TAR Catania, sez. III, sentenza 2020-08-27, n. 202002094
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Pubblicato il 27/08/2020
N. 02094/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R A C, rappresentata e difesa dall'Avvocato L C, con domicilio digitaleex art. 25 c.p.a.;
contro
- Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente nonché Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, alla Via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
G C, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Domenico Curro', non costituito in giudizio;
per l'annullamento
mediante ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti:
- del permesso di costruire n. 152/2019 rilasciato in data 14 novembre 2019 dal Dirigente del Dipartimento Edilizia Privata del Comune di Messina alla controinteressata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale infra specificato, inclusi l’art. 3 e 39 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Messina;l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. con nota prot. n. 5989 del 2.10.2019;infine, la nota conclusiva del responsabile del procedimento tecnico del Direttore di Sezione, Ing. Francesco Marmino, del Dipartimento Servizi Territoriali del Comune di Messina, datata 28.10.2019;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina, della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente e nonché Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, nonché infine della controinteressata e di G C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo e per motivi aggiunti parte ricorrente – in qualità di proprietaria di un immobile per civile abitazione, ubicato in Via Caporale, n. 25, del Comune di Messina, distinto in catasto con la particella n. 410, del Foglio 62, ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti (di cui in epigrafe) aventi ad oggetto l’autorizzazione, in favore della confinante controinteressata G C, all’esecuzione di lavori in variante di cui al “ Progetto di adeguamento sismico di un fabbricato ad uso residenziale ad una elev. f.t. previa parziale demolizione e ricostruzione e contestuale sopraelevazione per la realizzazione di una seconda unità abitativa, da realizzarsi ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/73 e ss.mm.ii, in località via Caporale civ. 27, Vill. Sant’Agata, distinto in catasto Foglio: 62 – Part.: 409 ricadenti nel P.R.G. vigente in zona B4d ”.
Con il ricorso introduttivo deduceva, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 9 e 10 della L.R. n. 21 maggio 2019, n. 7, per omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 15, del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere e violazione dell’art. 7 della L.R. Sicilia n. 7/2019 e s.m.i., per difetto di istruttoria e/o erroneo accertamento dell’inizio lavori e/o delle condizioni di legge necessarie ai fini della proroga del termine iniziale ”, atteso, da un lato, che con il provvedimento impugnato era stata illegittimamente autorizzata, in variante, la proroga del precedente permesso di costruire n. 58, del 26/04/2018, senza rilevare, di contro, che l’immobile ricadeva in zona ZPS sicché tutte le variazioni dovevano considerarsi essenziali e quindi autorizzabili solo ex novo;dall’altro, che erano stati ormai già superati i termini di inizio lavori, né potevano ritenersi fondate le ragioni addotte dalla stessa a fondamento dell’istanza di proroga, viceversa illegittimamente concessa;
3) “ Violazione ed erronea applicazione dell’art. 39 della L. R. 31/03/1972, n. 19, nonché degli artt. 6 e 13 della L. n. 142/90. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con l’art. 8 dello Statuto del Comune di Messina. Eccesso di potere e violazione dell’art. 6 della L.R. Sic. N. 7/2019 sotto il profilo del difetto di istruttoria e/o dell’erronea percezione della popolazione della sesta circoscrizione del Comune di Messina. Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con
l’art. 39 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Messina approvate con D.D.R. n. 686/2002 e n. 858/2003 ” per violazione della volumetria assentibile nella vigente zona omogenea di PRG “B.