TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-01-29, n. 202400196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400196
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 00196/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00997/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 997 del 2023, proposto da
Urban Vision S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Tanzarella in Milano, via Senato, 37, e dall'avvocato Sergio De Felice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Stefania Pagano, Sara Pagliosa, Danilo Parvopasso, Massimo Calì, Emilio Pregnolato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;



nei confronti

Vox Communication S.r.l., non costituita in giudizio;
A&C Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bertacco, Jacopo Emilio Paolo Recla, con domicilio eletto presso lo studio Jacopo Emilio Paolo Recla in Milano, via S. Clemente n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Brancaccio, Ezio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

a) della d.d. n. 3513 del 28 aprile 2023, comunicata alla ricorrente con nota dirigenziale 2 maggio 2023, prot. n. 245115 recante “aggiudicazione in favore della costituenda A.T.I. A&C Network s.r.l. unipersonale / Vox Communication s.r.l., a seguito dell''esercizio del diritto di adeguamento alla proposta migliore”, della procedura di gara per l''individuazione della migliore proposta di sponsorizzazione tecnica per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di n. 70 servizi igienici pubblici automatizzati (anche S.I.A.), indetta ai sensi dell''art. 19 del D.lgs. n. 50/2016;

b) dell''art. 6, lett. e), dell’ “Avviso pubblico di avvenuta ricevimento di una proposta di sponsorizzazione tecnica per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di n. 70 servizi igienici pubblici automatizzati (anche S.I.A.) – CIG 8840035A8”, che attribuisce al proponente originario, che non risulti aggiudicatario all''esito della procedura di gara, il c.d. “diritto di adeguamento proposta”, consistente nella “facoltà di esercitare … l''adeguamento della sua proposta a quella individuata quale migliore e divenire lui aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall''aggiudicatario”;

c) della D.G.C. n. 658 del 29 maggio 2020, recante “Linee di indirizzo per la realizzazione, in via sperimentale, di progetti e iniziative volte alla rigenerazione di spazi pubblici urbani mediante l''individuazione di sponsor tecnici”, nella parte in cui stabilisce che l''avviso di indizione della procedura per la selezione dello sponsor “preveda la possibilità del proponente di adeguare la propria proposta alla miglior offerta eventualmente pervenuta entro il termine prestabilito”;

d) in quanto occorra, degli atti del sub-procedimento di esercizio del “diritto di adeguamento proposta” da parte dell''A.T.I. controinteressata, e segnatamente:

d.1) della lettera P.G. 0197641 del 4 aprile 2023, allo stato non nota, cui tramite il Comune di Milano ha invitato l'A.T.I. controinteressata, sortita al secondo posto della graduatoria di merito, ad esercitare il diritto di adeguamento alla proposta migliore;

d.2) della lettera 17 aprile 2023, allo stato non nota, con cui l'A.T.I. controinteressata ha dichiarato di volersi avvalere della clausola di cui all''art. 6, lett. e) dell''Avviso di indizione della procedura di gara e ha così esercitato il diritto di adeguamento alla proposta migliore;

e per la caducazione o, in subordine, per la dichiarazione di inefficacia

del contratto nelle more eventualmente stipulato tra l''intimata Amministrazione e l''A.T.I. controinteressata, con subentro della ricorrente

e per la conseguente condanna

del Comune di Milano al risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione della commessa e sottoscrizione del contratto con la ricorrente Urban Vision S.p.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di A&C Network S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta con Avviso pubblico del 20 luglio 2021 con cui il Comune di Milano ha reso noto, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 50/2016, l’intervenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione tecnica per la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione, a cura e spese dello Sponsor, di n. 70 servizi igienici pubblici automatizzati (c.d. S.I.A.), a fronte del corrispettivo consistente nel diritto di sfruttamento economico di nr. 97 impianti pubblicitari bifacciali di piccole dimensioni, localizzati nel territorio cittadino nei luoghi indicati dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Il tutto per una durata contrattuale di 18 anni e un valore stimato delle prestazioni a carico dello Sponsor, posto a base di gara, pari a € 14.448.000,00.

Con determinazione dirigenziale n. 2576 del 30 marzo 2023 la sua offerta è risultata prima in graduatoria, ma l’A.T.I. costituenda tra A&C Network s.r.l. unipersonale e Vox Communication s.r.l., originaria proponente, ha esercitato il c.d. “diritto di adeguamento” di cui l’art. 6, lett. e) dell’Avviso di indizione della procedura di gara ed il Comune di Milano, con la determinazione dirigenziale n. 3513 del 28 aprile 2023 ha provveduto all’aggiudicazione in favore dell’A.T.I. proponente originaria.

Contro l’atto di aggiudicazione la ricorrente ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi di impugnazione.

1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge (artt. 19 e 4 del D.lgs. n. 50/2016; artt. 12 e 14 preleggi, in relazione agli artt. 19 e 185, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016); violazione dei principi di concorrenza e di parità di trattamento tra operatori economici; violazione del principio di legalità (art. 97 Cost.); violazione del principio di stretta interpretazione delle norme eccezionali; violazione della riserva legislativa statale in materia di concorrenza (art. 117, comma 2, lett. m) Cost.); violazione del principio di proporzionalità eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste.

Secondo la ricorrente, l’art. 19 del D.lgs. n. 50/2016, che detta le regole per l’affidamento dei contratti di sponsorizzazione di valore superiore a € 40.000,00, stabilisce che l’Amministrazione è a negoziare “liberamente” il contratto, purché “nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che

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