TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-27, n. 202217546

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-12-27, n. 202217546
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217546
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 17546/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04325/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2022, proposto da
M I, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Fiuggi, via Cisterna Antica 21;

contro

Comune di Guidonia Montecelio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto ingiuntivo n. 1343/21 emesso dal Tribunale di Tivoli, nella persona del Giudice Dott. F C, in data 07.09.2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2022 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente agisce, nel presente giudizio, per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1343/21 emesso dal Tribunale di Tivoli con il quale il Comune intimato è stato condannato, per la causale ivi meglio specificata, al pagamento per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica, della somma di € 20.488,00 oltre interessi come da domanda (D.lgs. 231/02) con decorrenza dal 30° giorno di emissione della fattura, oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 540,00 per compensi, in € 145,00 per esborsi, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

Rilevato che il decreto risulta notificato a mezzo PEC in data 08.09.2021 e non opposto nei termini;
che veniva dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art 647 c.p.c., in data 15.11.2021, con decreto di esecutorietà n. cronologico R.G. 14121/2021 e munito di formula esecutiva in data 22.11.2021;

Dato atto che la notifica del titolo munito di formula esecutiva si è perfezionata in data 22.11.2021 ed è quindi spirato anche il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 D.L. 669/96;

Rilevato che l’odierno ricorso risulta proposto dopo l’avvenuto compimento del termine di giorni 120 dalla notifica del titolo di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come convertito in l. 28 febbraio 1997;
disposizione questa:

che concede all’amministrazione , tenuta ad eseguire in forza di titolo giudiziale un’obbligazione pecuniaria, uno spatium deliberandi che trova fondamento nella tutela del buon andamento della relativa azione;

che è riferibile anche al giudizio di ottemperanza;
questo per la sua sostanziale identità di ratio con l'esecuzione forzata regolata dal codice di rito civile, trattandosi di istituti che, sia pure per vie e con risultati diversi, hanno ambedue ad oggetto l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti dall'ordine del giudice applicabile anche ai giudizi di ottemperanza dinanzi al Giudice amministrativo integrando una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione a portata applicativa generalizzata e cioè indipendente dallo strumento esecutivo utilizzato dal creditore (cfr Tar NA sez. VI, 16/08/2021, n.5505 che richiama Cons. St. sez. V, n. 1174 del 2015;
Cons. St., sez. IV, 22 maggio 2014 n. 2654;
id., 13 giugno 2013 n. 3280;
id., 12 maggio 2008 n. 2158;
Tar PG , sez. I , 21/06/2021);

Rilevato quindi che tale disposizione si applica al giudizio di ottemperanza, con le uniche peculiarità dovute al testo degli artt. 114, comma 1, e 115, comma 3, Cod. proc. amm., dato che, non essendo necessaria la diffida, nemmeno è necessaria la notificazione del precetto e che la sentenza da eseguire va notificata alla pubblica amministrazione, quanto alle decisioni del giudice amministrativo, senza necessità di apporre la formula esecutiva (cfr. Cons. Stato, V, 30.03.2021, nr. 2670;
che richiama anche Cons. Stato, V, 6 maggio 2015, n. 2257 ed altre successive, tra cui, da ultimo, Cons. Stato, III, 4 febbraio 2020, n. 878);

Rilevato che non risulta alcun adempimento da parte dell’Ente intimato, peraltro non costituito (ma non per questo non tenuto a produrre in giudizio gli atti ed i documenti attinenti la controversia, ex art. 42 c.p.a., cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ord. nr. 08281/2016 del 19 luglio 2016;
Reggio Calabria, ord. nr. 399 del 7 giugno 2013);

Rilevato che, in mancanza di ogni difesa da parte del Comune intimato, è fondata e va accolta la domanda formulata da parte ricorrente con la quale quest’ultima chiede di:

1) ordinare l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1343/2021 assegnando al Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro tempore un termine per disporre il pagamento di € 21.278,84 (di cui € 20.488,00 per sorte capitale, € 790,84 per spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo), oltre interessi di cui al D. lgs 231/02 a decorrere dal trentesimo giorno di emissione della fattura fino al soddisfo;

2) nominare contestualmente, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

Ritenuto di precisare che per quanto riguarda le spese successive alla sentenza nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi alla notifica del titolo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (mentre non sono dovute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c., o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore;
T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87;
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268);

Ritenuto pertanto che, in accoglimento della domanda, va ordinato al Comune resistente di dare piena ed esatta esecuzione al giudicato di cui trattasi entro il termine che stimasi congruo stabilire – attesa la concomitanza della scadenza dell’anno finanziario di gestione ed i tempi necessari all’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023 - in giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte se anteriore e di stabilire quanto segue:

- per il caso di mancata o inesatta esecuzione del giudicato, si nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il quale provvederà personalmente o tramite un proprio funzionario appositamente delegato con atto formale da assumersi entro dieci giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte, che sia in possesso di idonea qualifica, competenza ed esperienza in materia;

- il Commissario ad acta si insedierà tempestivamente alla scadenza del primo termine a provvedere, laddove non pervenga presso il suo ufficio comunicazione di avvenuta completa esecuzione del giudicato, che pertanto dovrà essergli indirizzata a cura dell’Ente;

- laddove l’Amministrazione dovesse comunque completare il procedimento dopo l’avvenuto insediamento del Commissario e prima che questi abbia, a sua volta, provveduto (nei limiti ed alle condizioni di cui alla sentenza dell’Adunanza Plenaria nr. 8 del 25 maggio 2021), il compenso del Commissario ad acta, calcolato sulla base del DM 30.05.2022, sarà ridotto in proporzione all’attività effettivamente svolta;

- il Commissario ad acta ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo, alienazioni di beni dell’Ente, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento ed incluse altresì procedure di liquidazione collettiva, in deroga a qualsiasi normativa di settore, ma con l’osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 159 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, essendo l’Amministrazione intimata un ente locale, fermo restando che è obbligo degli uffici del Comune assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;

- all’atto del suo insediamento il Commissario terrà conto degli atti e delle attività eventualmente poste in essere dall’Amministrazione in esecuzione solo parziale del giudicato e ne farà salvi gli effetti se utili ai fini della compiuta esecuzione del giudicato;

- è parte integrante del mandato che viene conferito dal Tribunale al Commissario ad acta, l’obbligo di trasmettere alla Procura della Corte dei Conti una puntuale relazione sui fatti di causa, al fine di consentire la doverosa verifica della eventuale sussistenza di profili di responsabilità amministrativa in capo ai funzionari ed agli amministratori del Comune.

- i compensi ed i rimborsi del Commissario ad acta, se dovuti per effetto del suo insediamento, sono sin d’ora posti a carico dell’Ente Locale, nella misura che sarà liquidata a compimento dell’incarico, dietro presentazione di relazione e parcella, da redigersi ai sensi del DPR 115/2002 ed art. 2 del DM 30.05.2002;

Ritenuto che le spese della presente fase giudiziale seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

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