TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-03-25, n. 202103696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2021-03-25, n. 202103696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103696
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 03696/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08381/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2020, proposto da
R S D C, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gregorio Xi n. 13;

contro

Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

a giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma, Sezione Equa Riparazione, in sede di rinvio, con decreto depositato in data 29/3/2017 (Cron. 3153/2017, R.G. 52018/2016)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Considerato che la camera di consiglio si è svolta, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. P M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I)- Col ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto emesso, ex l. n. 89 del 2001 (c.d. “Legge P”), dalla Corte di Appello di Roma – sez. Equa Riparazione – meglio specificato in epigrafe, con cui la detta Corte ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente dell’importo ivi indicato a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Si tratta di un decreto emesso secondo il c.d. “vecchio rito” della citata Legge P, in base al quale (cfr. artt. 3 e ss. nella versione all’epoca in vigore) la domanda di equa riparazione si proponeva con ricorso depositato alla cancelleria della CdA, corredato degli elementi di cui all’art. 125 c.p.c, da notificarsi, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta presso l'Avvocatura dello Stato, ed era decisa dalla Corte in composizione collegiale con decreto impugnabile per cassazione.

Alla camera di consiglio del 23..3.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

II) L’actio iudicati azionata col ricorso in epigrafe non si presta ad essere condivisa, alla luce del recentissimo insegnamento che il Consiglio di Stato ha fornito con la sentenza n.1890/2021 del 5.3.21, recante integrale conferma della decisione della sez. II bis n.3892/2020 di questo Tribunale. Quest’ultima pronuncia aveva dichiarato inammissibile un ricorso (c.d. ex l. P) in cui – in sfregio alla prescrizione dettata dall’art.5 sexies della Legge n.89 del 2001 - era risultata omessa l’apposita dichiarazione, ex artt.46, 47 del D.P.R. n.445 del 2000, di non aver già percepito le somme riconosciute in sede civile;
e tanto sulla base delle seguenti considerazioni:

- che detto onere è posto a presidio di un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare l’indebito esborso di denaro dello Stato, con eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo.

- non può rilevare sul punto il fatto che nel modello di domanda, oggetto di approvazione ministeriale, ex art.5 sexies comma 3 della Legge n.89 del 2001, non sia previsto un apposito e specifico campo dove effettuare la dichiarazione de qua, giacchè l’atto ministeriale non potrebbe giammai far venir meno un onere previsto dalla legge.

- non può prospettarsi un’ipotesi di buona fede in senso soggettivo dell’istante, dal momento che nel predetto modello è riportato integralmente il testo dell’art.5 sexies della Legge n.89 del 2001, che proprio in principio richiama l’onere di legge in questione;
del resto la dichiarazione di non aver già percepito somme per lo stesso titolo, in presenza dell’espresso richiamo all’onere di legge e in assenza di un campo specifico, ben poteva essere inserita nel campo F del modulo “Altre eventuali dichiarazioni”;

- altresì NON risulta sufficiente la sola dichiarazione, parimenti richiesta ex lege, di non aver proposto azioni esecutive, giacchè la percezione delle somme ben potrebbe aver luogo senza l’esperimento di dette azioni.

Tale pronuncia ha trovato il pieno assenso del Giudice di appello ribadendo che il procedimento necessario per ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo, di cui alla disciplina recata dall’art.

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