TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2012-03-13, n. 201200520

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 2012-03-13, n. 201200520
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200520
Data del deposito : 13 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00237/2012 REG.RIC.

N. 00520/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 237 del 2012, proposto da G L e C F, rappresentati e difesi dall'avv. G I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. U V P in Palermo, via V.Emanuele n.39,

contro

Comune di Gela, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,

per l'annullamento, previa sospensione,

- degli effetti coercitivi dell'ordinanza n. 1091 dell'11 novembre 2011, notificata in data 21 novembre 2011, del Dirigente del settore edilizia ed urbanistica del comune di Gela, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edili.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

viste la memoria difensiva depositata il 14 febbraio 2012;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 29 febbraio 2012 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e udito per la parte ricorrente l'avv. G. Iozza;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e dato atto a verbale della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm.


- rilevato che i ricorrenti sono, rispettivamente, proprietario e usufruttuaria di un immobile completamente abusivo sito in Gela, contrada Manfria, F. 102 part. 1393, in ordine al quale, con il provvedimento impugnato, è stata ingiunta la demolizione ed è già stata rigettata in data 3 giugno 2011 una domanda di accertamento di conformità;

- rilevato che, come dichiarato nella memoria del 14 febbraio 2012, i ricorrenti hanno depositato una nuova istanza ai sensi dell’art.36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per la sanatoria delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata;

- considerato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale seguito da questa Sezione, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente alla impugnazione dell'ordinanza di demolizione - o alla notifica del provvedimento di irrogazione delle altre sanzioni per gli abusi edilizi - produce l'effetto di rendere inefficace tale provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa, per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera, sia pure al fine di verificarne la eventuale sanabilità, provocato da detta istanza, comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, esplicito od implicito (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 1997, n. 3563;
sez. IV, 11 dicembre 1997, n. 1377;
sez. V, 14 giugno 2004, n. 3794;
C.G.A. 27 maggio 1997, n. 187;
T.A.R. Sicilia, sez. II, 5 ottobre 2001, n. 1392;
T.A.R. Liguria, sez. II, 14 dicembre 2000, n. 1310;
T.A.R. Toscana, sez. III, 18 dicembre 2001, n. 2024;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154;
T.A.R. Campania, Sez. IV, 2 febbraio 2004, n. 1239, 18 marzo 2005, n. 1835, T.A.R. Sez. III, 2 marzo 2004, n. 2579;
T.A.R. Sicilia, sez. I, 22 dicembre 2004, n. 2921, sez. II, 22 marzo 2005, n. 411);

- che, pertanto, il ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento sanzionatorio, proposto anteriormente all'istanza di concessione in sanatoria, deve ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, “spostandosi” l'interesse del responsabile dell'abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato, all'eventuale annullamento del provvedimento (esplicito o implicito) di rigetto (Cons. Stato, sez. V, 26 giugno 2007, n. 3659;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 16 marzo 1991, n.67, Palermo, Sez. II, 16 marzo 2004, n. 499;
T.A.R. Campania, Sez. IV, 24 settembre 2002, n. 5559, 22 febbraio 2003, n. 1310;
T.A.R. Lazio, sez. II ter, 4 novembre 2005, n. 10412, 9 luglio 2008, n. 6476);

- che, applicando siffatti principi alla controversia in esame, nella quale la presentazione dell'istanza di sanatoria ex art. 36 T.U. n. 380/2001, in data 19 gennaio 2012, segue la proposizione del presente ricorso, notificato in data 17 gennaio 2012, deve dichiararsi l'improcedibilità di quest’ultimo, stante la sopravvenuta carenza di interesse, da parte del ricorrente, al conseguimento di una qualche decisione avverso l'atto impugnato, destinato comunque ad essere sostituito dalle determinazioni esplicite od implicite adottate sulla proposta istanza dovendo l’Amministrazione, nell’ipotesi di rigetto di detta istanza, emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n. 4305;
T.A.R. Lazio, Latina, 28 novembre 2000, n. 826;
T.A.R. Lazio, sez. II, 17 gennaio 2001, n. 230;
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 12 dicembre 2001, n. 2424;
T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 11 gennaio 2002, n. 154;
T.A.R. Emilia Romagna, sez. II, 11 giugno 2002, n. 857;
T.A.R. Campania, sez. IV, 26 luglio 2002, n. 4399;
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 17 maggio 2005, n. 751);

- che, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio.

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