TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202314336

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202314336
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314336
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 28/09/2023

N. 14336/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12687/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12687 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato U D P e dall'avvocato F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D Rossi in Roma, via

XX

Settembre, n. 3;

contro

Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione consiliare n. P 18321/2022 assunta dall'Assemblea Plenaria del CSM in data 19 ottobre c.a. che ha stabilito il trasferimento d'ufficio del ricorrente, con funzioni diverse da quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946 e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso a quello principale, con particolare riferimento alla conforme proposta della prima Commissione adottata il precedente 20 settembre,

nonché

(ove e per quanto occorrer possa) delle disposizioni contenute nell'art. 45, comma 8, del capo VIII del Regolamento interno al CSM, che disciplina le votazioni in Commissione;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l'11/11/2022:

della deliberazione consiliare n. P 18321/2022 assunta dall'Assemblea Plenaria del CSM in data 19 ottobre c.a. e di ogni altro atto o provvedimento, comunque connesso a quello principale,

delle ulteriori determinazioni della Terza Commissione del CSM - comunicate dal Segretario Generale p.t. con nota P19021/2022 del 26 ottobre c.a. che invitava il ricorrente ad indicare, ai fini del proprio trasferimento – entro il 4 novembre c.a. - una o più sedi giudicanti o requirenti da individuare tra quelle elencate nell'apposita sezione “tramutamenti” del sito intranet del CSM;

delle successive determinazioni della stessa Commissione, comunicate con nota P 19477/2022 del 9 novembre c.a., che ribadiva il medesimo invito per la data del 12 novembre c.a., in apparente accoglimento della domanda di differimento all'uopo presentata dal ricorrente con nota del 4 novembre c.a.;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11/1/2023:

della deliberazione P 18321/22 del 19.10.22 del CSM;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/1/2023:

della delibera Consiglio Superiore Magistratura del 14.10.22;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/2/2023:

della delibera CSM n. 1/VQ/2022 del 21.12.2022 per illegittimità derivata.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la deliberazione del 19 ottobre 2021 con cui il CSM ha disposto il trasferimento d'ufficio del ricorrente, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946.

Il ricorrente, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, ha esposto che la procedura di trasferimento d'ufficio era stata avviata in considerazione di alcune conversazioni intercorse con -OMISSIS-, indagato per i reati di cui agli artt. 319, 321, e 356 c.p., nei cui confronti era stato eseguito nel mese di aprile 2021 un decreto di sequestro del cellulare;
al ricorrente era stato contestato di avere “ intrattenuto conversazioni con l'indagato -OMISSIS- non solo per ragioni strettamente private e/o conviviali ma anche connesse alla procedura per l'incarico direttivo di Procuratore generale della Corte di appello di -OMISSIS- ”.

Nella comunicazione di avvio del procedimento il CSM aveva precisato che erano state “ altresì acquisite le chat intercorse nel periodo compreso tra il 30.5.2018 ed il 25.12.2020 tra il -OMISSIS- ed il dott. -OMISSIS-, estratte dal medesimo dispositivo oggetto del sequestro sopra indicato, che riscontrano univocamente l'effettivo coinvolgimento diretto del dott. (-OMISSIS-) -OMISSIS- ai fini del buon esito della procedura pendente in V commissione per il conferimento del posto di Procuratore generale dell'Aquila ”.

Il CSM avrebbe equivocato la natura dei rapporti intrattenuti dal ricorrente con -OMISSIS-, conosciuto del ricorrente attorno all’anno 2013, senza che vi fosse stata una vera e propria frequentazione, e non avrebbe considerato il fatto che il ricorrente non aveva mai trattato nessuno dei 3 procedimenti penali pendenti presso la Procura di Forlì, ove egli aveva prestato servizio fino al 7 novembre 2013, quando aveva assunto la dirigenza della Procura della Repubblica di Ravenna.

I rapporti fra i due si erano poi completamente interrotti sin dal 15 aprile 2020: da allora il ricorrente aveva ricevuto dallo stesso -OMISSIS- reiterate richieste di incontro, tramite whatsapp, a cui non aveva mai dato seguito.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione degli articoli 45, 65 e 67, comma 2, del Regolamento interno al CSM - eccesso di potere per illogicità manifesta della disciplina contenuta in detti articoli, nonché per assenza dei presupposti.

Avendo la delibera di apertura del procedimento ottenuto 3 voti a favore, 2 contrari e 1 astenuto, la stessa non aveva raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi, poiché i voti validamente espressi, nel caso di specie, erano 6, dovendosi computare fra i voti validamente espressi anche quelli di coloro che avevano manifestato, nel corso della votazione, la loro astensione: dunque la maggioranza dei voti avrebbe dovuto essere 4, e non 3, come invece ritenuto dalla Commissione proponente.

Il ricorrente ha impugnato anche il Regolamento interno del CSM, per il caso che tale erroneo computo fosse derivato dall’applicazione dello stesso, rilevando che chi dichiara, votando, la propria astensione, risulta astenuto solo all’esito della votazione medesima, e vi prende dunque

parte, anche se non può essere conteggiato né fra i favorevoli, né fra i contrari.

2. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del R.D.L. n. 511 del 21 maggio 1946 (Legge Guarentigie), e dell’articolo 4, comma 5, della circolare n.14430 del 28 luglio 2017 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e assenza dei presupposti sotto ulteriore e diverso profilo.

