo al ricorrente della gravata delibera di Consiglio comunale -OMISSIS-/2008 si ricava dalla sua assenza dall’elenco dei documenti dallo stesso richiesti in sede di esercizio del –tardivo- diritto di accesso, a prescindere dall’asserita mancata pubblicazione di quest’ultima.
3.- Tardiva, dunque, l’impugnazione sia del piano particolareggiato sia dei successivi titoli edilizi;ferma restando l’inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione dei titoli concessori per effetto del consolidamento del presupposto piano particolareggiato.
4.- In conclusione, il gravame va dichiarato irricevibile e, in ogni caso, anche inammissibile nella parte in cui è diretto all’impugnazione dei titoli edilizi in epigrafe meglio indicati. Quanto alle spese di causa, seguono la soccombenza nei confronti della società controinteressata, unica parte costituita, in favore della quale l’odierna ricorrente dovrà versare quanto liquidato in dispositivo. Spese irripetibili per le parti non costituite.