TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-11-28, n. 201601617
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Pubblicato il 28/11/2016
N. 01617/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01041/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2016, proposto da:
C S, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati M T C.F. TRBMSM71M12L219R, M L C.F. LZZMCL58S41D940Q, con domicilio eletto presso M L in Brescia, via XX Settembre, 66;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto di condanna della Corte d’Appello di Brescia cron. n. 260/16, reg. n. V.G. 399/15
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 del CPA, depositato in data 29.9.2016, la società Combigas srl ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di decreto di condanna cron. n. 260/2016 e reg. n. V.G. 399/15, divenuto definitivo, pronunciato dalla Corte d’Appello di Brescia nei confronti del Ministero della Giustizia, lamentando l’inadempimento dell’Amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell’Avvocatura dello stato, la quale ha depositato documentazione dalla quale risulta che l’Amministrazione ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in data 12.10.2016.
Alla Camera di Consiglio del 23 novembre 2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In sede di udienza, parte ricorrente ha confermato l’avvenuta ottemperanza da parte del Ministero della Giustizia, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.
In considerazione dell’avvenuta esecuzione del decreto di condanna della Corte d’Appello di Brescia tramite il pagamento del dovuto, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, CPA.
Le spese di causa, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione resistente, atteso che l’ottemperanza è avvenuta dopo la notifica ed il deposito del ricorso.