TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209565

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-07-12, n. 202209565
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209565
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/07/2022

N. 09565/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13257/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13257 del 2021, proposto da
Università Telematica San Raffaele di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza San Bernardo 101;



contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Università di Roma “La Sapienza”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare

- del D.M. n. 1154 del 14 ottobre 2021, recante “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, in parte qua;

- della Delibera ANVUR n. 166 del 27 luglio 2021, recante “Proposta di revisione del decreto ministeriale n. 6 del 7 gennaio 2019”, in parte qua;

- del Decreto della Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio, Segretariato Generale, del MUR, n. 2711 del 22 novembre 2021, in parte qua;

- della delibera ANVUR n. 248 del 11 novembre 2021, richiamata nel D.D. n. 2711/2021, ancorché non conosciuta;

- ove occorra, del D.M. n. 289 del 25 marzo 2021, concernente le Linee Generali di indirizzo della programmazione 2021-2023, in parte qua;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dell’Universita' degli Studi Roma “La Sapienza”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa E S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

1. Col ricorso in esame, parte ricorrente, università telematica non statale, e quindi idonea alla erogazione della didattica a distanza, che propone ai propri iscritti, allo stato, sette corsi di laurea triennale e cinque corsi di laurea magistrale, istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 maggio 2006, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) n. 1154 del 14 ottobre 2021, con cui è stata dettata la disciplina di “autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, in sostituzione del DM n. 6 del 7 gennaio 2019, prevedendo standard maggiormente restrittivi rispetto a quanto stabilito dal precedente D.M. 6/2019.

Segnatamente, quest’ultimo aveva previsto, per le sole telematiche, un moltiplicatore per il calcolo della numerosità massima di studenti da considerare ai fini del computo del numero minimo di docenti necessario per il rispetto dei requisiti di docenza, stabilendo altresì, per tutti gli atenei, che, in caso di superamento delle numerosità massime indicate nell’allegato D del medesimo decreto, il numero di docenti di riferimento - comprendente anche i docenti a contratto ex art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - e quello delle figure specialistiche aggiuntive, sarebbe stato incrementato in misura proporzionale al superamento delle soglie secondo un’apposita formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento.

Il nuovo decreto, oggetto del presente giudizio, adottato previa formulazione della proposta di revisione del DM 6/2019 da parte dell’ANVUR (con delibera n. 166 del 29 luglio 2021), ha invece eliminato il suddetto moltiplicatore e previsto, al contempo, un proporzionale aumento del numero dei professori a tempo indeterminato per il caso di superamento della numerosità massima degli studenti.

Dopo una breve premessa sulla disciplina dell’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 - disciplinate anche le università telematiche, adottato nell’esercizio della delega di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della Legge n. 240 del 2010 - parte ricorrente sottolinea come il precedente DM 6/2019 contemplava, quanto ai requisiti di accreditamento relativi alla docenza, “una precisa differenziazione tra Università telematiche e Università tradizionali”, specificità che il nuovo decreto invece non rispetterebbe.

Il precedente D.M. aveva infatti previsto, per le sole telematiche, un moltiplicatore per il calcolo della numerosità massima di studenti da considerare ai fini del computo del numero minimo di docenti necessario per il rispetto dei requisiti di docenza, stabilendo altresì, per tutti gli atenei, che, in caso di superamento delle numerosità massime indicate nell’allegato D del medesimo decreto, il numero di docenti di riferimento - comprendente anche i docenti a contratto ex art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - e quello delle figure specialistiche aggiuntive, sarebbe stato incrementato in misura proporzionale al superamento delle soglie secondo un’apposita formula, mantenendo la quota minima prevista per i professori a tempo indeterminato nell’ambito dei docenti di riferimento.

Il nuovo decreto, oggetto del presente giudizio, adottato previa formulazione della proposta di revisione del previgente D.M. n.6 del 2019 da parte dell’ANVUR (con delibera n. 166 del 29 luglio 2021, anch’essa impugnata) – revisione effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 19/2012, secondo cui gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio “sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale” - ha invece eliminato il suddetto moltiplicatore e previsto, al contempo, un proporzionale aumento del numero dei professori a tempo indeterminato per il caso di superamento della numerosità massima degli studenti, “stravolgendo in maniera aberrante, senza che ciò fosse minimamente prevedibile, le regole di un sistema in base al quale le Università telematiche, ivi inclusa la ricorrente, avevano strutturato numerosi corsi di studio e conseguito l’accreditamento per la loro attivazione”.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

«I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma 6, della Legge n. 289/2002. Violazione e/o falsa applicazione all’art. 2, comma 148, del D.L. n. 262/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-9 del D.Lgs. n. 19/2012. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. MIUR del 17 aprile 2003 (cd. S M). Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 196/2018. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Carenza di motivazione. Manifesta irragionevolezza. Manifesta illogicità. Sviamento di potere».

Ad avviso della ricorrente, il decreto sarebbe viziato sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto non sarebbero state esplicitate le ragioni sottese alla “parificazione” tra università telematiche e università convenzionali quanto ai requisiti di docenza, sovvertendo la disciplina previgente in assenza di cambiamenti del quadro giuridico e fattuale sotteso al DM 6/2019. Sarebbe poi mancato il coinvolgimento delle università telematiche, diversamente da quanto accaduto in precedenza, allorché le stesse erano state coinvolte sia nel Tavolo tecnico istituito con DM 196/2018 – volto ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge n. 289/2002 e dell’art. 2, comma 148, del D.L. n. 262/2006, all’adozione di un regolamento del Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ai fini della determinazione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza - richiamato nelle premesse del DM 6/2019 e invece scomparso in quelle del DM 1154, sia “nell’ambito dell’iter sotteso all’adozione del DM n. 6/2019”.

Ad avviso della parte, poi, l’evidenziato difetto istruttorio non potrebbe essere sanato nemmeno dalla prevista revisione periodica degli indicatori, di cui all’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 19/2012, atteso che, a supporto delle modifiche apportate, non si rinverrebbero né particolari esigenze di coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), né riferimenti agli esiti delle attività di monitoraggio.

«II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, comma 6, della Legge n. 289/2002. Violazione e/o falsa applicazione all’art. 2, comma 148, del D.L. n. 262/2006. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-9 del D.Lgs. n. 19/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. MIUR del 17 aprile 2003 (cd. S M). Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 196/2018. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Carenza di motivazione. Manifesta irragionevolezza.

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