TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2020-05-22, n. 202005431
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202005431
Data del deposito : 22 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2020

N. 05431/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05802/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5802 del 2016, proposto dal sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Confessore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Po, n. 25/B;



contro

- Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del Direttore Generale p.t. rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, alla Piazza San Bernardo, n. 101;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento sanzionatorio adottato dal Comitato di Gestione dell'OAM in data 25.2.2016, trasmesso a mezzo pec in data 29.2.2016, con il quale è stata applicata la sanzione della cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'art.128 duodecies , comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.385/1993;

- della nota OAM dell'1.3.2016, con la quale è stata rigettata la richiesta di cancellazione volontaria formulata dal ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi;

Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21.04.2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 29.04.2016 e depositato in data 13.05.2016, il ricorrente, Amministratore Unico della società di mediazione assicurativa “ -OMISSIS- -OMISSIS-. ” ed iscritto nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, ex art. 128 quater D.lgs. n. 385/93 (T.U. BANCARIO - T.U.B.), ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (cd. OAM), all’esito del procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione del 23.9.2015 (art. 145-bis, comma 1, del TUB), ha irrogato a suo carico la sanzione della cancellazione dal predetto elenco, ex art. 128 duodecies , comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 385/1993.

Ciò in considerazione dell’accertata violazione, a decorrere dall'1.10.2013, di una pluralità di disposizioni normative appresso indicate:

1) art. 128-quater, comma 1, del TUB, per aver esercitato l'attività di agenzia finanziaria nel settore delle fidejussioni, quale unica componente in termini di fatturato, facendo scientemente rilasciare alla clientela delle garanzie prive di efficacia, in quanto emesse:

a) da società finanziarie, quali la -OMISSIS- s.p.a., ex art. 106 del TUB, non abilitate a rilasciare tale prodotto alla luce del combinato disposto degli artt. 106 e 107, nei testi vigenti, del TUB e degli artt. 3, comma 1, lett. f), 11 e 16 del D.M. del M.E.F. 17.2.2009, n. 29, non avendo esse i presupposti ivi indicati, come chiarito dalla Banca d'Italia in un apposito avviso pubblicato sul suo sito;

b) da un confidi, cosiddetto "minore", ex art. 155, comma 4, del TUB, non abilitato a rilasciare tale prodotto, esercitando in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 112, comma 1, del TUB e dell'art. 13, comma 2, del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modifiche dalla L. 24.11.2003, n. 326, avallando la prassi, elusiva delle citate disposizioni, di far sottoscrivere alle imprese richiedenti la garanzia il modulo di adesione al confidi al fine di renderle, per l'occasione, "associate”;

2) artt. 128-quater, comma 2, 128-quinquies, comma 1 bis, e 128-undecies, comma 4, del TUB, per aver esercitato l'attività di agente in attività finanziaria in presenza di un’iscrizione che sarebbe sempre rimasta (A5866 del 13.02.2013) “ non operativa ”, attesa la mancata produzione, con le modalità e nei tempi prescritti, di polizze di assicurazione della responsabilità civile valide tempo per tempo ed efficaci nonché della documentazione comprovante il tempestivo pagamento della tassa di concessione governativa. A decorrere dalla data in cui l'Organismo deliberava l'iscrizione " non-operativa " (13.2.2013), l'Agente, benché più volte invitato, non avrebbe mai provveduto a curare gli adempimenti necessari al completamento dell'iter di iscrizione, limitandosi a produrre, con ritardo (22.03.2013), un documento di polizza a tal effetto non conforme, così disinteressandosi dell'esito del procedimento di iscrizione che si sarebbe dovuto concludere con la comunicazione, in suo favore, di una “ autorizzazione allo svolgimento dell’attività di agente in attività finanziaria ” – di fatto mai intervenuta –desumibile anche dalla consultazione degli elenchi mediante la visualizzazione dello status di “ iscritto ” (in luogo di quello di “ iscritto non operativo ”). Tale violazione sarebbe stata posta in essere con specifica intenzionalità, avendo il -OMISSIS- speso innanzi al pubblico con il quale operava non già i riferimenti della sua iscrizione “non operativa ” presso l’elenco degli agenti in attività finanziaria ex art. 128 quater D.lgs. n. 385/93 bensì quelli relativi alle iscrizioni nel pregresso albo dei mediatori creditizi ed Elenco (da lui indicato come "albo") degli agenti in attività finanziaria già tenuti dalla Banca d'Italia, non più validi dopo la conclusione del cd. periodo transitorio (30.9.2013);

3) art. 128-quater, comma 4, del TUB, per avere svolto dall'1.10.2013 al 15.9.2014, l'attività di agente in attività finanziaria senza rispettare l'obbligo del cd. "mono-mandato", operando in rapporto con una pluralità di intermediari finanziari sulla base di mandati agenziali, così agendo di fatto con modalità del tutto assimilabili a quelle di un mediatore creditizio. La violazione sarebbe stata commessa con specifica intenzionalità, presentandosi il -OMISSIS- al pubblico con la ditta commerciale " Mediazione Creditizia di -OMISSIS- -OMISSIS-” ;

4) art. 17, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 141/2010, per avere esercitato l'attività di agente finanziario e nel contempo quella, non compatibile con la prima, di broker assicurativo per il tramite della società -OMISSIS- -OMISSIS-Srl , iscritta nella sezione B del RUI, da lui direttamente gestita in quanto Amministratore unico e socio al 97,08%;

5) norme legislative e amministrative che regolano l'esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziaria, con riferimento alla attività cosiddetta di segnalazione, per aver costituito, in ragione della strutturale commistione di interessi ed obiettivi commerciali e di decisioni gestionali ed operative con la -OMISSIS- -OMISSIS-Srl e con la società di agenzia assicurativa C . & P. Insurance Srl, di cui è proprietario al 49% e che ha sede negli stessi uffici, un privilegiato canale di ricezione di segnalazioni, assolutamente non tracciabili, di richieste di emissione di fidejussioni finanziarie avanzate da loro clienti, in tal modo agendo in palese contrasto con le norme del TUB in materia di svolgimento di attività riservata a soggetti iscritti in apposito Elenco, in particolare con l'art. 128-sexies, comma 2, del TUB come meglio precisato e delineato nella Nota del M.E.F. del 21.12.2012 (Prot. DT 100578) e nella Comunicazione OAM n. 1/13 del 2.7.2013;

6) combinato disposto dell'art. 128-undecies, comma 3, del TUB e dell'art. 20, comma 1, del D. lgs. n. 141/2010, per non aver effettuato entro i termini prescritti il pagamento dei contributi di iscrizione previsti per le annualità 2013, 2014 e 2015, il primo corrisposto con quasi cinque mesi di ritardo solo dopo ingiunzione dell'Organismo e gli altri solo dopo il sopravvenire della verifica ispettiva e del rilievo informalmente prospettato in quella sede, con più di un anno di ritardo per quello del 2014;

7) combinato disposto dell'art. 128-quinquies, comma 2, del TUB, dell'art. 24, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 141/2010 e della Circolare OAM n, 6/12, art. 2, commi 2 e 4, per non aver ottemperato all'obbligo di frequentare nel 2014 un corso di aggiornamento professionale di almeno 15 ore, su un totale di 60 ore dovute nel biennio 20142015, cosi non soddisfacendo ad una condizione alla quale è subordinata la permanenza nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria;

8) art. 128 undecies, comma 4, del TUB, per non aver ottemperato all'obbligo di trasmettere dati, notizie, atti e documenti richiesti dall'Organismo, con specifico riferimento alla documentazione contabile e fiscale relativa all'anno 2014, richiesta nel corso dell'accesso ispettivo e mai consegnata né in quella sede né successivamente, nonostante il sollecito dell'Organismo in data 23.4.2015, violazione commessa con risoluta reiterata determinazione, oltre tutto adducendo motivazioni ritenute implausibili;

9) Combinato disposto di cui agli artt. 128 undecies , comma 4, e 128 quinquies , comma I bis TUB ed all'art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 141/2010, per non aver d'iniziativa comunicato all'Organismo compiute e tempestive informazioni sulle polizze di assicurazione della responsabilità civile via via necessarie, nel tempo, per l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è stata, altresì, impugnata la nota dell'1.3.2016, con la quale l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi ha rigettato la richiesta di cancellazione volontaria formulata dal ricorrente nelle more del procedimento sanzionatorio (1.02.2016).

Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

1) “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della legge 7-81990, n.241 e dei principi generali in materia di iscrizione ad Albi ed Elenchi pubblici. Violazione e falsa applicazione della procedura di cancellazione volontaria e della procedura sanzionatoria. Eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposti essenziali, ingiustizia grave e manifesta”

L’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi non avrebbe potuto disporre, in via sanzionatoria, la cancellazione del ricorrente dall’elenco degli agenti in attività

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