TAR Roma, sez. I, decreto cautelare 2012-05-22, n. 201201792
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N. 01792/2012 REG.PROV.CAU.
N. 11034/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 11034 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C R, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via G.G. Belli, 39;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9 maggio 2012
- del bando indetto dal Consiglio Superiore della Magistratura (pubblicato in data 4.4.2012), nella parte in cui ha deliberato che l'ufficio semidirettivo di Presidente di sezione del Tribunale di Roma, II sez. penale, attualmente ricoperto dal ricorrente, sarà vacante a partire dal 26.11.2012 (e non, come invece è, a partire dal 1.9.2015) e, conseguentemente, ha previsto il termine del 4.5.2012 per la presentazione delle relative domande per la partecipazione al concorso per la copertura di tale posto;
- della circolare del C.S.M. n. P 19244 del 3.8.2010 - delibera del 30.7.2010, nella parte in cui afferma che "nel computo del termine quadriennale non sono calcolati (...) quelli in supplenza ed in applicazione a tempo pieno in uffici diversi da quello di appartenenza..." della quale si chiede, in via gradata, la disapplicazione;
- della delibera del C.S.M. del 24.9.2008 e della delibera del 10.6.2008 della quale si chiede, in via gradata, la disapplicazione;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 19 maggio 2012,
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura della seduta plenaria del 9 maggio 2012 con la quale è stata disposta la mancata conferma del dott. C R nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 26.11.2008;
- della proposta della Commissione al plenum del Csm di mancata conferma del dott. Rinaudo nell'incarico semidirettivo svolto di Presidente della II sezione penale del Tribunale ordinario di Roma;
- del decreto del Ministero della Giustizia di cui non si conoscono gli estremi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata con i motivi aggiunti depositati il 9 maggio 2012, per la trattazione della quale risulta già fissata la camera di consiglio del 6 giugno 2012;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 19 maggio 2012, ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo;
Considerato che viene impugnata la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale è stata disposta la mancata conferma del ricorrente nell’incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma;
Rilevato che, in relazione all’oggetto dell’impugnativa, non ricorrono i necessari presupposti, richiesti dall’art. 56 – cui è subordinata la concessione di misure cautelari monocratiche – di estrema gravità ed urgenza tali da non consentire la dilazione della trattazione della questione alla prima camera di consiglio utile;
Rilevato, altresì, che – nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 55, comma 5, del codice del processo amministrativo – la prima camera di consiglio utile ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente con i secondi motivi aggiunti, è quella del 20 giugno 2012;
Ritenuto di dover rinviare a quella data la camera di consiglio già fissata al 6 giugno 2012;