TAR Genova, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202300864
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 00864/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2023, proposto da
G A A, rappresentato e difeso dall’avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto R.G. n. 941/2009 della Corte di Appello di Genova, depositato in cancelleria in data 19 gennaio 2010, munito di formula esecutiva in data 26 febbraio 2010, notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 giugno 2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Davide Miniussi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. il ricorrente in epigrafe agisce per l’ottemperanza al decreto n. cronol. 199 del 19 gennaio 2010 (R.G. n. 941/2009), con il quale la Corte di Appello di Genova (previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze) ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore del ricorrente medesimo, della somma di euro 4.580,00 (oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo) a titolo di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché delle spese per onorari, diritti ed esborsi relativi ai due procedimenti dinanzi alla Corte di Appello e al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si sono costituiti in giudizio.
In data 20 settembre 2023 il ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito del ricorso in ragione dell’avvenuto pagamento, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, delle somme dovute, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese di lite nei confronti della Amministrazione medesima.
Si dichiara pertanto cessata la materia del contendere. Ai fini della decisione in ordine alla condanna alle spese relative al presente giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la soccombenza virtuale del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il ricorrente ha dimostrato di avere inviato da oltre sei mesi al Ministero dell’economia e delle finanze la documentazione richiesta dall’art. 5- sexies , legge n. 89/2001 per il pagamento degli importi liquidati dalla Corte di Appello con comunicazioni via PEC al Ministero. Il suddetto decreto (passato in giudicato, come da certificazione depositata in datti in data 20 settembre 2023) risulta peraltro essere stato notificato al Ministero in forma esecutiva. Il gravame era dunque ammissibile.
Al momento della presentazione del ricorso, perdurava l’inerzia del Ministero dell’economia e delle finanze, che non constava avere pagato alcuna delle somme (inclusi accessori e spese) liquidate con il citato decreto (né, peraltro, ha contestato l’inadempimento). Nel merito, pertanto, il ricorso per ottemperanza sarebbe stato accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze, in ragione della regola generale della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo (spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario).
Possono invece compensarsi le spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non può essere considerata debitrice delle somme da pagare in forza del decreto da eseguire (ai sensi dell’art. 1, co. 1225 della legge n. 296 del 2006, come interpretato autenticamente dall’art. 55, comma 2- bis , del d.l. n. 83 del 2012, è il Ministero predetto a procedere comunque al pagamento dell’indennizzo, anche nel caso di pronunce emesse nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri).