TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202401150

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2024-05-23, n. 202401150
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401150
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/05/2024

N. 01150/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01923/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1923 del 2021, proposto da R T e A T, rappresentate e difese dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vallo della Lucania, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 giugno 2021 e dei relativi allegati, avente ad oggetto " Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie "


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2024 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Le ricorrenti in epigrafe indicate hanno impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vallo della Lucania n. 17 del 29 giugno 2021, affissa sull'Albo Pretorio in data 29 settembre 2021 per 15 giorni consecutivi, avente ad oggetto " articolo 172, comma 1, lettera b), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni Verifica della quantità e della qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza ed alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie. Esercizio 2021. Provvedimenti ", deducendo i motivi così di seguito rubricati:

- I) “ Illegittimità della delibera per irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta – difetto di motivazione – violazione dei principi di trasparenza, buon andamento della p.a. articolo 97 Costituzione – violazione e falsa applicazione articolo 16 del d.p.r. 380/2001 – violazione e falsa applicazione d.l.vo 50/2016 – violazione e falsa applicazione articolo 58 del d.l. n. 112/2008 – illegittimo scomputo delle opere di urbanizzazione dal prezzo di vendita – illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà – eccesso di potere ”, in quanto il prezzo stabilito per le aree non sarebbe congruo;

- II) e III) “ Violazione e falsa applicazione articolo 97 Cost. – violazione e falsa applicazione articolo 1 e 3 l. 241 del 1990 – violazione del generale principio di proporzionalità e adeguatezza – difetto di motivazione – difetto di istruttoria – illogicità ed irragionevolezza – contraddittorietà - eccesso di potere ”, in quanto non sarebbe motivata la decisione di abbattere il prezzo di cessione;
il Comune avrebbe ricompreso anche beni di proprietà delle ricorrenti per i quali pende contenzioso innanzi al giudice ordinario e la delibera impugnata sarebbe stata, altresì, adottata a valle di una istruttoria lacunosa, non integrata dei necessari apporti endo-procedimentali dei ricorrenti;

- IV) e V) “ Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 42 Cost. – violazione e falsa applicazione articolo 58 d.l. 112/2008 conv. in l. 06.08.2008 n. 133 – difetto assoluto di istruttoria – violazione e falsa applicazione articolo 822 e 2643 c.c. – violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 l. 241 del 1990 – violazione del principio di trasparenza e imparzialità della p.a. – sviamento ”, in quanto il Comune di Vallo della Lucania non avrebbe ancora redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione prescritto dalla legge e avrebbe inserito nell’elenco dei beni da alienare di suoli di cui sia in discussione la titolarità ovvero suoli ricompresi nell’ambito del PIP Croce e come tali appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune;

- VII) “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990 – violazione del giusto procedimento – eccesso di potere – carenza di contraddittorio – difetto di motivazione ”.

1.1. L'amministrazione comunale intimata non si è costituita.

1.2. Con ordinanza n. 271 del 25 gennaio 2024, il Collegio, ai sensi dell'articolo 73 cod. proc. amm., ha sollevato d'ufficio la questione della inammissibilità del ricorso sotto un duplice profilo: a) difetto di giurisdizione, in quanto la controversia riguarda posizioni di diritto soggettivo;
b) difetto di interesse, in quanto i provvedimenti impugnati, nella parte contestata, confermano il contenuto di precedenti provvedimenti, avverso i quali parte ricorrente aveva già proposto vari ricorsi, tutti senza esito favorevole. Ha, quindi, assegnato alle parti termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti sulle questioni rilevate.

1.3. In vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha depositato una nota con la quale ha richiesto solo il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione.

1.4. Alla pubblica udienza del 22 maggio 2024, il Collegio ha riservato la decisione.

2. Il Collegio ritiene che il ricorso in parte è inammissibile per difetto di interesse, e in parte è inammissibile per difetto di giurisdizione.

