TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-02-01, n. 202200072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202200072
Data del deposito : 1 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2022

N. 00072/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M R e G R, con domicilio eletto presso il loro Studio in Reggio Calabria, via Nicolò Da Reggio, 10;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, Comitato di Solidarietà Vittime dell'Estorsione e Usura, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dei decreti nn. -OMISSIS- adottati il 9 dicembre 2015, dal Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura e notificati in data 29 dicembre 2015, con cui sono state respinte varie istanze di elargizione presentate dalla ricorrente ai sensi dell’art. 3, comma 2 della legge n. 44/1999;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe, avviato alla notifica il 26.02.2016, notificato il 29.02.2016 e depositato il 25 marzo 2016 la signora -OMISSIS- impugna chiedendone l’annullamento i decreti nn. -OMISSIS- del 9 dicembre 2015, notificati in data 29 dicembre 2015, con i quali il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, ha respinto una serie di istanze presentate dalla ricorrente, aventi ad oggetto richieste di elargizione delle provvidenze di cui all’art. 3 comma 2 della legge n. 44/1999.



2. I gravati provvedimenti di diniego sono stati adottati atteso che le indagini espletate non hanno consentito di acquisire elementi che consentissero di ricondurre i vari episodi delittuosi denunziati dalla -OMISSIS- ad attività di tipo estorsivo e di intimidazione ambientale, e che i procedimenti penali seguiti ai danneggiamenti subiti dalla ricorrente si sono conclusi con decreti di archiviazione per ipotesi di reato di cui agli artt. 635 e 624/625 del codice penale e non sono stati considerati riconducibili alle ipotesi previste dal citato art. 3 comma 2 della legge n. 44/1999.



3. Contro i dinieghi in parola è perciò insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, affidato ad articolate censure con cui si denunziano la violazione della legge n. 44/1999 ed i vizi di istruttoria e di motivazione che affliggerebbero i provvedimenti gravati. In sintesi la -OMISSIS-, impreditrice agricola proprietaria di un vasto fondo in Melito Porto Salvo, che aveva denunziato numerosi episodi di danneggiamento arrecati con cadenza quasi mensile alla sua azienda, sostiene che tali episodi sarebbero da considerare atti intimidatori con finalità estorsive indirette, riconducibili ad una strategia delle consorterie criminali presenti sul territorio finalizzata ad ottenere il controllo dell'attività produttiva dell'azienda agricola -OMISSIS- e di costringere i proprietari a sottostare alla legge mafiosa.

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