TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-12-19, n. 201406877

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2014-12-19, n. 201406877
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201406877
Data del deposito : 19 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00413/2014 REG.RIC.

N. 06877/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00413/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G A, elettivamente domiciliato presso la stessa in Napoli alla via Cervantes n. 63 presso l’avv. E A;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per l'annullamento

a) della nota -OMISSIS- a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-;
b) della -OMISSIS-, integrata con -OMISSIS-, del successivo -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-, con -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Comando Provinciale di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2014 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

-OMISSIS-, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

essere dipendente del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili Del Fuoco dal -OMISSIS-;

di aver rivestito, -OMISSIS-, la qualifica di -OMISSIS-allorquando veniva promosso -OMISSIS-);

che, con -OMISSIS-, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS- - affidava al ricorrente, da sempre impegnato ed inquadrato -OMISSIS-

di aver, con-OMISSIS-, considerato illegittimo l’ordine e di averne contestato il contenuto perché lesivo dalla professionalità tecnico-operativa acquisita in -OMISSIS-presso il Corpo dei V.V.F., e ciò sia in relazione alla ripartizione degli incarichi tra i funzionari del Comando Provinciale dei VV.F di -OMISSIS- sia in relazione alla -OMISSIS- oltre che per contrasto con l'ordine del giorno -OMISSIS-e della normativa vigente in materia (cfr. Dlgs. n. 217 del 2005, artt. 20 e 31;
D.P.R. n. 64 del 2012, cd. Regolamento di Servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, artt. 14 e 169;

di non aver avuto riscontro a tale nota;

di aver chiesto, -OMISSIS-, conformemente al disposto dell'art. 16 del Regolamento di Servizio dei V.V. F. (D.P.R. n. 64 del 2012), al Comandante Provinciale p.t., di trasmettere documentazione, in plico sigillato, con urgenza, rispettivamente al Capo Dipartimento, nonché al Direttore Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco;

che l'art. 16 Regolamento di Servizio dei W.F. (D.P.R. n. 64 del 2012) stabilisce che "Il personale del Corpo Nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovra ordinazione funzionale di cui all'art. 14 (...) ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unità organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti";

che, nonostante il chiaro disposto di tale norma, il Comandante Provinciale p.t. provvedeva alla trasmissione degli atti al suindicato Direttore Regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, ed al Capo Dipartimento-OMISSIS-", soltanto dopo circa 25 giorni dalla suddetta richiesta;

di aver impugnato -OMISSIS- , ritenuto illegittimo e lesivo della propria professionalità, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

che, con nota prot. n.-OMISSIS-veniva nominato -OMISSIS-stipulato in data -OMISSIS-;

che, con il provvedimento impugnato, si contestava al ricorrente un comportamento scorretto -OMISSIS-.

Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 12.02.2014, con ordinanza n. 213/2014, l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza del 29.10.2014, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) tutti i provvedimenti impugnati risultano privi dell'indicazione del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente per l'impugnativa e, pertanto, sono da ritenersi illegittimi in quanto contrastanti con l'art. 3 della L. 241/1990, ai cui sensi, tra l'altro, al comma 4 è previsto che "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”;
2) con riferimento alla contestazione disciplinare del -OMISSIS-di definizione da cui non è conseguita l'irrogazione di alcuna sanzione, ed in riferimento al quale, con -OMISSIS-aveva richiesto l'archiviazione, risulta evidente l'illegittimità del provvedimento del -OMISSIS-atteso che il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito e si conclude o con un provvedimento sanzionatorio, ovvero qualora si ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, con la chiusura del procedimento per archiviazione;
3) L'irrogazione della sanzione del rimprovero scritto è stata preceduta dapprima dalla -OMISSIS-da connotare quale mera e generica richiesta di chiarimenti che non lascia intuire in nessuno dei suoi punti la finalità di avvio di un procedimento sanzionatorio;
una cosa è chiedere chiarimenti, cosa diversa è contestare addebiti e rendere consapevole il destinatario della formale attivazione di un procedimento sanzionatorio a suo carico;
la contestazione dell'addebito ascritto al ricorrente con la -OMISSIS-risulta viziata da genericità ed indeterminatezza, poiché non esplicita chiaramente quale sia la condotta contestata, essendo limitata ad un mero rinvio alle norme e/o i doveri violati dal pubblico dipendente, né esterna pregiudizio subito dalla amministrazione pubblica;
4) l'accesso nelle -OMISSIS--OMISSIS-come riconosciuto dallo stesso ricorrente e, non oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione, era avvenuto nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione ed in adempimento di un preciso dovere derivante dall'incarico ricoperto;
era preciso onere dell'Organo Disciplinare specificare il motivo per il quale l'accesso dei giorni precedenti non costituiva e non integrava alcuna violazione, nel mentre l'accesso del-OMISSIS-integrava le violazioni denunziate;
5) con riferimento alla contestazione di cui dell'art. 36 comma 3 lettera h del CCNL «in quanto non ha eseguito le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartite dai superiori» contestazione, si ribadisce, oltremodo generica, il ricorrente è venuto a conoscenza del contenuto dell'addebito solo in sede di convocazione del -OMISSIS-cui è seguita l'irrogazione della sanzione, e ciò non può valere a sanare la illegittimità perpetrata, e comportante la violazione di una delle fondamentali garanzie procedimentali di difesa dell'incolpato;
6) nel caso in esame, il procedimento è stato caratterizzato dalla palese violazione delle norme in materia di procedimento disciplinare, sia per la genericità della contestazione degli addebiti posta alla base del procedimento disciplinare, sia per la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento finale basato su fatti non acclarati e su contestazioni formulate in maniera generica. Invero, la nota di contestazione degli addebiti, manca di qualunque riferimento a fatti specifici, a persone o circostanze, contenendo il mero riferimento al fatto che la dipendente -OMISSIS-aveva riferito che il-OMISSIS-il giorno -OMISSIS- per effettuare controlli sulla gestione e -OMISSIS-e che il-OMISSIS-le avrebbe-OMISSIS-. Non risulta, quindi, che sia mai stato descritto il comportamento tenuto in concreto dall'impiegato;
7) nel caso in cui l'interessato abbia avanzato specifiche ed articolate controdeduzioni, in astratto idonee a vanificare gli addebiti contestati, l'Amministrazione non puo' limitarsi a dichiararle infondate senza procedere all'esternazione delle ragioni che fanno ritenere fondata la contestazione base all'art. 59, comma 4, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
8) l'adempimento di un dovere è, nell'esercizio di una facoltà legittima, valevole quale causa di esclusione della responsabilità per la commissione di illeciti di natura amministrativa ed ha un campo di applicazione che può estendersi fino a includere le situazioni in cui la violazione appare giustificata dalla necessità di adempimento ad un dovere d'ufficio, ai sensi dell’art. 4 l. 689/1981.

L’Amministrazione eccepiva l’infondatezza del ricorso.

In memoria depositata in data 26.09.2014, la parte ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.

Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

In particolare, appare fondata la terza censura, con cui ci si duole della genericità e dell’indeterminatezza della contestazione.

Quest’ultima, infatti, non indica chiaramente quale sia la condotta contestata, essendo limitata ad un mero rinvio alle norme e / o i doveri violati dal pubblico dipendente.

La contestazione, per costante giurisprudenza, deve rispondere ai criteri redazionali della chiarezza e completezza espositiva in merito al tipo di potere sanzionatorio che si potrà adottare, dei comportamenti contestati e delle fonti regolatrici che li individuano come illeciti. La contestazione di addebito assolve infatti ad una fondamentale funzione di garanzia nei confronti dell'incolpato, il quale deve essere posto in condizione di conoscere con esattezza il contenuto dell'accusa sollevata a suo carico, al fine di poter predisporre la propria difesa.

Nei giudizi disciplinari, infatti, la garanzia costituzionale non solo del diritto di difesa dell'incolpato, ma anche di buon andamento e di imparzialità (quest'ultimo sotto il profilo di equità e rispetto della dignità del lavoratore) comporta, fra l'altro, che l'interessato abbia diritto di essere adeguatamente informato tanto dell'instaurazione e dello svolgimento del procedimento quanto del contenuto degli addebiti, con la duplice conseguenza del sorgere di corrispondenti obblighi a carico del soggetto che inizi il procedimento, e della delimitazione del giudizio in relazione al contenuto della contestazione.

Nella specie, il Comandante Provinciale ha assunto l'avvenuta violazione da parte del ricorrente dell'art. 36, comma 3, lett. a in quanto <<non ha osservato le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro» e dell'art. 36 comma 3 lettera h in quanto «<non ha eseguito le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartite dai superiori».

Emerge chiaramente, come denunziato da parte ricorrente, la genericità ed indeterminatezza dell'addebito contestato al ricorrente, in quanto privo, nella sua formulazione, di una compiuta descrizione della condotta oggetto di contestazione, in relazione alle norme violate e agli interessi lesi dal ricorrente.

Gli altri motivi possono essere assorbiti.

Sussistono giusti motivi, attesa la peculiarità della questione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

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