2.1. In punto di fatto, va preliminarmente chiarito che, con il ricorso in esame le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vallo della Lucania n. 17 del 29 giugno 2021, con la quale il Consiglio Comunale di Vallo della Lucania ha fissato il prezzo di cessione delle aree ricadenti nel perimetro del Piano Urbanistico attuativo (PUA) previsto alla Frazione Pattano, in € 35,00/mq, « qualora la realizzazione delle opere di urbanizzazione sia posta, mediante specifica convenzione, a carico delle cooperative assegnatarie » (cfr. delibera impugnata allegata al ricorso). Il prezzo in questione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrenti, era già stato previsto nelle precedenti delibere del Consiglio comunale nella stessa misura per la sola cessione delle aree, in quanto era stato previsto un prezzo in misura superiore (€ 130/mq) solo per la diversa ipotesi della cessione delle aree unitamente alle opere di urbanizzazione.

2.2. Tali delibere precedenti sono state richiamate in premessa dalle ricorrenti e sono le seguenti:

- le delibere nn. 17 e 18 dell'11 luglio 2016, impugnate dalle odierne ricorrenti con il ricorso n. 1917/2016 R.G., definito, in parte qua , da questo Tribunale con la sentenza n. 1661 del 13 giugno 2022, di improcedibilità della domanda, per essere stata tale ultima delibera superata da quella successiva n. 17 del 29 giugno 2021 (parimenti impugnata con l'ulteriore ricorso n. 1923 del 2021);

- la delibera n. 9 del 29 aprile 2017, impugnata dalle odierne ricorrenti dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. 1117/2017 R.G., definito con sentenza n. 786 del 2023, che ha dichiarato in ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse nel punto in cui il provvedimento si è limitato a confermare il prezzo di euro 130 al mq già fissato in precedenti provvedimenti, e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione nel punto in cui è invocata la tutela di posizioni di diritto soggettivo;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2019, impugnata dalle odierne ricorrenti dinanzi a questo Tribunale con ricorso n. 1015/2019 R.G., definito con sentenza n. 3051 del 2023, che ha dichiarato in ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse nel punto in cui il provvedimento si è limitato a confermare il prezzo di euro 130 al mq già fissato in precedenti provvedimenti, e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione nel punto in cui è invocata la tutela di posizioni d diritto soggettivo.

2.3. Così delineato lo sviluppo del potere amministrativo esercitato dal Comune di Vallo della Lucania, prima di adottare la delibera impugnata, con la quale è stato sostanzialmente confermato il prezzo di vendita delle aree, senza costi delle opere di urbanizzazione, ricomprese nel P.U.A. summenzionato, il Collegio ritiene che la domanda di annullamento, laddove esperita dalle ricorrenti nella dichiarata qualità di "cittadine" del predetto Comune, sia inammissibile per carenza di interesse. Ed invero, trattandosi della mera conferma del precedente prezzo di vendita dei terreni ritenuti di proprietà pubblica (delibera n. 17/2016, confermata dalla delibera n. 9 del 29 aprile 2017 e successivamente dalla delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30 marzo 2019), in assenza di una specifica manifestazione di interesse al relativo acquisito ovvero alla concessione in superficie, le odierne ricorrenti non possono dirsi titolari di una posizione differenziata, rispetto al quisque de populo , che possa dirsi vulnerata, in via attuale, diretta ed immediata, dall'esercizio del potere in contestazione.

2.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse a ricorrere.

3. Nella parte in cui, invece, il gravame è stato esperito dalle ricorrenti quali asserite titolari di situazioni giuridiche di diritto reale aventi ad oggetto i terreni ricompresi del P.U.A., il ricorso è inammissibile, per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

3.1. Ed invero, in parte qua il gravame risulta affidato a censure complessivamente tese a contestare la proprietà dei terreni in parola in capo al Comune, con conseguente impossibilità per quest'ultimo di disporne.