Il dies a quo dal quale computare il termine di 6 mesi previsto dall’art. 4, comma 5 della circolare n. 1443, per l’avvio del procedimento, doveva ritenersi decorrente dal 10 giugno 2021, giorno in cui la Commissione aveva acquisito la documentazione rilevante, e non dalla data in cui la relatrice aveva tenuto la Relazione illustrativa;
inoltre, la Commissione non aveva svolto alcuna attività istruttoria.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione per essere state utilizzate comunicazioni provenienti da un Membro del Parlamento senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sotto il diverso profilo dell’erroneità della sua conduzione, nonché per straripamento.

La delibera sarebbe illegittima anche perché sarebbero state utilizzate delle chat provenienti anche da un parlamentare senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RDL n. 511 del 21 maggio 1946 (Legge Guarentigie), sotto diverso e autonomo profilo rispetto a quello indicato al precedente motivo n. 2 – Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto (erroneità) della motivazione.

Il ricorrente era stato proposto per l’incarico di Procuratore Generale di -OMISSIS- dalla Quinta Commissione e successivamente nominato dal Plenum del C.S.M. sempre all’unanimità, ciò che escluderebbe in radice qualsiasi intervento, anche solo ipotetico, dell’On. -OMISSIS- sulla nomina.

5. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.

La rapidità della conclusione del procedimento di trasferimento induceva a ipotizzare che alcuni dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura fossero interessati alla vacanza del posto ove il ricorrente prestava servizio, o avessero voluto impedirgli di concorrere a sedi di maggior prestigio nel frattempo resesi disponibili.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso.

Con motivi aggiunti depositati l’11 novembre 2022 il ricorrente ha impugnato le successive determinazioni della Terza Commissione del CSM che lo invitavano ad indicare, ai fini del proprio trasferimento, una o più sedi giudicanti o requirenti da individuare tra quelle elencate nell’apposita sezione “tramutamenti “del sito intranet del CSM, deducendone l’invalidità derivata per sviamento e l’eccesso di potere per sviamento, consistente nel “tentativo di privare il ricorrente della possibilità di sottoporre i vizi che affliggono il provvedimento principale a codesto Tribunale Amministrativo in tempo utile per ottenerne le opportune misure cautelari collegiali”, non attendendo le decisioni del Tribunale.

Con secondo atto di motivi aggiunti depositato l’11 gennaio 2023 il ricorrente ha formulato, a sostegno del gravame, le censure di violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 del R.D.L. n. 511 del 21 maggio 1946 (Legge Guarentigie), come previsto dall’articolo 4, comma 5, della circolare n.14430 del 28 luglio 2017 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e assenza dei presupposti sotto ulteriore e diverso profilo.

La disposizione dell’art. 2 cit., nella sua attuale formulazione, introdotta dall’art. 26 del d.lgs. n. 109/2006, prevedeva il trasferimento d’ufficio dei magistrati “…quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa, non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza ed imparzialità”;
la norma operava quindi solo per le condotte incolpevoli del

magistrato, circoscrivendo il trasferimento alle sole ipotesi di incompatibilità “incolpevole”.

Nella fattispecie, invece, la delibera era incentrata sulla valutazione negativa del comportamento addebitato al ricorrente, asseritamente volto a condizionare, per il tramite del dott. -OMISSIS-, le valutazioni del Consiglio sul conferimento dell’incarico di Procuratore Generale presso la Corte di Appello de -OMISSIS-.

Era stata imputata all’odierno appellante una perdita di credibilità che però, a seguito della modifica legislativa del 2006, non poteva avere alcuna rilevanza nell’istituto in oggetto, essendo invece determinante esclusivamente la possibilità che lo svolgimento delle funzioni potesse essere non imparziale;
inoltre, tale motivazione doveva ritenersi illogica, posto che, in assenza di legami del -OMISSIS- e/o -OMISSIS- localizzati sul territorio abruzzese, la “perdita di credibilità”, ove effettiva, avrebbe impedito al magistrato di operare su tutto il territorio nazionale e non già solo nella attuale sede di servizio.

Di contro, il CSM aveva omesso di verificare se “l’aver intrattenuto rapporti personali con il dott. -OMISSIS-, più volte indagato dalla Procura della Repubblica di Forlì dall’anno 2012, anche al fine di conseguire specifiche utilità per sé e per altri” avesse inciso “sullo svolgimento delle attuali funzioni di Procuratore Generale esercitate dal Dott. -OMISSIS- presso la Corte di Appello de -OMISSIS-”.

Nella delibera si evidenziava un contrasto insanabile con altre delibere assunte dallo stesso CSM nei confronti di altri magistrati per fattispecie analoghe e ben più gravi, tutte definite con archiviazioni.

Il successivo atto di motivi aggiunti depositato il 19 gennaio 2023 presenta il medesimo contenuto.

Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 febbraio 2023 il ricorrente ha impugnato, per invalidità derivata, la delibera del 21.12.2022 con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha indetto il bando per la copertura dell’Ufficio Direttivo di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, in quanto “vacante dal 24.11.2022”.

All’udienza pubblica del 7 giugno 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il trasferimento d’ufficio è disciplinato dall’art. 2 del r.d.lgs. n. 511/1946 (c.d. legge sulle guarentigie), il cui testo è stato modificato dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n.109.

Nella originaria formulazione, i primi due commi dell’articolo 2 così disponevano “1. I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

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