TAR Catania, sez. I, sentenza 2019-07-30, n. 201901929
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2019
N. 01929/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2018, proposto da
Progitec S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale Vittorio Veneto 97;
contro
Comune di Floridia, Centrale Unica di Committenza di Floridia, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio Prosat, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
degli atti di gara relativi alla “… procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica, all'interno dell'ARO di Floridia …”, ed in particolare:
• Del bando di gara pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune di Floridia il 30 gennaio 2018 e per estratto, sulla GURS del 2 febbraio 2018.
• Del disciplinare di gara.
• Degli atti propedeutici all'indizione della procedura di gara, ivi comprese:
- la determina a contrarre, approvata dal Responsabile del VI Settore del Comune di Floridia il 30 dicembre 2017, numero 387/1358;
- la determina approvata dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il 25 gennaio 2018, numero 5/22 con cui sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara.
• Di ogni altro atto e/o provvedimento precedente o successivo comunque connesso presupposto e/o consequenziale, ivi compresi tutti i verbali di gara e l'eventuale aggiudicazione medio tempore pronunciata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa G A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha premesso che il Comune di Floridia, dopo oltre un decennio in cui ha gestito il servizio di raccolta e conferimento rifiuti in regime di proroga col medesimo operatore, nelle more dell’espletamento della gara settennale da parte della S.R.R. di Siracusa, intendendo affidare il servizio per la durata di soli quattro mesi, bandiva una procedura “intermedia” aperta, da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’Amministrazione Comunale, tuttavia, nonostante il servizio fosse regolarmente eseguito dal gestore uscente, senza alcuna motivazione ed in asserito contrasto con il dettato della legge, avrebbe deciso di abbreviare, di metà, i termini di presentazione delle offerte, fissandoli in 17 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. ed in 19 dall’affissione all’albo pretorio (a fronte del disposto dell’articolo 60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che li fissa in minimo 35 giorni).
La Progitec, venuta tempestivamente a conoscenza della procedura, effettuava il sopralluogo il 13 febbraio 2018, ma non riuscendo a predisporre gli atti nei tempi imposti ed avendo rilevato altre irregolarità nella procedura, inviava la nota del 19 febbraio 2018, con cui lamentava le irregolarità dei documenti di gara che ne impedivano la legittima partecipazione e chiedeva l’annullamento della procedura, al fine di emendarla dai vizi contestati.
In data 21 febbraio 2018 la Centrale Unica di Committenza respingeva le istanze della Progitec
La Commissione, nello svolgimento delle operazioni preliminari di verifica della regolarità degli atti e delle pubblicazioni, decideva di non tenere conto delle contestazioni ed avviava l’esame della documentazione amministrativa.
Ha, quindi, impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli articoli 60 e 79 del D.Lgs. 50/2016. Violazione dell’articolo 97 della Costituzione. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Mancanza di presupposto, illogicità, contraddittorietà e sviamento ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione del principio di separazione tra i criteri soggettivi di qualificazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta. Violazione del principio generale della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere. Difetto di motivazione .