TAR Firenze, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201801674
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Testo completo
Pubblicato il 21/12/2018
N. 01674/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2018, proposto da
P A, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, lungarno Amerigo Vespucci n. 18;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze nel cui ufficio in via degli Arazzieri, 4 è ex lege domiciliato;
Per la piena ed integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto n. 70/2007 R.G., Rep. 888/2007 della Corte di Appello di Firenze, depositato in cancelleria in data 19/05/2007, munito di formula esecutiva in data 24/07/2008, notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 02/10/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2018 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. P A chiede che questo Tribunale Amministrativo ordini all’Amministrazione delle Finanze di ottemperare al decreto di cui in epigrafe adottato dalla Corte di Appello di Firenze ai sensi della L. “Pinto”, nominando nel caso di ulteriore inadempimento, un commissario “ad acta”.
Il decreto di cui si chiede l’esecuzione risulta essere passato in giudicato e notificato all’Amministrazione con formula esecutiva 120 giorni prima della proposizione della presente azione.
Sussistono, quindi, i presupposti per disporre l’ottemperanza con le modalità richieste dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della semplicità, della serialità e del valore economico della controversia