TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-06-26, n. 201406794
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 06794/2014 REG.PROV.COLL.
N. 11862/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11862 del 2002, proposto da P P, rappresentato e difeso dall'avv. A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266,
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Comando Regione Carabinieri Lazio e Commissione di disciplina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento, previa sospensione
- del decreto del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, del 12 giugno 2002, notificato il 22 luglio 2002, di cessazione dal servizio permanente ai sensi art. 12 lett. f) l. 1168/61 a seguito della perdita del grado per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 34 della stessa legge;
- di ogni altro presupposto e segnatamente della nta 53/1-16 adottata dalla regione CC Lazio – Comando provinciale di Roma del 6 febbraio 2002 nonché delle note 268712 e 268/13 del 13 marzo 2002 ed altre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per conto delle Amministrazioni intimate;
vista l’ordinanza cautelare del 9 dicembre 2002 n. 6959;
visti il decreto decisorio del 10 ottobre 2013 n. 21712 e il decreto decisorio del 26 novembre 2013 n. 25097;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Primo Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente era un Carabiniere scelto in servizio alla 2^ sez. Autoradio del Reparto Operativo – Nucleo radiomobile di Roma fino alla data del 20 maggio 1998, allorchè veniva sospeso dal servizio in ragione della pendenza di un procedimento penale a suo carico per i reati, commessi in concorso con un Maresciallo,di sfruttamento della prostituzione, furto e concussione.
All’esito di due gradi di giudizio, veniva condannato alla pena di anni due di reclusione (pena sospesa).
In data 24 gennaio 2002 iniziava il procedimento disciplinare.
A detta del sig. Panico, l’intero procedimento disciplinare sarebbe stato viziato da violazione di regole procedimentali e lesioni del diritto di difesa.
Pertanto, con ricorso notificato il 31 ottobre 2002, egli ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. 1168/61; d.p.r. 3757; l. 599/54; l. 19/90; l. 97/2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria , illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, errore sui presupposti.
Il ricorrente lamenta la violazione di regole procedimentali e una certa predeterminazione dell’esito finale del procedimento disciplinare, a suo dire influenzato dalla condanna maturata in sede penale.
II) violazione degli artt. 105, 111, 114 del d.P.R. 3/57; dell’art. 3 l. 241/90; eccesso di potere, errore sui presupposti, illogicità.
Posto che il procedimento si è svolto secondo le disposizioni della l. 599/54, in quanto l’illecito era stato compiuto in concorso con un sottoufficiale (dal che, l’art. 43 della l. 1168/61 prevedeva si seguisse la disciplina applicabile all’incolpato di grado superiore), il ricorrente lamenta la violazione dei termini endoprocedimentali applicabili che, in assenza di una compiuta disciplina nella l. 599/94, sarebbero quelli del d.P.R. 3/57, quindi almeno venti giorni dalla contestazione degli addebiti per la presentazione di giustificazioni e per presentare memorie difensive, in luogo dei sette concessi al ricorrente.
III) violazione artt. 70 e 73 della l. 559/54; art. 3 l. 241/90; eccesso di potere, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento, errore sui presupposti.
Il ricorrente lamenta che al momento della instaurazione del procedimento disciplinare, il nominativo dell’ufficiale che presiedeva la Commissione di disciplina era quello di un tenente colonnello, che con tale grado firmava, il 13 marzo 2002, il provvedimento di comunicazione dei nominativi della