TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-20, n. 202303475
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2023
N. 03475/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03471/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3471 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dagli avvocati N S, P S, con domicilio eletto presso lo studio P S in Catania, via Guzzardi, 20;
contro
Assessorato Regionale Alla Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Unita' Sanitaria n. 5 di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, domiciliato presso la Segreteria del Tar Catania;
Per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del contratto sottoscritto, con riserva, in data 25/9/08 denominato "Contratto 2006/2008. Parte economica e budget definitivo 2008";
- della nota prot. n. 38244 del 27/6/08;
- della nota prot. 141/DA dell'8/9/08 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale;
- della delibera dell'AUSL n. 5 di Messina n. 3017/08, di determinazione dei budgets 2008 per singola struttura, non conosciuta e di cui si fa menzione nel contratto;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione il budget 2007 individuato secondo il DA 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2008 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l'anno 2008 anche in corretta applicazione del d.a. 1985/08, comunque impugnato con separato ricorso;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2009” sottoscritto con riserva in data 16/7/2009;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 1128/2009;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compresi i criteri di assegnazione dei budget 2009 ed i relativi risultati, nonché il budget provvisorio 2009 ex d.a. 60/99 di cui alla delibera aziendale n. 2839/09, e il budget 2007, preso in considerazione per l'attribuzione di quello del 2009, che è stato determinato in violazione del d.a. n. 2594/07;
- della contrattazione 2008;
nonchè per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal d.a. 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2009 ed a vedersi riconosciuto un più legittimo ed adeguato tetto di spesa per l'anno 2009 anche in corretta applicazione del d.a. 1128/09, comunque impugnato con separato ricorso;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento dell’AUSL n. 5 di Messina definito “Contratto di assegnazione del budget per l’anno 2010” sottoscritto con riserva in data 29/4/2010;
- della convocazione per la sottoscrizione fatta in esecuzione del d.a. 779/10 e 1191/10;
- di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente e/o successivo, presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il provvedimento di determinazione del budget 2010 e la delibera aziendale n. 386/2010 di assegnazione dei budget provvisori;
nonché per il riconoscimento del diritto:
- a contrattare il proprio budget ponendo a base minima della contrattazione quello previsto dal d.a. 2594/07;
- ad ottenere il pagamento integrale delle prestazioni erogate nell’anno 2010, anche in corretta applicazione del d.a. 779/10 e del d.a. 1191/10, comunque impugnati con separato ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale Alla Sanità e di Azienda Unita' Sanitaria n. 5 di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La parte ricorrente rappresenta di essere accreditata per l’erogazione a carico del Servizio Sanitario regionale di prestazioni di specialistica ambulatoriale in favore degli assistiti del S.S.R. nell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria intimata.
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati lamentando di essere stata assegnataria nel 2008 di un budget inferiore a quello che le sarebbe spettato secondo la disciplina di riferimento e afferma di aver sottoscritto il contratto con riserva, al solo fine di evitare la sospensione dell’accreditamento, per come minacciata a suo dire illegittimamente.
L’Assessorato Regionale della Salute si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
L’Azienda Sanitaria intimata ha invece articolato ampie difese, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Con i motivi aggiunti aventi ad oggetto gli atti in epigrafe indicati, parte ricorrente ha poi impugnato il budget relativo agli anni 2009 e 2010, proponendo autonome censure, similari a quelle già dedotte con il ricorso introduttivo.
In relazione ai ricorsi per motivi aggiunti 2010, l’Assessorato Regionale proponeva regolamento di competenza, ritenendo doversi pronunciare la sede centrale del T.A.R. Sicilia e non la sede staccata di Catania.
La causa veniva trattenuta in decisione nell’udienza del 07/10/2021 e con sentenza n. 3866/2021 questo TAR accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo e dichiarava perenti i motivi aggiunti, in quanto non assistiti da una istanza di fissazione dell’udienza che ad essi facesse espresso riferimento.
Detta sentenza veniva appellata parzialmente da parte ricorrente, limitatamente al capo che dichiara la perenzione dei motivi aggiunti. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (C.G.A.R.S.) con sentenza n. 730/2022, dopo aver osservato che l’istanza di fissazione dell’udienza è un unico adempimento processuale da riferire tanto al ricorso introduttivo quanto ai motivi aggiunti, accoglieva l’appello e, ravvisando una delle ipotesi di cui all’articolo 105 c.p.a., annullava in parte la sentenza impugnata con rinvio a questo TAR per l’esame dei motivi aggiunti, erroneamente dichiarati perenti.
La ricorrente, in data 30/08/2022, provvedeva, ai sensi dell’articolo 105 c.p.a., alla riassunzione della causa; in data 16/11/2022 e 24/11/2022, l’ASP presentava memorie insistendo per il rigetto dei motivi aggiunti, richiamandosi a quanto già dedotto precedentemente; infine, in data 09/10/2023, la ricorrente presentava memorie con le quali, dopo aver richiamato integralmente i motivi di censura formulati con i motivi aggiunti al ricorso, effettuava alcuni chiarimenti e precisazioni.
Nel dettaglio, con ricorso per motivi aggiunti riferito al budget 2009 venivano avanzate le seguenti censure:
i. Illegittimità della procedura seguita dalla p.a. violazione e/o falsa applicazione l. 241/90 e l.r. 10/91. consequenziale illegittimità della convocazione. violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7, 8, 9, e 10 della legge 7 agosto 1990 numero 241, come recepita dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. contraddittorietà sotto alto profilo.
ii. Violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 numero 241, come recepito in Sicilia dalla legge regionale 30 aprile 1991 numero 10 sotto altro profilo - eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria e di motivazione.
iii. Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 - violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modifiche e integrazioni - del sesto comma dell'articolo 28 della legge regionale 26 marzo 2002 numero 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2003 numero 4. - dell'articolo 24 della legge regionale 8 febbraio 2007 numero 2 - del decreto dell'assessore della sanità del 22 novembre 2007, pubblicato sulla gurs del 14 dicembre 2007 numero 58 - del decreto dell'assessore della sanità del 13 dicembre 2007 numero 2835. - violazione e falsa applicazione d.a. 1128/09 nella parte in cui stabilisce la contrattazione del budget con le strutture sanitarie e l'attribuzione di premialità - violazione e falsa applicazione dell'art. 25 l.r. n. 5/09.
iv. Violazione e falsa applicazione art. 97 cost. violazione degli artt. 21 nonies l. 7.8.90 n. 241 e dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 14 della legge n. 15/2005. violazione e falsa applicazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi - violazione art. 11 delle preleggi - eccesso di potere (difetto ed erroneità di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, perplessità) - violazione del giusto procedimento.
v. Illegittima ed ingiusta diminuzione del budget 2009 - eccesso di potere per contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà e con il d.l. n. 248/07 e l n.133 del 6/8/08 - disparità di trattamento - illogicità - irragionevolezza - non rispondenza del budget con il d.a. 1128/09 e con le relative circolari.
vi. Erronea applicazione nel contratto 2009 della previgente normativa di cui ai dd.aa 2594/07 e 1985/08; nonché del d.a. 1128/09 e delle relative circolari n. 915 del 6/7/09. illegittimità del budget provvisorio 2009.
vii. Violazione dei principi generali sulla gerarchia delle fonti - illogicità e contraddittorietà manifesta - sviamento del potere - violazione dei principi dell'autonomia contrattuale