TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-10-23, n. 202000724

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-10-23, n. 202000724
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000724
Data del deposito : 23 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2020

N. 00724/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00762/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 762 del 2019, proposto da
Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Loano, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Garassini e Paolo Bormioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, piazza Dante, n. 9/14;



contro

Comune di Loano, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerolamo Taccogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/8;



nei confronti

A.D.S. tennis e sport educativo LB IZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Amedeo Caratti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASD Tennis Club Toirano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del comune di Loano rep. n. 359 del 16 settembre 2019, di affidamento in concessione della gestione dell'impianto alla controinteressata ASD Tennis e Sport educativo LB IZ in ATI con ASD Tennis Club Toirano, all’esito di una procedura di dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. n. 50/2016

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Loano e dell’A.D.S. Tennis e sport educativo LB IZ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 16.10.2019 e depositato il 4.11.2019 l’associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Loano, gestore uscente del complesso sportivo dedicato al gioco del tennis sito in Loano alla via Aurelia in virtù di plurimi atti di affidamento succedutisi negli anni, ha impugnato la determinazione dirigenziale del comune di Loano rep. n. 359 del 16 settembre 2019, di affidamento in concessione della gestione dell'impianto alla controinteressata ASD Tennis e sport educativo LB IZ in ATI con ASD Tennis Club Toirano, all’esito di una procedura di dialogo competitivo ex art. 64 D. Lgs. n. 50/2016.

Premette che la procedura si è articolata in tre fasi, all’ultima delle quali (concernente, propriamente, l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) hanno preso parte soltanto due concorrenti.

A sostegno del gravame ha dedotto otto motivi di ricorso, come segue.

In principalità.

1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 2 Carta costituzionale, 1173, 1366 e 1375 codice civile, 14 e ss., 36 e ss. codice civile anche con riferimento all’art. 2 lett. a) del disciplinare di gara.

La ASD IZ non avrebbe potuto partecipare alla procedura per palese carenza dei requisiti soggettivi, in quanto l’associazione, costituita per beneficiare del regime agevolativo in materia fiscale previsto per le ADS, sarebbe in realtà un’impresa familiare ex art. 230 e ss. cod. civ.: il modello associativo sarebbe funzionale al perseguimento di un obiettivo imprenditoriale, con ciò frustrando le finalità perseguite dal Comune di Loano nel concedere il bene pubblico all’uso associativo e abusando del diritto.

2. Violazione dell’art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e violazione dell’avviso pubblico di avvio della procedura di dialogo competitivo approvato con determinazione dirigenziale n. 190/2019.

La mandataria A.S.D. IZ del raggruppamento orizzontale, cui è demandata l’attività di gestione amministrativa e tecnica dell’impianto, non sarebbe in possesso del necessario requisito costituito dalla pregressa esperienza nella gestione di impianti sportivi della specialità sportiva prevalente praticata all’interno dell’impianto (tennis).

3. Violazione dell’art. 48 e dell’art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016 e violazione dell’avviso pubblico di avvio della procedura di dialogo competitivo approvato con determinazione dirigenziale n. 190/2019 nonché della lettera invito/disciplinare per la terza fase approvato con determina dirigenziale n. 306 del 31 luglio 2019.

Dal momento che nella lex specialis non è rinvenibile alcuna espressa suddivisione ex art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 tra prestazioni principali o secondarie, la procedura non poteva che ammettere raggruppamenti di tipo orizzontale: l’ATI controinteressata si è invece candidata come raggruppamento di imprese di tipo verticale, per giunta affidando i compiti più significativi ad un soggetto privo dei requisiti soggettivi.

4. Violazione/falsa applicazione della

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