TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-06-27, n. 201406842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-06-27, n. 201406842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201406842
Data del deposito : 27 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00269/2003 REG.RIC.

N. 06842/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00269/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2003, proposto da E P, rappresentato e difeso dall'avv. V N, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Spinella in Roma, via Dardanelli n. 46,

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare n. 251/3-7/2002 emesso in data 3 ottobre 2002, notificato il 18 ottobre 2002, con il quale veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

visti i decreti decisori del 14 maggio 2013 n. 550 e del 14 gennaio 2014 n. 418;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Referendario dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 15 dicembre 2002 e depositato il 14 gennaio 2003 il sig. Pietro Eroico, Maresciallo in congedo dell’Aeronautica Militare in servizio presso la Scuola Sottufficiali di Caserta, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale veniva disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a decorrere dalla data del provvedimento, ai sensi degli artt. 60 n. 6 e 61 della l. 31 luglio 1954 n. 599, per avere partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, condotta sanzionata in sede penale, violando così gli obblighi di disciplina militare, venendo meno ai propri doveri istituzionali e ledendo l’immagine ed il prestigio dell’Amministrazione.

Detto provvedimento era stato emesso a seguito di un procedimento disciplinare, conseguente alla condanna alla pena due anni e otto mesi di reclusione per associazione a delinquere, di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 19 giugno 2001, che, pur riducendo la pena, confermava la sentenza di primo grado del Tribunale penale di S.Maria C.V del 7 febbraio 2000.

2. Avverso il provvedimento sono state sollevate le seguenti censure:

I) non manifesta incostituzionalità degli artt. 60 e 61 della l. 599/54 in riferimento all’art. 3 Cost.

Poiché detti articoli, in caso di condanna penale sospesa e comminata per fatti estranei al servizio, impongono la misura vincolata della perdita del grado e la cessazione dal servizio permanente effettivo, senza lasciare alcuna discrezionalità all’Amministrazione, vanno ritenuti costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 35 cost.

II) Violazione dell’art. 7 l. 241/90, motivazione insufficiente, carenza dei presupposti.

All’interessato non è stata formalmente comunicato l’avvio dell’inchiesta formale aperta ai sensi della l. 599/54.

III) Illegittimità costituzionale e inapplicabilità della procedura di cui agli artt. 20, 64-65, 72-74 della l. 599/54.

Le norme citate sono state dichiarate incostituzionali con sentenza 104/91, pertanto il decreto adottato è illegittimo.

IV) Violazione artt. 60 e 61 della l. 599/54;
manifesta infondatezza, carenza di motivazione, eccesso di potere.

La condotta sanzionata non costituisce violazione degli obblighi militari né lesione del prestigio del’Amministrazione, in quanto l’Eroico non ha commesso i reati nell’esercizi delle funzioni. La pena, inoltre, era stata sospesa. Pertanto, la sanzione comminata (degradazione) apparirebbe sproporzionata tenuto conto che trattasi di sottufficiale in congedo.

3. Costituitosi il Ministero della Difesa, con il decreto decisorio del 14 maggio 2013 n. 550 veniva dichiarata la perenzione del ricorso, successivamente revocata, a seguito di opposizione, con decreto del 14 gennaio 2014 n. 418.

4. L’Avvocatura, in vista del merito, ha depositato una memoria difensiva in data 15 aprile 2014, confutando la prospettazione della parte ricorrente.

5. Alla udienza pubblica del 20 maggio 2014 il collegio ha trattenuto la causa in decisione.

6. Il ricorso è chiaramente infondato.

Con riguardo al primo motivo, il collegio evidenzia che la rimozione del grado è stata comminata, come risulta dal contenuto del provvedimento (in atti), per violazione dell’art. 60 n. 6 della l. 599/54 (vigente all’epoca dei fatti), ossia “…….per altri motivi disciplinari , previo giudizio di una Commissione di disciplina”.

In effetti, con sentenza n. 4516 del 19 giugno 2001 la Corte d’Appello di Napoli aveva condannato Pietro Eroico alla pena di anni due mesi otto di reclusione, oltre alla multa di lire 2 milioni, per il grave reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio.

A seguito della sentenza, con nota del 23 maggio 2002 il Comandante della III Regione Area aveva disposto una inchiesta formale che si era conclusa con determinazione della Commissione di disciplina del 19 settembre 2002, la quale aveva motivatamente disposto quanto poi attuato (degradazione).

Pertanto, è del tutto errato il presupposto di partenza sul quale il ricorrente fonda la pretesa illegittimità costituzionale delle norme in questione, asseritamente vincolanti nella sanzione da adottare anche quando la condanna penale sia stata sospesa e comminata per fatti estranei al servizio: infatti, la sanzione è stata liberamente adottata sulla base dell’art. 61 n. 6, all’esito di un giudizio disciplinare ampiamente discrezionale, con motivazione calibrata sul danno arrecato dalla condotta del Maresciallo all’immagine e al prestigio dell’Istituzione.

Ed infatti la perdita del grado per rimozione è annoverata tra le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 63 lett. d) della l. 599/54.

7. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto l’art. 72, co. 3, della l. 599/54 prevede comunque una forma del tutto equivalente di comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare e dell’inchiesta formale (“dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a Commissione di disciplina”).

Il ricorrente non hai mai contestato che ciò non sia avvenuto.

8. Anche il terzo motivo è infondato.

Non è vero che le norme della l. 599/54, relative al procedimento disciplinare e applicate al ricorrente, siano state abrogate per incostituzionalità: esse, invece, sono state dichiarate incostituzionali solo laddove non prevedono una scansione dei tempi del procedimento disciplinare a carico dei militari, laddove detti termini sono invece previsti dalle norme disciplinari applicabili agli impiegati civili dello Stato (tra tutte il t.u. 3/57).

Ne discende che esse all’epoca dei fatti erano perfettamente vigenti e la loro incostituzionalità (dichiarata con sentenza interpretativa di accoglimento) avrebbe potuto avere rilevanza, nel caso di specie, solo laddove il ricorrente avesse lamentato l’omissione, in sede disciplinare, del rispetto di una tempistica predeterminata, cosa che invece non è avvenuta (la doglianza è, invero, estremamente generica).

9: Infine, quanto al quarto motivo, esso risulta del tutto privo di pregio laddove si abbia riguardo alle motivazioni della condanna penale, che hanno riguardato il gravissimo reato di associazione a delinquere per rapina a mano armata e detenzione di armi, e che sono state liberamente considerate dalla Commissione di disciplina, la quale ha ritenuto incompatibile con le medesime il mantenimento di un grado che l’interessato avrebbe potuto spendere, anche come titolo di referenza, e che invece è leso dalla gravità della condotta tenuta.

Tale gravità, in relazione alla lesione del prestigio e dell’immagine del corpo militare di pregressa appartenenza, va valutata in termini assoluti, prescindendosi dalla circostanza dello svolgimento di un’attività non collegata allo svolgimento delle funzioni, anche perché sarebbe paradossale che un reato gravissimo commesso al di fuori dal servizio possa comportare conseguenze meno gravi di reati minori, ma commessi nell’esercizio delle funzioni.

10. Per i motivi suesposti il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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