3.2. Sotto tale profilo, il cd. petitum sostanziale dell'odierna controversia - da identificarsi in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio - si identifica, pertanto, nell'accertamento dell'esistenza di una situazione giuridica soggettiva di diritto privato, a fronte della quale il Comune non avrebbe alcuno spazio di manovra (cfr., tra le tante, Cass. Civ. Sez, Unite, sez. un., 07/09/2018, n.21928;
31/07/2018, n. 20350;
02/03/2018, n. 4997;
Consiglio di Stato sez. VI, 19/03/2018, n.1710)

3.3. Il thema decidendum posto all'attenzione del Collegio si sostanzia, quindi, non tanto nella verifica del corretto uso del potere da parte dell'Amministrazione comunale, quanto piuttosto nell'accertamento, quale condizione essenziale per l'esistenza dello stesso, della natura pubblica ovvero privata delle aree che quest'ultima, ritendendole proprie, vorrebbe concedere a terzi, in proprietà ovvero in superficie. Così qualificati gli elementi di fatto e di diritto che sostanziano la causa petendi, è evidente come questo Tribunale per tale profilo sia carente di giurisdizione, trattandosi di una controversia nell'ambito della quale, per un verso, viene opposta l'esistenza di una situazione giuridica di diritto soggettivo, quale è il diritto di proprietà privata, costituzionalmente affidato alla tutela del giudice ordinario, e, per l'altro, si fa questione di un potere amministrativo che, necessitando della preliminare verifica circa la natura "pubblica" ovvero "privata" — per come dedotto dagli istanti - della proprietà incisa, dovrà, per le stesse ragioni, essere sindacato dal giudice naturale dei diritti soggettivi, ossia il giudice ordinario (articolo 113 Cost.) (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 1 dicembre 2019, n. 191).

3.4. La presente controversia si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà dei terreni ricompresi nel P.U.A., perciò non sottraendosi alla regola secondo cui il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo si determina non già in base ai vizi dei vari atti amministrativi adottati dall'amministrazione, ed alle pronunce richieste su di essi (annullamento piuttosto che disapplicazione), bensì in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e PA;
che è di diritto soggettivo allorché a quest'ultima non è attribuito dalla legge alcun potere autoritativo né alcuna discrezionalità (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 10/02/2020, n. 640;
Cass. sez. un. 10817/2009;
6343/2007;
13691/2006;
Cons. St. 7147/2010;
5044/2010;
Cass. Civ. Sez. Unite, 9.09.2013, n. 20596;
cfr. anche Sez. Unite, 06.06.1997, n. 5089;
11.04.1995, n. 4146;
Cons. Stato, sez. VI, 8.07.2011, n. 4110).

3.5. In parte qua la res controversa concerne, dunque, essenzialmente, l'accertamento della proprietà pubblica ovvero privata delle aree di cui il Comune di Vallo della Lucania ha disposto, determinandone il prezzo, e, come tale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che le censure del privato siano dirette ad impugnare i provvedimenti adottati dalla p.a. oppure a denunciare i vizi procedurali per carenza e incompletezza dell'attività istruttoria o errori di valutazione.

3.6. In altri termini, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della proprietà dei terreni che le ricorrenti rivendicano con conseguente spettanza della stessa alla giurisdizione del giudice ordinario. E ciò, a fortiori , ove si consideri che il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni non ha valenza provvedimentale ma carattere meramente dichiarativo e, pertanto, « non può rilevare come atto autoritativo di carattere ablativo della proprietà privata » (cfr. T.A.R. per la Campania - Napoli, sez. VII, 18.2.2016, n. 870). Di conseguenza non si tratta di rimuovere un atto autoritativo accertando in via incidentale il diritto di proprietà (come chiedono le ricorrenti) ma, al contrario, di accertare in via principale tale diritto con conseguente travolgimento (in caso, ovviamente, di fondatezza della domanda) della diversa dichiarazione contenuta nell'atto comunale (cfr., da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 09 marzo 2022, n.557).

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, laddove esperito dalle ricorrenti quali cittadine del Comune di Vallo della Lucania, e, nella restante parte, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

4.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda sarà riproposta al giudice ordinario competente, saranno fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall'instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese considerata la mancata costituzione del Comune di Vallo della Lucania.

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