TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-02-12, n. 202000035

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-02-12, n. 202000035
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000035
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00031/2020 REG.RIC.

N. 00035/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00031/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 31 del 2020, proposto da B.R., rappresentato e difeso dall’avv. P M, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. paolomarandola@pecavvocaticassino.it;


contro

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Prefettura di Frosinone e Questura di Frosinone, non costituite in giudizio;

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia

1) del decreto della Questura di Frosinone -OMISSIS-, notificato il successivo giorno 25, con cui è stata la disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo rilasciata al ricorrente il -OMISSIS-;

2) del decreto della Prefettura di Frosinone -OMISSIS-, notificato in pari data, con cui è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni;

3) di ogni altro atto, antecedente e consequenziale, conosciuto e non, comunque annesso ai predetti provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, al sommario esame che tipicamente connota la fase cautelare del giudizio e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento nel merito, il ricorso non appare sorretto, allo stato, dal requisito del fumus boni iuris , dal momento che la richiesta di archiviazione del procedimento penale avviato a carico del ricorrente, formulata dal pubblico ministero, non risulta essere stata ancora favorevolmente vagliata dal Giudice per le indagini preliminari;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52, comma 1, d.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e 10, reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente;

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